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Sentenza

Sentenza del 22/04/2015 n. 8150 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava l'applicazione del regime IVA speciale del margine su acquisti intracomunitari di autoveicoli usati effettuati nel 2003. Secondo l'Amministrazione, non era sufficiente che i veicoli avessero percorso almeno 6.000 km e fossero stati immatricolati da oltre sei mesi: occorreva anche dimostrare che l'IVA fosse stata assolta definitivamente a monte dal cedente, senza possibilità di detrazione. La società acquirente, operatore professionale, avrebbe dovuto verificare la posizione fiscale dei cedenti, soprattutto perché dai libretti di circolazione risultava che i precedenti proprietari erano società di autonoleggio o leasing, normalmente abilitate a detrarre l'IVA. La mera annotazione in fattura dell'applicazione del regime del margine non era sufficiente a provare la buona fede dell'acquirente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate per il primo e il terzo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e, decidendo nel merito, ha rigettato i ricorsi introduttivi della società e dei soci relativamente agli avvisi IVA e IRAP della società e all'avviso IRPEF del socio P.G. Le parti soccombenti sono state condannate in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 25.000 euro oltre alle spese prenotate a debito; le spese dei gradi di merito sono state compensate. Quanto al socio G.D., il giudizio è stato dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, poiché aveva definito la lite fiscale mediante procedura agevolata e versamento integrale di quanto dovuto; la sentenza precedente è stata cassata senza rinvio e le spese sono rimaste a carico di chi le aveva anticipate.

Norme richiamate

  • D.L. n. 41 del 1995, artt. 35, 36 e 38

    Il regime IVA del margine è un regime speciale, opzionale e derogatorio rispetto al regime ordinario. Per applicarlo non bastano i requisiti oggettivi del bene usato né gli adempimenti formali: deve essere dimostrato che l'IVA a monte non sia stata detratta e sia stata assolta in via definitiva.

  • D.L. n. 331 del 1993, artt. 30 e 38

    La disciplina delle operazioni intracomunitarie deve essere coordinata con i presupposti sostanziali del regime del margine; la qualificazione del veicolo come usato è necessaria ma non sufficiente.

  • Direttiva 94/5/CE e art. 26-bis della Sesta direttiva 77/388/CEE

    Il regime del margine mira a evitare la doppia imposizione sui beni usati, ma può operare solo quando l'IVA pagata nella fase precedente non sia stata detratta dal cedente.

  • Art. 384, comma 2, c.p.c.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, commi 1 e 3

    La definizione della lite o il venir meno della materia del contendere comporta l'estinzione del giudizio; le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, salvo diversa disposizione.

  • D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito dalla L. n. 111 del 2011

    La definizione agevolata della lite, con pagamento integrale di quanto dovuto e comunicazione di regolarità, determina la cessazione della materia del contendere nei confronti del contribuente che vi abbia aderito.

Massime di principio

  • Il regime IVA del margine per veicoli usati richiede sia requisiti oggettivi del veicolo sia la prova della mancata detrazione dell'IVA nelle precedenti cessioni.
  • La dichiarazione del cedente riportata in fattura non dimostra da sola la legittimità del regime del margine: l'acquirente professionale deve verificare la sostanza dell'operazione.
  • Quando gli elementi disponibili, come i libretti di circolazione, indicano che i precedenti proprietari erano società di leasing o autonoleggio, sorge un concreto motivo di dubbio e il cessionario deve acquisire ulteriori documenti sulla detraibilità dell'IVA.
  • In presenza di elementi oggettivi che fanno presumere la detrazione dell'IVA a monte, l'onere di provare l'eccezionale indetraibilità ricade sul contribuente che invoca il regime speciale.
  • La buona fede dell'acquirente non deriva dalla sola regolarità formale della fattura, ma dall'adozione di controlli ragionevoli e proporzionati alla sua professionalità e alle circostanze dell'acquisto.
  • Se il contribuente definisce validamente la lite mediante procedura agevolata, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere e le precedenti decisioni non producono giudicato sostanziale.

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