Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 02/08/2016 n. 1028 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Accertamento IVA - Costiindeducibili - Fatture per operazioni inesistenti - Art. 109 d.P.R. 917/1986- Art. 19 d.P.R. 633/1972

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'utilizzo di fatture ritenute relative a operazioni inesistenti. Da tale contestazione derivano sia il recupero a tassazione dei costi, considerati indeducibili ai fini delle imposte sui redditi, sia il disconoscimento della detrazione dell'IVA indicata nelle fatture. Il principio affermato è che l'Amministrazione finanziaria non può fondare l'accertamento su un semplice ragionevole sospetto circa l'inesistenza delle operazioni, ma deve dimostrare concretamente tale inesistenza. La prova può essere fornita anche mediante presunzioni, purché siano gravi, precise e concordanti.

La decisione

La sentenza n. 23065 dell'11 novembre 2015 ha affermato l'onere probatorio dell'Amministrazione finanziaria in ordine all'effettiva inesistenza delle operazioni fatturate. Non è sufficiente evidenziare anomalie o sospetti generici; occorre una ricostruzione probatoria idonea a dimostrare che le operazioni non sono state realmente effettuate. In assenza di tale prova, non possono essere automaticamente recuperati né i costi dedotti né l'IVA detratta.

Norme richiamate

  • Art. 109 d.P.R. 917/1986

    La deducibilità dei costi richiede che essi siano effettivamente sostenuti e inerenti all'attività d'impresa. Se l'Amministrazione contesta l'inesistenza delle operazioni, deve dimostrare tale inesistenza con elementi probatori sufficienti.

  • Art. 19 d.P.R. 633/1972

    La detrazione dell'IVA presuppone l'effettività dell'operazione e il corretto assolvimento dell'imposta. L'IVA indicata in fatture relative a operazioni inesistenti non è detraibile, ma l'inesistenza deve essere provata dall'Amministrazione finanziaria.

Massime di principio

  • Nelle contestazioni di fatture per operazioni inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare l'inesistenza dell'operazione e non può limitarsi a formulare sospetti o evidenziare anomalie generiche.
  • La prova dell'inesistenza può essere anche presuntiva, ma deve fondarsi su elementi gravi, precisi e concordanti, valutati nel loro complesso.
  • Il contribuente dovrebbe conservare documentazione idonea a dimostrare l'effettività delle operazioni, come contratti, ordini, documenti di trasporto, pagamenti tracciabili, corrispondenza commerciale e prove della prestazione ricevuta.
  • Se l'Amministrazione dimostra l'inesistenza oggettiva dell'operazione, sono normalmente recuperabili sia il costo dedotto sia l'IVA detratta; se invece emergono soltanto irregolarità formali o sospetti non sufficientemente corroborati, il recupero può essere contestato.
  • La valutazione deve distinguere tra inesistenza oggettiva, quando l'operazione non è mai avvenuta, e altre ipotesi, come l'inesistenza soggettiva o la consapevole partecipazione a una frode, che possono richiedere ulteriori specifici elementi probatori.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.