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Legge

L.R. Veneto 2/2011

Modifiche alla legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 "Contributi per il funzionamento della scuola dell'infanzia non statale".

Normativa regionaleL.R. Veneto 2/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale del Veneto n. 2/2011 aggiorna la disciplina dei contributi annuali per le scuole dell’infanzia non statali: i finanziamenti sono ripartiti in base a sezioni, alunni iscritti e frequentanti e alunni disabili con sostegno. Le domande vanno presentate al Presidente della Giunta entro il 31 ottobre di ogni anno, indicando i dati richiesti.

Contributi regionali per le scuole dell'infanzia non statali

Contributi per il funzionamento delle scuole dell’infanzia non statali

La legge regionale del Veneto n. 2 del 2011 interviene sulla disciplina dei contributi regionali destinati alle scuole dell’infanzia non statali, coordinando i criteri di riparto e semplificando gli adempimenti per la richiesta del finanziamento. La norma si applica nel territorio della Regione Veneto.

Criteri di assegnazione dei contributi

La Giunta regionale eroga annualmente contributi a favore dei comuni e delle istituzioni pubbliche e private che, secondo la normativa statale vigente, gestiscono scuole dell’infanzia non statali.

La determinazione dei contributi è effettuata prioritariamente in rapporto a:

  • numero delle sezioni funzionanti;
  • numero dei bambini regolarmente iscritti e frequentanti;
  • numero di alunni disabili per i quali è indispensabile l’insegnante di sostegno specializzato.

La disciplina risultante non richiama più criteri ulteriori relativi a edifici o impianti, ma concentra la valutazione sui dati scolastici e sull’effettiva presenza di alunni e sezioni attive.

Presentazione delle domande

Le domande per ottenere il contributo devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno.

Nella domanda devono essere indicati:

  • il numero delle sezioni funzionanti;
  • il numero degli alunni iscritti e frequentanti;
  • il numero degli alunni disabili certificati per i quali è indispensabile la presenza dell’insegnante specializzato.

Tempistiche e finalità operative

L’anticipo del termine al 31 ottobre è funzionale a consentire la determinazione degli importi spettanti nei primi mesi dell’esercizio finanziario successivo e la liquidazione dei contributi subito dopo l’approvazione del bilancio regionale.

Ambito applicativo e utilità della disciplina

La modifica mira a evitare penalizzazioni nella ripartizione del fondo tra piccoli comuni e comuni maggiori, eliminando una distinzione che avrebbe inciso negativamente sui finanziamenti destinati alle realtà locali più piccole. La disciplina conserva quindi rilievo operativo per la concessione dei contributi regionali alle scuole dell’infanzia non statali nel Veneto.

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