L.R. Puglia 34/2007
Trasferimento ai comuni della competenza amministrativa in materia di esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo(•)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale disciplina in Puglia l’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo e il trasferimento delle relative competenze amministrative agli enti locali. Definisce le attività delle agenzie e, nella versione consolidata, attribuisce al comune l’istruttoria della SCIA, la vigilanza, il monitoraggio e l’applicazione delle sanzioni. È stata abrogata dal 2019.
Competenza comunale per le agenzie di viaggio e turismo
Competenza comunale per le agenzie di viaggio e turismo
La legge regionale della Puglia disciplina l’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo e l’assetto delle relative competenze amministrative sul territorio regionale. Nella versione consolidata risultante dalle modifiche successive, le funzioni inizialmente provinciali sono attribuite al comune.
Finalità e principi dell’intervento regionale
La disciplina è finalizzata a regolare le competenze amministrative dei comuni in materia di agenzie di viaggio e turismo, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione. L’azione regionale è improntata a:
- sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
- semplificazione amministrativa;
- completezza e omogeneità delle funzioni, con unicità della responsabilità amministrativa;
- integrazione tra i diversi livelli di governo, anche tramite sistemi turistici locali;
- salvaguardia e tutela del consumatore. La Regione sostiene inoltre la qualificazione delle attività di organizzazione di viaggi e turismo per rafforzarne affidabilità e qualità dei servizi.
Funzioni di indirizzo, programmazione e controllo della Regione
La Regione conserva funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, controllo e vigilanza sulle procedure disciplinate dalla legge, con l’obiettivo di verificarne efficienza, efficacia e trasparenza sulla base di criteri e standard prestabiliti.
Definizione delle agenzie di viaggio e turismo
Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che, secondo la convenzione internazionale sul contratto di viaggio e il Codice del consumo, svolgono congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione e intermediazione di soggiorni, viaggi e crociere, oppure la sola intermediazione e vendita di soggiorni, viaggi e crociere organizzate da altre agenzie. Rientrano anche i compiti di assistenza e accoglienza ai turisti.
Attività consentite alle agenzie
L’attività propria dell’agenzia consiste nell’organizzazione e vendita, anche con modalità convenzionali o informatiche, di pacchetti turistici composti da almeno due tra trasporto, alloggio e altri servizi turistici non accessori, purché venduti a prezzo forfettario. Le agenzie possono inoltre svolgere, nel rispetto delle discipline di settore, varie attività accessorie: prenotazione di titoli di trasporto, assistenza ai clienti, prenotazioni ricettive e di ristorazione, diffusione di iniziative turistiche, raccolta adesioni a viaggi, assistenza per passaporti e visti, gestione bagagli, noleggio mezzi, servizi finanziari e assicurativi connessi al viaggio, vendita di materiale informativo, biglietti per spettacoli e ogni altra prestazione turistica a servizio dei clienti.
Competenze amministrative del comune
Nella disciplina consolidata, il comune territorialmente competente svolge:
- l’istruttoria della SCIA per l’apertura delle agenzie di viaggio e turismo;
- la vigilanza e il controllo sulle agenzie;
- il monitoraggio del rispetto della riserva di attività relativa ai pacchetti turistici;
- l’applicazione delle sanzioni amministrative. La Regione e i comuni si scambiano, a richiesta, dati, informazioni statistiche e altri elementi utili per lo svolgimento delle rispettive funzioni.
Regime temporale e stato dell’atto
L’atto risulta abrogato dalla legge regionale 17/2019. In quanto disciplina di settore ormai superata e riferita a un assetto amministrativo specifico, non presenta oggi un’utilità pratica autonoma, se non per la ricostruzione di vicende pregresse.
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