Sentenza del 28/06/2019 n. 17513 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Dogane contestava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva escluso la debenza dell'accisa su circa 4.697.870 kg di grassi animali, utilizzati dalla società come combustibile nell'impianto di termo-deodorazione. Secondo l'Agenzia, i grassi erano prodotti energetici soggetti ad accisa e avrebbero dovuto essere fabbricati e detenuti in regime di deposito fiscale, previa autorizzazione e denuncia. Sosteneva inoltre che l'esenzione prevista dall'art. 22 TUA fosse applicabile solo agli stabilimenti produttori esclusivamente di prodotti energetici e solo per consumi direttamente destinati alla produzione di altri prodotti energetici identici. La società sosteneva invece che il consumo era connesso al proprio processo produttivo e quindi non costituiva fatto generatore dell'accisa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Dogane e ha confermato l'esclusione dell'accisa. Ha ritenuto che il consumo dei grassi animali all'interno di uno stabilimento che produce prodotti energetici, quando funzionale al processo produttivo, rientri nell'art. 22 TUA e non costituisca fatto generatore dell'imposta. La mancata preventiva autorizzazione o denuncia del deposito fiscale è stata considerata una violazione formale, non idonea a far perdere il beneficio fiscale quando l'Amministrazione abbia comunque potuto verificare successivamente l'effettivo impiego esente del prodotto. La Corte ha inoltre escluso che la produzione promiscua o la natura derivata dei prodotti impedissero l'applicazione dell'esenzione. L'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.290 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504/1995 (Testo Unico Accise), art. 5
La fabbricazione, la lavorazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate in regime di deposito fiscale.
La disciplina del deposito fiscale riguarda prodotti effettivamente soggetti ad accisa e in regime sospensivo. Se il consumo è escluso dal fatto generatore dell'accisa ai sensi dell'art. 22 TUA, l'assenza del deposito fiscale non determina automaticamente la debenza dell'imposta.
D.Lgs. n. 504/1995 (Testo Unico Accise), art. 21
Sono tassati come carburante o combustibile i prodotti destinati ad essere usati, messi in vendita o usati come carburante o combustibile.
La qualificazione del prodotto energetico dipende soprattutto dalla sua destinazione e dal suo effettivo utilizzo come carburante o combustibile, non soltanto dalla composizione chimica o dalla classificazione merceologica.
D.Lgs. n. 504/1995 (Testo Unico Accise), art. 22
Il consumo di prodotti energetici all'interno di uno stabilimento che produce prodotti energetici non è considerato fatto generatore di accisa se il consumo riguarda prodotti energetici fabbricati sia all'interno che al di fuori dello stabilimento.
L'esenzione opera quando il prodotto energetico è consumato internamente nell'ambito di attività connesse al processo produttivo di uno stabilimento che produce prodotti energetici. Non è necessario che lo stabilimento produca esclusivamente un'unica tipologia di prodotto energetico né che il consumo serva a produrre un prodotto identico.
D.Lgs. n. 504/1995 (Testo Unico Accise), art. 23
Il regime del deposito fiscale è consentito per le raffinerie e per gli altri stabilimenti di produzione dove si ottengono i prodotti energetici di cui all'art. 21, comma 1.
La locuzione normativa indica una possibilità autorizzabile e non comporta, nel caso deciso, che la mancata autorizzazione faccia sorgere automaticamente l'obbligo d'imposta quando il consumo è sostanzialmente esente.
D.Lgs. n. 26/2007
Ha modificato il regime delle accise sui prodotti energetici, con efficacia dal 1 giugno 2007, estendendo il trattamento di non imponibilità anche a prodotti equivalenti utilizzati negli stabilimenti di produzione secondo le condizioni dell'art. 22 TUA.
Direttiva 2003/96/CE
La disciplina europea sulla tassazione dei prodotti energetici deve essere applicata secondo i principi di proporzionalità e di prevalenza della sostanza sulla forma.
Art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.; art. 36 D.Lgs. n. 546/1992
Una sentenza è nulla per motivazione apparente, perplessa o incomprensibile solo quando non consenta di comprendere l'iter logico della decisione. Nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta completa e coerente.
Art. 348-ter c.p.c.
La limitazione al ricorso per cassazione in caso di doppia conforme riguarda il vizio motivazionale previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5, che non era stato formalmente dedotto dall'Agenzia.
Massime di principio
- Nel contenzioso sulle accise, la qualificazione del prodotto deve essere valutata anche in base alla sua effettiva destinazione e utilizzazione come combustibile o carburante.
- Il consumo interno di prodotti energetici può essere esente quando è funzionalmente connesso al processo produttivo di uno stabilimento che produce prodotti energetici, anche se la produzione è promiscua e comprende prodotti diversi.
- La mancata osservanza di adempimenti formali, come denuncia, autorizzazione o registrazione del deposito fiscale, non comporta automaticamente la perdita dell'esenzione se l'impresa dimostra sostanzialmente l'utilizzo agevolato e l'Amministrazione può effettuare controlli successivi efficaci.
- L'agevolazione non opera, invece, per consumi estranei alla produzione dei prodotti energetici, per la propulsione dei veicoli o per utilizzi non adeguatamente documentati.
- Chi invoca l'esenzione deve conservare documentazione tecnica e contabile idonea a dimostrare quantità, caratteristiche, destinazione e concreto impiego dei prodotti, nonché il collegamento con il processo produttivo.
- La valutazione tecnica dell'effettivo impiego del prodotto appartiene principalmente al giudice di merito e difficilmente può essere rivalutata in cassazione come semplice diversa lettura delle prove.
- Il principio di proporzionalità impedisce che una mera irregolarità formale produca automaticamente un trattamento fiscale più gravoso quando non vi sia evasione e il controllo sostanziale sia comunque possibile.
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