L.R. Veneto 30/2010
Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" e successive modificazioni e disposizioni transitorie in materia di varianti urbanistiche.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge interviene sulla l.r. Veneto n. 11/2004 su quadro conoscitivo, procedure dei PUA, edificabilità in zona agricola e regime transitorio dei PRG/PAT. Introduce termini e semplificazioni procedurali, chiarisce gli interventi sempre consentiti in zona agricola e consente varianti urbanistiche in deroga solo fino all’approvazione del primo PAT e comunque, per alcune fattispecie, entro il 31 dicembre 2011.
Modifiche alla disciplina urbanistica regionale e disposizioni transitorie sulle varianti
Modifiche alla disciplina urbanistica regionale e regime transitorio
La legge regionale del Veneto n. 30 del 23 dicembre 2010 interviene sulla legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio, con norme di semplificazione procedimentale, chiarimenti sull’edificabilità in zona agricola e una disciplina transitoria sulle varianti urbanistiche fino all’approvazione del primo PAT.
Aggiornamento del quadro conoscitivo
Per il piano degli interventi (PI) e per ogni sua variante, l’aggiornamento del quadro conoscitivo predisposto dal comune deve essere trasmesso alla Giunta regionale ai soli fini del monitoraggio.
Piani urbanistici attuativi: adozione, approvazione ed efficacia
La formazione dei PUA viene semplificata: il piano è adottato dalla Giunta comunale e approvato dal Consiglio comunale. Se il piano è di iniziativa privata, la Giunta deve adottarlo o restituirlo entro 30 giorni dal ricevimento della proposta completa, se non conforme a norme e strumenti urbanistici vigenti.
Il Consiglio comunale approva il piano entro 30 giorni dalla scadenza del termine per osservazioni e opposizioni, decidendole contestualmente. In sede di approvazione, il Consiglio dichiara anche la sussistenza di eventuali disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive del PUA, così da consentire la realizzazione degli interventi mediante DIA nei casi previsti dal DPR n. 380/2001.
Restano ferme le ulteriori regole del procedimento: deposito, pubblicazione, notifica ai proprietari interessati, legittimazione dei privati che rappresentino determinate quote dell’ambito, possibilità di varianti entro il periodo di efficacia e approvazione di varianti sottoscritte dai soli titolari delle aree interessate se non incidono sui criteri informatori del piano.
Edificabilità in zona agricola
Viene chiarito che, per le case di abitazione esistenti in zona agricola, sono sempre consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ampliamento fino al limite massimo di 800 mc complessivi, nel rispetto integrale della tipologia originaria.
Tali interventi sono ammessi anche in assenza dei requisiti soggettivi dell’imprenditore agricolo e del piano aziendale normalmente richiesti, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici di prevedere prescrizioni più restrittive, purché non incidano sui requisiti dell’articolo 44.
Regime transitorio dei PRG e passaggio al PAT/PI
I piani regolatori generali vigenti mantengono efficacia fino all’approvazione del primo PAT. Con l’approvazione del primo PAT, il PRG vigente, per le parti compatibili, diventa il piano degli interventi; ciò non si applica ai PATI che disciplinano solo parte del territorio o singoli tematismi. Dal primo PAT decorre inoltre il termine di decadenza del PI, salvo la disciplina speciale dei vincoli preordinati all’esproprio.
La legge precisa anche che, in alcune sottozone agricole E2 ed E3, è ammessa la realizzazione di nuovi edifici residenziali destinati ad abitazione principale entro 600 mc, e sopprime un inciso limitativo relativo alle zone E1.
Varianti urbanistiche in deroga e disposizioni transitorie
Le varianti allo strumento urbanistico generale consentite in deroga al divieto vigente possono essere adottate fino all’approvazione del primo PAT e comunque non oltre il 31 dicembre 2011. Sono inoltre fatti salvi e devono concludersi con le procedure già previste i procedimenti in corso relativi a varianti adottate in deroga da comuni che, alla data di entrata in vigore della legge, avevano già approvato il PAT.
La legge abroga inoltre alcune disposizioni regionali precedenti che disciplinavano analoghe proroghe o interventi transitori.
Decorrenza ed efficacia
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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