L.R. Veneto 2/2011
Modifiche alla legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 "Contributi per il funzionamento della scuola dell'infanzia non statale".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale del Veneto n. 2/2011 aggiorna la disciplina dei contributi annuali per le scuole dell’infanzia non statali: i finanziamenti sono ripartiti in base a sezioni, alunni iscritti e frequentanti e alunni disabili con sostegno. Le domande vanno presentate al Presidente della Giunta entro il 31 ottobre di ogni anno, indicando i dati richiesti.
Contributi regionali per le scuole dell'infanzia non statali
Contributi per il funzionamento delle scuole dell’infanzia non statali
La legge regionale del Veneto n. 2 del 2011 interviene sulla disciplina dei contributi regionali destinati alle scuole dell’infanzia non statali, coordinando i criteri di riparto e semplificando gli adempimenti per la richiesta del finanziamento. La norma si applica nel territorio della Regione Veneto.
Criteri di assegnazione dei contributi
La Giunta regionale eroga annualmente contributi a favore dei comuni e delle istituzioni pubbliche e private che, secondo la normativa statale vigente, gestiscono scuole dell’infanzia non statali.
La determinazione dei contributi è effettuata prioritariamente in rapporto a:
- numero delle sezioni funzionanti;
- numero dei bambini regolarmente iscritti e frequentanti;
- numero di alunni disabili per i quali è indispensabile l’insegnante di sostegno specializzato.
La disciplina risultante non richiama più criteri ulteriori relativi a edifici o impianti, ma concentra la valutazione sui dati scolastici e sull’effettiva presenza di alunni e sezioni attive.
Presentazione delle domande
Le domande per ottenere il contributo devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno.
Nella domanda devono essere indicati:
- il numero delle sezioni funzionanti;
- il numero degli alunni iscritti e frequentanti;
- il numero degli alunni disabili certificati per i quali è indispensabile la presenza dell’insegnante specializzato.
Tempistiche e finalità operative
L’anticipo del termine al 31 ottobre è funzionale a consentire la determinazione degli importi spettanti nei primi mesi dell’esercizio finanziario successivo e la liquidazione dei contributi subito dopo l’approvazione del bilancio regionale.
Ambito applicativo e utilità della disciplina
La modifica mira a evitare penalizzazioni nella ripartizione del fondo tra piccoli comuni e comuni maggiori, eliminando una distinzione che avrebbe inciso negativamente sui finanziamenti destinati alle realtà locali più piccole. La disciplina conserva quindi rilievo operativo per la concessione dei contributi regionali alle scuole dell’infanzia non statali nel Veneto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 7 gen 2011L.R. Veneto 1/2011
- Legge · 23 dic 2010L.R. Veneto 30/2010
- Legge · 10 dic 2010L.R. Veneto 29/2010
- Legge · 4 feb 2011L.R. Veneto 3/2011
- Legge · 6 dic 2010L.R. Veneto 27/2010
- Legge · 6 dic 2010L.R. Veneto 28/2010
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →