Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 06/07/2016 n. 13733 - Corte di Cassazione

Irpef - Dichiarazione dei redditi congiunta - Responsabilità solidale dei coniugi - Sussiste - Separazione successiva alla dichiarazione - Effetti sulla responsabilità solidale - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente contestava la cartella di pagamento relativa all'IRPEF del 1996, sostenendo che, dopo la separazione personale, l'avviso di accertamento avrebbe dovuto essere notificato anche a lei. Secondo la sua tesi, l'omessa notifica diretta dell'accertamento avrebbe dovuto comportare la nullità della cartella nei suoi confronti, impedendole di essere considerata solidalmente responsabile per un'obbligazione accertata soltanto nei confronti dell'ex marito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che la dichiarazione congiunta, validamente scelta da coniugi non separati, produce i suoi effetti anche se successivamente interviene la separazione personale. Pertanto, la moglie resta solidalmente responsabile per le imposte e gli accessori iscritti a ruolo a nome del marito. La normativa consentiva la notifica dell'accertamento al solo marito, mentre la responsabilità della moglie poteva essere fatta valere mediante la successiva notifica a lei della cartella o dell'avviso di mora. La moglie poteva comunque contestare autonomamente, impugnando la cartella, le ragioni di merito della pretesa tributaria; non poteva però ottenere l'annullamento della cartella per la sola mancata notifica a lei dell'atto presupposto. È stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 4.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114

    La dichiarazione dei redditi congiunta, consentita a coniugi non separati, costituisce una facoltà che, una volta esercitata, produce tutte le conseguenze previste dalla legge, comprese quelle svantaggiose.

    La scelta della dichiarazione congiunta comporta il regime legale di responsabilità solidale tra i coniugi per le imposte e gli accessori iscritti a ruolo a nome del marito. La separazione personale intervenuta successivamente non elimina tale responsabilità e, nel regime allora vigente, non imponeva la notifica dell'accertamento anche alla moglie.

  • Art. 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

    La cartella di pagamento può essere impugnata dalla contribuente, anche per contestare la pretesa tributaria e l'eventuale mancata conoscenza degli atti precedenti; tuttavia, nel particolare regime della dichiarazione congiunta previsto dall'art. 17 della legge n. 114 del 1977, la mancata notifica alla moglie dell'accertamento notificato al marito non determina, da sola, la nullità della cartella.

  • Art. 24 della Costituzione

    La disciplina non è stata ritenuta lesiva del diritto di difesa, poiché il coniuge solidalmente responsabile può impugnare autonomamente la cartella o l'avviso di mora a lui notificato e far valere in quella sede le contestazioni sulla pretesa tributaria.

Massime di principio

  • La scelta di una dichiarazione fiscale congiunta può produrre responsabilità solidali che restano efficaci anche dopo eventi successivi, come separazione o cessazione della convivenza, se la legge collega la responsabilità alla scelta originaria.
  • Il coniuge al quale non sia stato notificato l'atto impositivo presupposto può generalmente contestare la pretesa quando riceve la cartella, ma non sempre la mancata notifica dell'atto precedente comporta automaticamente l'annullamento della cartella: occorre verificare la disciplina speciale applicabile.
  • Quando una normativa speciale prevede che l'accertamento sia notificato a un solo coniuge e che l'altro sia raggiunto successivamente dalla cartella, le regole generali sulla necessità della notifica degli atti presupposti devono essere interpretate alla luce di tale disciplina speciale.
  • La separazione personale successiva alla dichiarazione congiunta non retroagisce normalmente sulla responsabilità tributaria già derivata dalla dichiarazione, salvo diversa previsione normativa o specifici vizi dell'atto.
  • Il coniuge destinatario della cartella conserva il diritto di difesa e può contestare autonomamente il merito della pretesa, la prescrizione, la decadenza e gli altri vizi effettivamente deducibili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.