L.R. Puglia 29/2007
Disciplina per lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, prodotti al di fuori della Regione Puglia, che transitano nel territorio regionale e sono destinati a impianti di smaltimento siti nella Regione Puglia(•)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Regione Puglia, lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti fuori regione e destinati a impianti pugliesi. Consente il conferimento solo nel rispetto dei principi di prossimità e appropriatezza, previa documentazione che attesti l’assenza o la minore vicinanza di impianti extraregionali idonei. È stata però dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza n. 10/2009.
Disciplina dello smaltimento in Puglia di rifiuti speciali prodotti fuori regione
Disciplina dello smaltimento in Puglia di rifiuti speciali prodotti fuori regione
La legge regionale della Puglia disciplina lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti al di fuori del territorio regionale, ma destinati a impianti di smaltimento ubicati in Puglia. Il testo richiama la normativa europea e nazionale in materia di rifiuti e imposta la disciplina sul criterio di prossimità e appropriatezza dello smaltimento.
Ambito di applicazione e principio generale
La disciplina riguarda esclusivamente i rifiuti speciali prodotti fuori dalla Regione Puglia che transitano nel territorio regionale e sono diretti a impianti di smaltimento pugliesi. Lo smaltimento può avvenire solo nel rispetto dei principi di prossimità e appropriatezza, con l’obiettivo di ridurre al minimo necessario la movimentazione dei rifiuti e di tutelare salute e ambiente.
Condizioni per utilizzare impianti ubicati in Puglia
Lo smaltimento in impianti situati in Puglia è consentito solo se tali impianti sono quelli appropriati più vicini al luogo di produzione dei rifiuti. La vicinanza si determina in base ai chilometri da percorrere con il mezzo di trasporto prescelto, lungo il tragitto più breve, dal luogo di produzione fino ai diversi impianti di volta in volta considerati.
Per poter conferire i rifiuti in Puglia, il produttore e/o il trasportatore deve munirsi preventivamente di:
- certificati rilasciati dalle autorità extraregionali competenti, di data non anteriore a sei mesi, attestanti l’inesistenza o l’inoperatività, nei rispettivi territori, di impianti appropriati per lo smaltimento dei medesimi rifiuti, individuati secondo il CER;
- in alternativa, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, anch’essa non anteriore a sei mesi, sottoscritta dal produttore e/o trasportatore ai sensi del d.P.R. 445/2000, che attesti la medesima situazione.
Le autorità extraregionali competenti sono quelle del territorio di produzione dei rifiuti oppure, se diverse, quelle competenti per il territorio che risulti comunque più vicino, rispetto al luogo di produzione, all’impianto pugliese destinatario.
Ipotesi in cui esistono impianti extraregionali più lontani
Se esistono impianti extraregionali appropriati, ma questi sono meno vicini rispetto all’impianto pugliese destinatario, lo smaltimento può comunque avvenire nell’impianto più prossimo sito in Puglia. In tale ipotesi il produttore e/o il trasportatore deve:
- procurarsi i certificati extraregionali, oppure le dichiarazioni sostitutive, che attestino l’esistenza e l’operatività di impianti appropriati nei territori interessati, con indicazione della loro ubicazione;
- dichiarare, con atto sostitutivo di notorietà ex art. 47 d.P.R. 445/2000, che il percorso per raggiungere l’impianto pugliese è più breve rispetto a quello per raggiungere l’impianto extraregionale appropriato più vicino, assumendosi la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci.
Obblighi documentali, conservazione e trasmissione
I certificati e le dichiarazioni previste dalla legge devono essere redatti in triplice copia: una per il produttore, una per il trasportatore e una per il destinatario dei rifiuti.
La conservazione è prevista per:
- cinque anni per produttore e trasportatore;
- per tutta la durata della vita utile dell’impianto per il destinatario.
Il gestore dell’impianto di smaltimento deve inoltre trasmettere semestralmente alla Provincia territorialmente competente copia dei certificati e delle dichiarazioni acquisiti.
Obsolescenza dell’atto
La legge è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 10/2009, che ha colpito l’art. 3, comma 1, nonché le restanti disposizioni della legge regionale. Pertanto il testo è da considerarsi sostanzialmente obsoleto e non utilizzabile nella pratica applicativa attuale.
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