Cassazione Penale, Sentenza n. 8657/2024 del 28/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnava la conferma della condanna per reati edilizi e paesaggistici per aver realizzato opere abusive in zona sismica e vincolata (Parco Nazionale del Vesuvio) senza permesso di costruire, in violazione delle norme sulle costruzioni in cemento armato e in zone sismiche, senza autorizzazione paesaggistica e nulla-osta dell'Ente Parco. Deduceva che le opere fossero manutenzione o pertinenziali (non nuove edificazioni), che il muro fosse di contenimento e non recinzione, che le opere avessero scarso impatto ambientale, che la responsabilità non potesse essere ricondotta a lui solo in qualità di proprietario; chiedeva inoltre annullamento per prescrizione, concessione della sospensione condizionale della pena e riduzione della sanzione pecuniaria per sproporzione rispetto alle condizioni economiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto preclusi in cassazione motivi dedotti per la prima volta non trattati in appello e, per il resto, manifestamente generici o infondati. Ha confermato la correttezza della valutazione del giudice di merito circa la necessità del permesso di costruire, dell'autorizzazione paesaggistica e del nulla-osta dell'Ente Parco, la rilevanza dell'impatto ambientale delle opere (piscine, muri ecc.) e la riconduzione delle opere all'imputato in base agli elementi probatori. Ha inoltre escluso la riesamina in sede di legittimità del giudizio prognostico per la sospensione condizionale e della valutazione delle condizioni economiche senza prove specifiche. Per effetto dell'inammissibilità è stata esclusa la valutazione della prescrizione in questa sede. In conseguenza è stato confermato il giudizio a carico dell'imputato (pena già fissata: mesi due di arresto e euro 21.342 di ammenda in sede di appello) e imposto il pagamento delle spese e del versamento alla cassa delle ammende di euro 3.000.
Norme richiamate
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico Edilizia), artt. 44, 64, 65, 71, 72, 93, 94, 95
Stabiliscono la necessità del preventivo permesso di costruire per interventi di nuova edificazione o trasformazione permanente del suolo e la disciplina sanzionatoria delle contravvenzioni edilizie; la Corte ha ritenuto applicabile la norma alle opere contestate.
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)
Norma che prescrive l'obbligo di autorizzazione paesaggistica per interventi che incidono sul paesaggio; la Corte ha ritenuto che le opere avessero impatto tale da richiederla.
L. 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13, comma 1 (legge sui parchi)
Prevede il nulla-osta dell'Ente Parco per il rilascio di autorizzazioni o concessioni di interventi all'interno del parco; la Corte ha deciso che era necessario quando l'opera richiede permesso di costruire.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Regola la preclusione delle questioni di diritto non dedotte in appello; la Corte l'ha applicata per escludere motivi proposti per la prima volta in cassazione.
Art. 129, cod. proc. pen.
Disciplina l'emersione di cause di non punibilità nel corso del giudizio di legittimità; la Corte ha rilevato che, per effetto dell'inammissibilità del ricorso, non può essere rilevata in cassazione la prescrizione intervenuta.
Art. 616, cod. proc. pen.
Prevede l'onere di contribuzione alla cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile senza colpa grave; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000.
Art. 133 e art. 133-bis, cod. pen.; art. 81 cod. pen.
Artt. relativi ai criteri di determinazione della pena e all'eventuale attenuazione/tenuità della pena pecuniaria; la Corte ha dichiarato che la valutazione prognostica e la congruità della pena sono questioni di merito non sindacabili in cassazione salvo carenze motivazionali e che per ottenere riduzione della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.133-bis occorre provare l'impossibilità o estrema difficoltà di soddisfarla.
Art. 163 e art. 164, quarto comma, cod. pen.
Norme richiamate nella censura sulla sospensione condizionale della pena: la Corte ha ribadito che il giudizio prognostico del giudice di merito sulla futura condotta è insindacabile se adeguatamente motivato.
Art. 32, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con L. 24 novembre 2003, n. 326
Disposizione che ha previsto il raddoppio delle sanzioni pecuniarie previste dal Testo Unico Edilizia; la Corte ha richiamato tale raddoppio nel calcolo della pena pecuniaria di riferimento.
Massime di principio
- In Cassazione non possono essere sollevati per la prima volta motivi che non siano stati dedotti davanti al giudice d'appello (art. 606 c.p.p.); tali questioni sono precluse.
- La Corte di legittimità non riesamina i fatti o la valutazione delle prove operata dal giudice di merito, salvo vizi logici o carenza motivazionale; la critica deve essere specifica e confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- Opere realizzate in zona sismica o in aree vincolate/di parco richiedono di norma il permesso di costruire, l'autorizzazione paesaggistica e, se nel parco, il nulla-osta dell'Ente Parco; la loro assenza può integrare reati e contravvenzioni edilizie e paesaggistiche.
- La titolarità della proprietà può essere elemento idoneo, in presenza di idonee argomentazioni probatorie, a ricondurre all'imputato la responsabilità per opere abusive eseguite sugli immobili di sua proprietà.
- Il giudizio prognostico sul comportamento futuro (rilevante per la sospensione condizionale della pena) e la determinazione della pena sono valutazioni di merito difficilmente sindacabili in cassazione se adeguatamente motivate.
- Per ottenere la riduzione della sanzione pecuniaria per eccessiva gravosità occorre allegare e provare elementi concreti sulle condizioni patrimoniali che mostrino l'impossibilità o l'estrema difficoltà di soddisfare la pena (art. 133-bis c.p.).
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile non si forma un valido rapporto di impugnazione e non possono essere rilevate in cassazione cause di estinzione del reato intervenute successivamente (es. prescrizione).
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