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Legge

L.R. Puglia 31/2007

Norme per il sostegno e lo sviluppo del settore estrattivo(•)

Normativa regionaleL.R. Puglia 31/2007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, in Puglia, interventi di promozione, studi e ricerche, aiuti finanziari per innovazione e recupero degli scarti, e l’istituzione di un marchio collettivo per i prodotti minerari. Prevede regolamenti attuativi della Giunta, controlli, revoche e obblighi di mantenimento degli investimenti per 5 anni; il marchio va disciplinato entro 180 giorni.

Sostegno e sviluppo del settore estrattivo pugliese

Norme per il sostegno e lo sviluppo del settore estrattivo in Puglia

La legge regionale della Puglia definisce un insieme di misure per sostenere la competitività, l’innovazione e la valorizzazione del settore estrattivo regionale. La disciplina riguarda sia azioni promozionali e di studio, sia regimi di aiuto per i consorzi di PMI, oltre alla creazione di un marchio collettivo regionale per prodotti ottenuti con tecniche compatibili con l’ambiente.

Promozione del settore estrattivo

La Regione promuove le produzioni di rilevanza regionale del comparto estrattivo pugliese attraverso iniziative di diffusione e promozione in Italia e all’estero. Tra le attività previste vi sono la partecipazione a convegni, mostre e fiere, la sottoscrizione di accordi di programma con i ministeri competenti e la predisposizione di materiale informativo e divulgativo, come cataloghi, opuscoli, libri, depliant, manifesti e prodotti multimediali.

La Giunta regionale approva ogni anno, su proposta dell’assessore competente, i programmi delle iniziative e le relative previsioni di spesa.

Studi, ricerche e recupero delle aree dismesse

La Regione promuove studi e ricerche per conoscere meglio il settore estrattivo regionale e le sue prospettive di sviluppo, anche in funzione di una più efficace politica ambientale e della riqualificazione dell’attività estrattiva.

Sono inoltre previsti piani, programmi e progetti regionali o di interesse regionale per il recupero, la riqualificazione e la fruibilità delle aree dismesse dall’attività estrattiva. Per tali attività la Regione può avvalersi di soggetti pubblici mediante apposite convenzioni, purché in possesso dei requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà richiesti e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

Aiuti finanziari per ricerca, innovazione e sicurezza

La Regione concede aiuti finanziari in conto interesse ai consorzi di piccole e medie imprese pugliesi del settore estrattivo per interventi diretti a:

  • ricerca e trasferimento tecnologico;
  • innovazione;
  • miglioramento della sicurezza dei luoghi di lavoro;
  • crescita economica, competitività e occupazione;
  • tutela e salvaguardia dell’ambiente.

Sono previsti anche aiuti in conto interesse per interventi finalizzati al recupero, valorizzazione e utilizzazione degli scarti, delle eccedenze e dei prodotti inquinanti derivanti dall’attività estrattiva e dalle sue lavorazioni, mediante tecnologie innovative. La disciplina favorisce anche lo sviluppo di produzioni industriali alternative e il completamento delle attività con la lavorazione del materiale estratto, secondo una logica di distretto produttivo integrato.

Regolamenti attuativi e condizioni degli aiuti

La Giunta regionale rende operativi i regimi di aiuto tramite regolamenti attuativi, nel rispetto delle regole comunitarie e statali. I regolamenti devono definire condizioni e modalità di accesso, dotazione finanziaria e ogni altro elemento necessario all’applicazione effettiva dei regimi.

Devono inoltre indicare:

  • le ragioni che giustificano l’istituzione del regime di aiuto;
  • la coerenza e compatibilità con il Trattato CE e con la disciplina sugli aiuti a finalità regionale;
  • gli obiettivi generali e specifici perseguiti.

Inoltre, i provvedimenti attuativi devono:

  • elencare in modo dettagliato le tipologie di intervento ammissibili;
  • escludere progetti e spese iniziati prima della presentazione della domanda;
  • imporre il mantenimento dell’investimento incentivato per 5 anni dalla data di entrata in funzione;
  • stabilire le modalità di valutazione e selezione dei progetti;
  • disciplinare erogazione degli aiuti, ispezioni, controlli, monitoraggio, revoca e garanzie per il recupero delle somme.

Le procedure devono essere semplificate e snelle. Se previsto dalla tipologia di aiuto o per esigenze organizzative o di accelerazione della spesa, la gestione degli aiuti può essere affidata a soggetti in house.

Revoca e controlli sulle imprese beneficiarie

Le agevolazioni sono revocate e le somme erogate sono recuperate se, a intervento concluso, anche una sola delle imprese del consorzio non risulta in regola con:

  • le norme sulla sicurezza degli ambienti di lavoro;
  • le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro;
  • gli obblighi previdenziali;
  • la legge n. 68/1999 sul diritto al lavoro delle persone con disabilità.

Marchio collettivo regionale

La Regione promuove la produzione, valorizzazione e diffusione delle sostanze minerali industrialmente utilizzabili, dei marmi e dei calcari ornamentali ottenuti con tecniche di produzione compatibile, attraverso l’acquisizione e la concessione in uso di un marchio collettivo regionale.

Per tecniche di produzione compatibile si intendono quelle coerenti con la tutela del territorio e dell’ambiente e basate su processi innovativi che riducano gli impatti negativi.

La Giunta regionale cura gli adempimenti necessari alla registrazione del marchio e approva, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, il regolamento d’uso, che deve disciplinare:

  • caratteristiche del marchio;
  • modalità di utilizzo e applicazione;
  • prodotti interessati;
  • controlli;
  • conseguenze dell’inadempienza o dell’uso difforme.

Il marchio può essere concesso alle imprese del settore estrattivo, singole o associate, e la Giunta attiva specifiche iniziative di promozione dei prodotti contraddistinti dal marchio regionale.

Destinazione di una quota di proventi collegata a norme successive

È richiamata una disposizione successiva secondo cui una quota del 20% dei proventi derivanti da specifiche violazioni e dalla tariffazione sulle acque minerali e termali è destinata alla gestione di attività previste da altre norme regionali e all’attuazione della presente legge.

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