L.R. Veneto 29/2010
Norme in materia di promozione e valorizzazione del patrimonio storico e culturale dell'antifascismo, della resistenza e dei correlati eventi accaduti in Veneto dal 1943 al 1948.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce per il Veneto un quadro di promozione e sostegno di iniziative, ricerche e attività didattiche sulla memoria dell’antifascismo, della Resistenza e degli eventi avvenuti in Veneto tra il 1943 e il 1948. Prevede contributi annuali, finanziamenti per progetti e possibili iniziative dirette regionali. La disciplina finanziaria è riferita all’esercizio 2011.
Promozione e valorizzazione della memoria dell'antifascismo e della Resistenza in Veneto
Promozione della memoria dell’antifascismo e della Resistenza in Veneto
La legge disciplina interventi della Regione del Veneto per conservare e valorizzare il patrimonio storico e culturale dell’antifascismo e della Resistenza, con riferimento agli eventi accaduti in Veneto dal 1943 al 1948. L’obiettivo è anche diffondere valori di libertà, democrazia, pace, collaborazione e integrazione tra i popoli, nonché sostenere la memoria delle stragi nazifasciste.
Finalità dell’intervento regionale
La Regione promuove:
- la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale dell’antifascismo e della Resistenza;
- la conoscenza dei correlati eventi accaduti in Veneto dal 1943 al 1948;
- attività e iniziative per la diffusione degli ideali democratici e pacifici;
- interventi di ricerca, divulgazione e diffusione delle conoscenze per salvaguardare la memoria delle stragi nazifasciste in Veneto.
Soggetti beneficiari dei contributi annuali
La Regione prevede un contributo finanziario annuale a favore di:
- istituti e associazioni veneti aderenti all’INSMLI, per sostenere la conservazione e la promozione della memoria dei principali eccidi nazifascisti;
- enti e associazioni riconosciuti dalla Regione del Veneto che operano per la promozione e conservazione della memoria e della storia dell’antifascismo in Veneto e degli eventi del 1943-1948.
Il sostegno è finalizzato in particolare a:
- attività di ricerca, divulgazione ed eventi;
- raccolta, conservazione e fruizione di patrimonio documentario e archivistico;
- attività didattiche per le scuole.
La Regione può inoltre mettere a disposizione dei beneficiari beni immobili di propria proprietà o beni derivanti da convenzioni con enti locali o altri enti.
Contributi per iniziative e progetti
Oltre al contributo annuale, la Regione può concedere contributi per:
- iniziative e progetti qualificati degli enti già individuati tra i beneficiari;
- attività di rilevante interesse regionale promosse, anche in forma associata, da altri enti, associazioni, fondazioni e comitati riconosciuti dalla Regione, purché perseguano le finalità della legge.
Il sostegno è orientato soprattutto a:
- ricerca;
- raccolta e conservazione della documentazione;
- messa a disposizione del pubblico di documentazione archivistica e bibliografica relativa al movimento di liberazione in Veneto.
Iniziative dirette della Regione
La Regione può realizzare direttamente, oppure in collaborazione con enti locali e con altri enti, associazioni, fondazioni e comitati riconosciuti dalla Regione del Veneto, progetti e iniziative per:
- promuovere la conservazione e la diffusione dei valori dell’antifascismo e della Resistenza;
- favorire la conoscenza degli eventi correlati accaduti in Veneto dal 1943 al 1948.
Criteri, modalità e rendicontazione
La Giunta regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge e sentita la commissione consiliare competente, deve stabilire:
- i criteri di concessione dei contributi;
- le modalità di presentazione delle domande;
- le modalità di erogazione dei contributi;
- le modalità di presentazione della rendicontazione delle attività svolte dai beneficiari.
Disciplina finanziaria
Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge sono quantificati in 100.000 euro per l’esercizio 2011. La copertura è assicurata mediante prelevamento dal fondo speciale per le spese correnti e contestuale incremento delle risorse destinate alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 4, nell’ambito del bilancio pluriennale 2010-2012.
Portata temporale e attualità della norma
La disciplina ha contenuto prevalentemente promozionale e finanziario, con una copertura economica espressamente riferita all’esercizio 2011. Non emergono nel testo limiti di durata generale dell’impianto normativo, ma la concreta rilevanza operativa dei contributi appare connessa a specifiche annualità di bilancio e alla programmazione regionale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 6 dic 2010L.R. Veneto 27/2010
- Legge · 6 dic 2010L.R. Veneto 28/2010
- Legge · 2 dic 2010L.R. Veneto 26/2010
- Legge · 23 dic 2010L.R. Veneto 30/2010
- Legge · 19 nov 2010L.R. Veneto 25/2010
- Legge · 7 gen 2011L.R. Veneto 2/2011
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →