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Legge

L.R. Veneto 29/2010

Norme in materia di promozione e valorizzazione del patrimonio storico e culturale dell'antifascismo, della resistenza e dei correlati eventi accaduti in Veneto dal 1943 al 1948.

Normativa regionaleL.R. Veneto 29/2010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce per il Veneto un quadro di promozione e sostegno di iniziative, ricerche e attività didattiche sulla memoria dell’antifascismo, della Resistenza e degli eventi avvenuti in Veneto tra il 1943 e il 1948. Prevede contributi annuali, finanziamenti per progetti e possibili iniziative dirette regionali. La disciplina finanziaria è riferita all’esercizio 2011.

Promozione e valorizzazione della memoria dell'antifascismo e della Resistenza in Veneto

Promozione della memoria dell’antifascismo e della Resistenza in Veneto

La legge disciplina interventi della Regione del Veneto per conservare e valorizzare il patrimonio storico e culturale dell’antifascismo e della Resistenza, con riferimento agli eventi accaduti in Veneto dal 1943 al 1948. L’obiettivo è anche diffondere valori di libertà, democrazia, pace, collaborazione e integrazione tra i popoli, nonché sostenere la memoria delle stragi nazifasciste.

Finalità dell’intervento regionale

La Regione promuove:

  • la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale dell’antifascismo e della Resistenza;
  • la conoscenza dei correlati eventi accaduti in Veneto dal 1943 al 1948;
  • attività e iniziative per la diffusione degli ideali democratici e pacifici;
  • interventi di ricerca, divulgazione e diffusione delle conoscenze per salvaguardare la memoria delle stragi nazifasciste in Veneto.

Soggetti beneficiari dei contributi annuali

La Regione prevede un contributo finanziario annuale a favore di:

  • istituti e associazioni veneti aderenti all’INSMLI, per sostenere la conservazione e la promozione della memoria dei principali eccidi nazifascisti;
  • enti e associazioni riconosciuti dalla Regione del Veneto che operano per la promozione e conservazione della memoria e della storia dell’antifascismo in Veneto e degli eventi del 1943-1948.

Il sostegno è finalizzato in particolare a:

  • attività di ricerca, divulgazione ed eventi;
  • raccolta, conservazione e fruizione di patrimonio documentario e archivistico;
  • attività didattiche per le scuole.

La Regione può inoltre mettere a disposizione dei beneficiari beni immobili di propria proprietà o beni derivanti da convenzioni con enti locali o altri enti.

Contributi per iniziative e progetti

Oltre al contributo annuale, la Regione può concedere contributi per:

  • iniziative e progetti qualificati degli enti già individuati tra i beneficiari;
  • attività di rilevante interesse regionale promosse, anche in forma associata, da altri enti, associazioni, fondazioni e comitati riconosciuti dalla Regione, purché perseguano le finalità della legge.

Il sostegno è orientato soprattutto a:

  • ricerca;
  • raccolta e conservazione della documentazione;
  • messa a disposizione del pubblico di documentazione archivistica e bibliografica relativa al movimento di liberazione in Veneto.

Iniziative dirette della Regione

La Regione può realizzare direttamente, oppure in collaborazione con enti locali e con altri enti, associazioni, fondazioni e comitati riconosciuti dalla Regione del Veneto, progetti e iniziative per:

  • promuovere la conservazione e la diffusione dei valori dell’antifascismo e della Resistenza;
  • favorire la conoscenza degli eventi correlati accaduti in Veneto dal 1943 al 1948.

Criteri, modalità e rendicontazione

La Giunta regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge e sentita la commissione consiliare competente, deve stabilire:

  • i criteri di concessione dei contributi;
  • le modalità di presentazione delle domande;
  • le modalità di erogazione dei contributi;
  • le modalità di presentazione della rendicontazione delle attività svolte dai beneficiari.

Disciplina finanziaria

Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge sono quantificati in 100.000 euro per l’esercizio 2011. La copertura è assicurata mediante prelevamento dal fondo speciale per le spese correnti e contestuale incremento delle risorse destinate alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 4, nell’ambito del bilancio pluriennale 2010-2012.

Portata temporale e attualità della norma

La disciplina ha contenuto prevalentemente promozionale e finanziario, con una copertura economica espressamente riferita all’esercizio 2011. Non emergono nel testo limiti di durata generale dell’impianto normativo, ma la concreta rilevanza operativa dei contributi appare connessa a specifiche annualità di bilancio e alla programmazione regionale.

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