Cassazione Civile, Ordinanza n. 34266/2025 del 27/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce da un’ingiunzione di pagamento emessa per omesso versamento di somme dovute a titolo di TARSU/TIA per gli anni 2008-2011. La contribuente aveva impugnato prima l’ingiunzione e poi, in appello, la decisione di primo grado sfavorevole. In cassazione deduceva: 1) violazione dell’art. 57 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse erroneamente qualificato come nuove le doglianze appellate relative all’abrogazione della norma che consentiva al comune di delegare la riscossione e alla pretesa decadenza del concessionario dai poteri di riscossione, trattandosi invece di mere difese; 2) violazione dell’art. 10 d.lgs. 112/1999, assumendo che la società concessionaria fosse stata cancellata dall’albo dei soggetti abilitati alla riscossione prima dell’impugnazione dell’ingiunzione, con conseguente inesistenza degli atti compiuti; 3) violazione dell’art. 46 d.lgs. 546/1992, per omessa pronuncia sull’istanza di cessazione della materia del contendere, che la ricorrente diceva giustificata dalla notificazione di una nuova intimazione di pagamento da parte del nuovo agente della riscossione, per importo ridotto in seguito a parziale discarico.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla pretesa novità dei motivi di appello, affermando che in appello non è consentito mutare la causa petendi del ricorso tributario introducendo nuove questioni fattuali e giuridiche; ha inoltre osservato che il primo motivo d’appello introduceva una diversa situazione fattuale e un diverso vizio rispetto a quelli originariamente dedotti. Quanto al secondo motivo, lo ha ritenuto assorbito e comunque infondato, perché la cancellazione dell’agente della riscossione dall’albo era successiva alla notifica dell’ingiunzione e quindi non poteva travolgere ex post un atto validamente emesso e notificato. Ha poi dichiarato inammissibile e comunque infondato il motivo sulla cessazione della materia del contendere, rilevando la carenza di specificità e autosufficienza del ricorso, oltre al fatto che la nuova intimazione non implicava di per sé la caducazione dell’ingiunzione originaria né una rinuncia alla pretesa, e che la richiesta non risultava proposta da tutte le parti. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 57 d.lgs. 546/1992
Nel processo tributario vieta la proposizione in appello di nuove eccezioni in senso stretto e di nuovi temi di indagine non dedotti in primo grado; restano ammissibili solo mere difese e questioni rilevabili d’ufficio.
art. 46 d.lgs. 546/1992
La cessazione della materia del contendere richiede il venir meno effettivo della materia del giudizio secondo un mutamento idoneo a incidere sulla pretesa controversa; non basta la mera emissione di un atto successivo non incompatibile con la pretesa originaria.
art. 10 d.lgs. 112/1999
La cancellazione dall’albo del concessionario rileva per il futuro e non incide retroattivamente sulla validità degli atti già legittimamente compiuti prima della cancellazione.
art. 36, comma 2, d.l. 248/2007
È richiamato come base della legittimità dell’attività di riscossione svolta dal concessionario nel caso concreto, dopo l’abrogazione dell’art. 52, comma 6, d.lgs. 446/1997.
art. 52, comma 6, d.lgs. 446/1997
La sua abrogazione è menzionata, ma la Corte conferma che ciò non travolge gli atti di riscossione già compiuti sulla base del successivo assetto normativo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per i motivi di ricorso per cassazione fondati su violazione o falsa applicazione di legge.
art. 366, comma 1, c.p.c.
Il ricorso deve contenere in modo specifico i fatti, i motivi e gli atti/documenti posti a fondamento, in ossequio ai principi di specificità e autosufficienza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2012
In caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario il divieto di nova in appello impedisce di introdurre una causa petendi diversa da quella proposta in primo grado: non è sufficiente riformulare le doglianze come mere difese se, in sostanza, si deduce un fatto o un vizio nuovo.
- Le eccezioni in senso stretto si distinguono dalle mere difese: le prime, se non rilevabili d’ufficio, non possono essere introdotte per la prima volta in appello; le seconde restano invece deducibili anche oltre i termini preclusivi.
- Quando il giudice di merito dichiari l’inammissibilità di un motivo ma lo esamini anche nel merito con motivazione autonoma e prevalente, l’interesse all’impugnazione si estende anche alla statuizione di merito, e la critica non può limitarsi al solo profilo processuale.
- La cancellazione del concessionario della riscossione dall’albo non determina l’invalidità ex post degli atti di riscossione già formati e notificati quando il soggetto era ancora legittimato ad agire.
- La mera emissione di un atto successivo di riscossione per importo ridotto non comporta automaticamente cessazione della materia del contendere né rinuncia alla pretesa originaria, se non risulta un effettivo venir meno dell’oggetto del giudizio e se non ricorrono i presupposti processuali per la declaratoria.
- Nel ricorso per cassazione vige un rigoroso onere di specificità e autosufficienza: il ricorrente deve indicare con precisione gli atti e i documenti rilevanti e riassumerne il contenuto essenziale, così da consentire il controllo di legittimità senza ricerche integrative.
- L’atto di riscossione legittimamente emesso e notificato conserva efficacia fino a un eventuale provvedimento caducatorio; la pendenza del termine di impugnazione non ne intacca di per sé la validità.
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