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Sentenza

Sentenza n. 663/2026 - Roma, Sezione 4Q

Per la declaratoria di nullità e/o per l’annullamento - della lettera di Ag.E.A. di “Reg. (CE) 1698/2005 - Sviluppo rurale - Sollecito restituzioni importi richiesti da Agea per incameramento polizze fideiussorie.”, contenente documento sottoscritto con firma digitale dal Dirigente Ag.E.A. Dott. Federico Steidl in data 29 gennaio 2023 - Prot. Uscita n.006694 del 30 gennaio 2023, trasmesso alla compagnia di assicurazione Abc Asigurari Reasigurari S.A., in pari data e da questa trasmesso alla ricorrente Brancaforte Fabiola a mezzo PEC in data 30 gennaio 2023; - della Lettera di Ag.E.A. di “incameramento cauzione”, contenente documento privo di data e protocollo, sottoscritto con firma digitale dal Dirigente AGEA Dott. Federico Steidl in data 17.06.2020 alle ore 10:40:43 UTC - allegato a messaggio PEC del seguente tenore testuale “AGEA - SVIRL - Prot. Uscita n. 0040950 del 18/06/2020.”, trasmesso alla ditta in data 18 giugno 2020 dall'indirizzo PEC protocollo@pec.agea.gov.it - del Foglio prot.n.003053 dell'11 marzo 2020 intestato Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Agricoltura etc. UO S13.002 etc., contenente frammento di lettera con oggetto “Sviluppo rurale – Reg. (CE) 1698/05. PSR Sicilia 2007-2013 Misura 121. / Richiesta bonaria restituzione aiuto anticipato su cauzione – Denuncia di sinistro” costituito da un unico foglio privo di qualsivoglia sottoscrizione analogica o digitale di formazione analogica, scansionato ‘a testa in giù' - trasmesso a mezzo PEC alla ditta in data 11 marzo 2020 dall'indirizzo PEC ispettoratoagricolturasiracusa@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it; - del D.D.S. 452 del 9 marzo 2020, contenente decreto di revoca del beneficio, allegato ad altro file pure formato pdf di ‘notifica', entrambi privi di firma digitale - trasmessi a mezzo PEC alla ditta in data 10 marzo 2020 dall'indirizzo PECispettoratoagricolturasiracusa@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it; - della diffida “ABC ASIGURARI REASIGURARI S.A.” prot.4346 del 25 ottobre 2019, contenente diffida a far pervenire prova del pagamento o osservazioni alla allegata richiesta di pagamento di Agea del 16 ottobre 2019 nr.1267034, entrambi i documenti sono copie digitali di documenti analogici privi di firma digitale - trasmessi a mezzo PEC alla ditta in data 25 ottobre 2019 dall'indirizzo PEC abc.asigurari@pec.it; - del D.D.S. 463 del 12 marzo 2018 di proroga al 10 giugno 2018 sull'istanza del 6 dicembre 2017, contenente decreto di approvazione della istanza di proroga, costituito da unico file con pagina di ‘notifica' e decreto privo di firma digitale – trasmesso a mezzo PEC alla ditta in data 16 marzo 2018 dall'indirizzo PEC ispettoratoagricolturasiracusa@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it; - del D.D.S. 3762 del 28 novembre 2017 su istanza di variante del 26 maggio 2017, contenente decreto di approvazione della variante in riduzione, costituito da unico file con pagina di ‘notifica' e decreto privo di firma digitale - trasmesso a mezzo PEC alla ditta in data 28 novembre 2017 dall'indirizzo PEC ispettoratoagricolturasiracusa@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it; - del D.D.S. 2506 del 5 settembre 2017 di proroga al 10 dicembre 2017 sull'istanza del 30 maggio 2017, contenente decreto di approvazione della istanza di proroga, costituito da unico file con pagina di ‘notifica' e decreto privo di firma digitale – trasmesso a mezzo PEC alla ditta in data 15 settembre 2017 dall'indirizzo PEC ispettoratoagricolturasiracusa@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it; - del D.D.S. 7902 del 16 dicembre 2016 di proroga al 10 giugno 2017 sull'istanza del 9 dicembre 2016, contenente decreto di approvazione della istanza di proroga, costituito da unico file con pagina di ‘notifica' e decreto privo di firma digitale – trasmesso a mezzo PEC alla ditta in data 20 dicembre 2016 dall'indirizzo PEC ispettoratoagricolturasiracusa@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it; - del D.D.S. 2780 del 12 aprile 2016 su istanza di variante del 5 gennaio 2016, contenente decreto di approvazione della variante in riduzione, costituito da unico file con pagina di ‘notifica' e decreto privo di firma digitale - trasmesso a mezzo PEC alla ditta in data 13.04.2016 dall'indirizzo PECispettoratoagricolturasiracusa@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it; - del D.D.S. 10284 del 10 dicembre 2015, contenente il primo decreto ammissione al beneficio, allegato ad altro file pure formato pdf di ‘notifica', entrambi privi di firma digitale – trasmessi a mezzo PEC alla ditta in data 18 dicembre 2015 dall'indirizzo PEC ispettoratoagricolturasiracusa@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it;

Giustizia amministrativa202306886

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti relativi all'ammissione, alle varianti e alle proroghe di un beneficio agricolo del PSR Sicilia 2007-2013, decreto di revoca del beneficio, atto di incameramento della cauzione e sollecito di pagamento alla compagnia garante

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il sollecito di pagamento del 29 gennaio 2023 trasmesso da Ag.E.A. alla compagnia garante e tutti gli atti prodromici, compresi il provvedimento regionale di revoca del beneficio, l'atto di incameramento della cauzione, gli atti di ammissione, variante e proroga del finanziamento e la diffida della compagnia assicurativa. Hanno dedotto l'inefficienza dell'amministrazione e gravi carenze istruttorie nella verifica della realizzazione delle opere finanziate, sostenendo che tali vizi avrebbero determinato la nullità dell'intera procedura; hanno inoltre eccepito la prescrizione quadriennale della pretesa restitutoria, invocando la propria buona fede. Con ulteriore motivo hanno dedotto la carenza assoluta di potere di Ag.E.A. nel sollecitare l'apertura del sinistro e l'escussione della garanzia prima dell'adozione del provvedimento di revoca. Il TAR ha sollevato d'ufficio questioni concernenti il difetto di giurisdizione e la tardività dell'impugnazione degli atti risalenti agli anni 2015-2020.

La decisione

Il ricorso è stato definito con una pronuncia parzialmente in rito. Quanto agli atti della fase di ammissione del beneficio e alle verifiche amministrative connesse, il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione, poiché la disciplina regionale lasciava all'amministrazione un margine di apprezzamento sull'an, sul quantum e sul quomodo dell'erogazione. Tuttavia, le relative impugnazioni sono state dichiarate irricevibili per tardività, essendo state proposte il 1° aprile 2023 contro atti notificati o comunque risalenti al periodo 2015-2020. La dedotta nullità non ha impedito la decadenza: la nullità del provvedimento amministrativo deve essere azionata entro il termine di 180 giorni previsto dall'art. 31, comma 4, c.p.a.; può essere eccepita senza limiti temporali dalla parte resistente, ma non fatta valere tardivamente dal ricorrente. Quanto alla revoca del beneficio, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, trattandosi di controversia concernente la fase successiva all'erogazione e il presunto inadempimento agli obblighi gravanti sul beneficiario. La medesima declinatoria è stata pronunciata con riguardo al sollecito di pagamento del 29 gennaio 2023, qualificato come atto di natura privatistica intercorso tra soggetti diversi dai ricorrenti. È stata indicata la possibilità di riproporre la domanda dinanzi al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Nulla è stato disposto sulle spese, in ragione dell'esito del giudizio e della mancata costituzione delle parti intimate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.

    Ha costituito la base normativa per dichiarare irricevibili per tardività le impugnazioni degli atti amministrativi risalenti al periodo 2015-2020.

  • art. 31, comma 4, c.p.a.

    La nullità del provvedimento amministrativo può essere fatta valere in giudizio dal ricorrente entro il termine decadenziale di 180 giorni; l'eccezione della nullità può invece essere proposta in ogni tempo dalla parte resistente.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente la riproposizione della domanda dinanzi al giudice ordinario dopo la declinatoria della giurisdizione amministrativa.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    Disciplina la nullità del provvedimento amministrativo, soggetta al regime processuale decadenziale previsto dall'art. 31, comma 4, c.p.a.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato richiamato quale fondamento del rilievo d'ufficio delle questioni di possibile difetto di giurisdizione e tardività, sottoposte al contraddittorio delle parti.

Massime di principio

  • Nelle controversie sui benefici e sulle sovvenzioni pubbliche, la giurisdizione amministrativa sussiste quando la fase di ammissione o attribuzione del beneficio implica un margine di apprezzamento discrezionale dell'amministrazione sull'an, sul quantum o sul quomodo dell'erogazione.
  • Le controversie relative alla fase successiva all'erogazione del beneficio, quando riguardano la revoca, la restituzione o l'escussione della garanzia fondate sul presunto inadempimento del beneficiario agli obblighi assunti, appartengono alla giurisdizione ordinaria, anche se gli atti sono formalmente denominati revoca, decadenza o risoluzione.
  • L'impugnazione degli atti amministrativi nulli non è sottratta ai termini decadenziali: la nullità del provvedimento amministrativo deve essere azionata dal ricorrente entro 180 giorni ai sensi dell'art. 31, comma 4, c.p.a.; l'eccezione senza limiti temporali opera soltanto a favore della parte resistente.
  • Un atto di sollecito di pagamento rivolto dall'ente erogatore alla compagnia garante, nell'ambito dell'escussione di una garanzia, può avere natura privatistica e rientrare nella giurisdizione ordinaria quando la controversia attiene alla pretesa restitutoria conseguente all'inadempimento del beneficiario.
  • Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, la domanda può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione nei termini e alle condizioni previste dall'art. 11, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDecadenza e tardivitàNullità del provvedimento

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