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Sentenza

Sentenza n. 9611/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento previa sospensione del provvedimento di diniego di visto per motivi di studio prot. 20250036704, rilasciato dal Consolato Generale d'Italia a Istanbul in data 15 gennaio 2026 e notificato in data 3 marzo 2026 e per la condanna del Consolato Generale d'Italia a Istanbul al rilascio del provvedimento richiesto, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a..

Giustizia amministrativa202604789

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto d'ingresso per motivi di studio adottato dal Consolato Generale d'Italia a Istanbul

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego del visto per motivi di studio, chiedendone l'annullamento previa sospensione e la condanna dell'amministrazione al rilascio del provvedimento richiesto ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a. Il diniego era motivato dall'asserita mancata conoscenza della lingua inglese a un livello almeno B2, ritenuto necessario per la frequenza del corso universitario prescelto, nonché dall'assenza della certificazione linguistica IELTS. Dopo la proposizione del ricorso, l'amministrazione ha comunicato di avere rilasciato il visto richiesto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., perché la pretesa azionata era stata integralmente soddisfatta con il rilascio del visto durante il giudizio. Pur non pronunciandosi sull'illegittimità del diniego, il Collegio ha ritenuto di dover decidere sulle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, condannando il Ministero al pagamento di 500 euro, oltre accessori di legge, e alla restituzione del contributo unificato. La domanda cautelare non è stata esaminata nel merito, essendo stata superata dal rilascio del visto; la precedente domanda cautelare monocratica era stata respinta, con contestuale abbreviazione dei termini e fissazione della camera di consiglio.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    La ricorrente aveva chiesto anche la condanna dell'amministrazione a provvedere al rilascio del visto richiesto.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata quando la pretesa della ricorrente è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.

  • art. 55, comma 5, c.p.a.

    È richiamato in relazione al deposito, da parte dell'amministrazione, della comunicazione dell'avvenuto rilascio del visto.

  • art. 56 c.p.a.

    È richiamato per la domanda cautelare monocratica, respinta con decreto presidenziale.

  • art. 60 c.p.a.

    La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Ha costituito il fondamento della restituzione del contributo unificato a carico dell'amministrazione resistente.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata dal ricorrente, il giudice amministrativo deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza necessità di una pronuncia di annullamento sull'atto originariamente impugnato.
  • La cessazione della materia del contendere non impedisce al giudice di pronunciarsi sulle spese di lite; queste possono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso in base alla controversia.
  • In caso di cessazione della materia del contendere conseguente al soddisfacimento della pretesa del privato da parte dell'amministrazione, il giudice può porre a carico dell'amministrazione le spese di lite e disporre la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti specialiTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

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