Sentenza del 02/08/2016 n. 1028 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Accertamento IVA - Costiindeducibili - Fatture per operazioni inesistenti - Art. 109 d.P.R. 917/1986- Art. 19 d.P.R. 633/1972
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'utilizzo di fatture ritenute relative a operazioni inesistenti. Da tale contestazione derivano sia il recupero a tassazione dei costi, considerati indeducibili ai fini delle imposte sui redditi, sia il disconoscimento della detrazione dell'IVA indicata nelle fatture. Il principio affermato è che l'Amministrazione finanziaria non può fondare l'accertamento su un semplice ragionevole sospetto circa l'inesistenza delle operazioni, ma deve dimostrare concretamente tale inesistenza. La prova può essere fornita anche mediante presunzioni, purché siano gravi, precise e concordanti.
La decisione
La sentenza n. 23065 dell'11 novembre 2015 ha affermato l'onere probatorio dell'Amministrazione finanziaria in ordine all'effettiva inesistenza delle operazioni fatturate. Non è sufficiente evidenziare anomalie o sospetti generici; occorre una ricostruzione probatoria idonea a dimostrare che le operazioni non sono state realmente effettuate. In assenza di tale prova, non possono essere automaticamente recuperati né i costi dedotti né l'IVA detratta.
Norme richiamate
Art. 109 d.P.R. 917/1986
La deducibilità dei costi richiede che essi siano effettivamente sostenuti e inerenti all'attività d'impresa. Se l'Amministrazione contesta l'inesistenza delle operazioni, deve dimostrare tale inesistenza con elementi probatori sufficienti.
Art. 19 d.P.R. 633/1972
La detrazione dell'IVA presuppone l'effettività dell'operazione e il corretto assolvimento dell'imposta. L'IVA indicata in fatture relative a operazioni inesistenti non è detraibile, ma l'inesistenza deve essere provata dall'Amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- Nelle contestazioni di fatture per operazioni inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare l'inesistenza dell'operazione e non può limitarsi a formulare sospetti o evidenziare anomalie generiche.
- La prova dell'inesistenza può essere anche presuntiva, ma deve fondarsi su elementi gravi, precisi e concordanti, valutati nel loro complesso.
- Il contribuente dovrebbe conservare documentazione idonea a dimostrare l'effettività delle operazioni, come contratti, ordini, documenti di trasporto, pagamenti tracciabili, corrispondenza commerciale e prove della prestazione ricevuta.
- Se l'Amministrazione dimostra l'inesistenza oggettiva dell'operazione, sono normalmente recuperabili sia il costo dedotto sia l'IVA detratta; se invece emergono soltanto irregolarità formali o sospetti non sufficientemente corroborati, il recupero può essere contestato.
- La valutazione deve distinguere tra inesistenza oggettiva, quando l'operazione non è mai avvenuta, e altre ipotesi, come l'inesistenza soggettiva o la consapevole partecipazione a una frode, che possono richiedere ulteriori specifici elementi probatori.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 2 ago 2016Sentenza del 02/08/2016 n. 461 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 2 ago 2016Sentenza del 02/08/2016 n. 464 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 2 ago 2016Sentenza del 02/08/2016 n. 465 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 2 ago 2016Sentenza del 02/08/2016 n. 1618 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 2 ago 2016Sentenza del 02/08/2016 n. 4969 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 2 ago 2016Sentenza del 02/08/2016 n. 4970 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →