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Ordinanza

Ordinanza n. 434/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'annullamento - del diniego di accesso prot. R.U.(U).0333334 del 10.11.2025, notificato a mezzo PEC in pari data, con cui l’Ufficio della Motorizzazione Civile di Cagliari ha illegittimamente respinto l’istanza di accesso difensivo formulata dal ricorrente in data 17.10.2025

Giustizia amministrativa202500848

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso difensivo a provvedimenti di accoglimento e diniego di conversione in Italia di patenti di guida libanesi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, nel giudizio principale relativo al diniego della Motorizzazione civile di Cagliari sulla propria istanza di conversione della patente libanese, aveva dedotto violazione dell'art. 3 Cost. ed eccesso di potere per disparità di trattamento, sostenendo che altri Uffici della Motorizzazione avessero convertito patenti libanesi del nuovo modello. Per comprovare tale censura, aveva chiesto, ai sensi dell'accesso difensivo, l'ostensione di un massimo di tre provvedimenti positivi e tre provvedimenti negativi relativi alla conversione di patenti libanesi, senza necessità di conoscere i nomi dei beneficiari. L'amministrazione aveva respinto l'istanza ritenendola generica, esplorativa e preordinata a un controllo generalizzato sull'attività amministrativa, richiamando l'assenza di un interesse diretto, concreto e attuale e l'art. 24, comma 3, l. 241/1990.

La decisione

Il TAR accoglie il ricorso ex art. 116, comma 2, c.p.a. Riconosce l'evidente nesso di strumentalità difensiva tra i documenti richiesti e la censura di disparità di trattamento già formulata nel giudizio principale. Precisa che, nel giudizio sull'accesso difensivo, l'amministrazione e il giudice non devono anticipare valutazioni sull'ammissibilità, influenza o decisività dei documenti rispetto al giudizio principale, salvo l'ipotesi di assoluta mancanza di collegamento o di accesso pretestuoso e temerario. Esclude inoltre che la richiesta costituisca un controllo generalizzato, poiché era circoscritta a sei documenti al massimo, distinti tra provvedimenti favorevoli e sfavorevoli relativi a uno specifico oggetto. La mancata individuazione degli estremi dei singoli documenti non rende l'istanza inammissibile, essendo sufficientemente determinati l'oggetto, l'amministrazione presumibilmente detentrice e il numero massimo degli atti richiesti. L'ordine di esibizione riguarda tuttavia soltanto i documenti effettivamente esistenti e detenuti dall'amministrazione; qualora alcuni o tutti non esistano, l'amministrazione dovrà darne conto sotto la propria responsabilità. Il TAR ordina quindi al Ministero di consentire l'accesso entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza, rimettendo le spese al merito.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Consente di azionare nel giudizio pendente la tutela relativa al diritto di accesso mediante ricorso contro il diniego o la limitazione dell'accesso.

  • art. 24, comma 3, l. 241/1990

    Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione.

    Il divieto non si applica a una richiesta circoscritta a un numero limitato di documenti individuati per oggetto e collegati a specifiche esigenze difensive.

  • art. 22 l. 241/1990

    Il diritto di accesso difensivo presuppone un collegamento concreto tra i documenti richiesti e le esigenze di tutela giuridica del richiedente.

  • art. 25 l. 241/1990

    Costituisce il quadro normativo della tutela avverso il diniego di accesso, esercitata nel caso concreto tramite l'art. 116, comma 2, c.p.a.

  • art. 2697, comma 1, c.c.

    L'esistenza o detenzione del documento è elemento costitutivo del diritto di accesso e deve essere provata dal richiedente, anche mediante presunzioni o elementi indiziari, ma non mediante mere supposizioni.

  • art. 3 Cost.

    È richiamato nel motivo del giudizio principale relativo alla disparità di trattamento nella conversione delle patenti, ma non costituisce oggetto di decisione diretta nell'ordinanza sull'accesso.

Massime di principio

  • Nel giudizio sull'accesso difensivo, una volta accertato il collegamento tra i documenti richiesti e una specifica esigenza di difesa già prospettata, l'amministrazione e il giudice dell'accesso non possono anticipare valutazioni sull'ammissibilità, sull'influenza o sulla decisività dei documenti nel giudizio principale, salvo l'assoluta mancanza di collegamento o il carattere pretestuoso e temerario della richiesta.
  • Una richiesta di accesso non è preordinata a un controllo generalizzato dell'attività amministrativa quando è circoscritta a un numero determinato e contenuto di documenti, individuati per tipologia, oggetto e amministrazione presumibilmente detentrice, anche se il richiedente non conosce gli estremi specifici dei singoli atti.
  • Il diritto di accesso può riguardare esclusivamente documenti già formati, esistenti e nella disponibilità dell'amministrazione; l'ordine giudiziale di esibizione non può estendersi a documenti mai formati o non più esistenti.
  • A fronte di una richiesta di documenti che l'amministrazione dovrebbe detenere, il richiedente può dimostrarne l'esistenza o detenzione anche in via presuntiva o indiziaria. Se l'amministrazione dichiara responsabilmente che i documenti non esistono o non sono detenuti, l'accesso non può essere ordinato con riferimento a tali documenti.

Come è indicizzato

MaterieAccesso difensivoAccesso documentale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoTrasparenza e pubblicità

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