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Legge

L.R. Veneto 1/2011

Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi.

Normativa regionaleL.R. Veneto 1/2011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Veneto n. 1/2011 riduce e riorganizza il trattamento economico dei consiglieri regionali, fissa un tetto complessivo agganciato all’indennità parlamentare e disciplina missioni, rimborsi e diaria. Introduce inoltre misure di contenimento per organi, enti, società e apparati amministrativi regionali. Entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione (2011).

Riduzione costi della politica e apparati regionali del Veneto

Riduzione dei costi della politica e degli apparati regionali

La legge regionale del Veneto interviene sul trattamento indennitario dei consiglieri regionali e su varie voci di spesa degli organi politici e amministrativi regionali. La disciplina è finalizzata al contenimento della spesa pubblica, con adeguamento ai principi statali richiamati nel testo e applicazione nel territorio della Regione del Veneto.

Trattamento indennitario dei consiglieri regionali

La legge ridisegna la legge regionale n. 5 del 1997, riducendo l’indennità di carica e le indennità aggiuntive per le funzioni apicali o di gruppo/commissione. L’indennità di carica lorda dei consiglieri è fissata al 65% dell’indennità lorda dei parlamentari nazionali. Le indennità aggiuntive sono percentualmente ancorate all’indennità parlamentare e spettano solo per una funzione, quella con percentuale più alta.

Diaria e limiti collegati

La diaria, qualificata come rimborso spese, non può superare il 65% della corrispondente indennità dei parlamentari nazionali. L’importo concreto è demandato alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, nel rispetto sia della percentuale massima sia del limite complessivo di spesa. In caso di assenza ingiustificata, la diaria è ridotta:

  • di 1/20 per i soggetti titolari delle funzioni di cui al comma 2 dell’art. 1 della legge regionale n. 5/1997;
  • di 1/15 negli altri casi.

Rimborsi spese di trasporto e missioni nel territorio regionale

Il rimborso per le percorrenze tra residenza e sede della Regione, effettuate per le attività istituzionali, è rimodulato sulla base delle presenze e di un tetto massimo stabilito dall’Ufficio di Presidenza. La liquidazione segue criteri misti:

  • una quota forfetaria su dodici presenze mensili;
  • la restante quota in base alle presenze nelle sedute degli organi consiliari;
  • un tetto massimo per rispettare il limite complessivo di spesa. Per Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale, altri membri dell’Ufficio di Presidenza e altri membri della Giunta, la quota forfetaria è calcolata su venti presenze mensili.

Per le missioni nel territorio regionale autorizzate di diritto in ragione del mandato, è previsto un rimborso spese onnicomprensivo mensile non superiore al 25% dell’indennità di cui all’art. 1, comma 1, come risultante al 30 settembre 2005, salve eventuali variazioni in aumento. Anche questo importo è determinato dall’Ufficio di Presidenza nei limiti fissati.

Limite complessivo di spesa del trattamento indennitario

È introdotto un tetto complessivo al trattamento indennitario del consigliere regionale: la somma di indennità, diaria e rimborsi individuati dalla legge non può superare l’indennità massima spettante ai membri del Parlamento, come determinata dalla legge n. 1261/1965. L’Ufficio di Presidenza effettua una ricognizione annuale e determina l’importo di riferimento.

Missioni fuori dal territorio regionale

Per le missioni fuori Regione spettano solo:

  • rimborso documentato di alloggio, vitto e trasporto;
  • rimborso del viaggio calcolato secondo tariffe ACI, secondo le modalità fissate dall’Ufficio di Presidenza, più eventuale pedaggio autostradale se si usa il mezzo proprio;
  • spese di taxi nella località di missione, se necessarie per esigenze di servizio. L’indennità giornaliera di trasferta non risulta più prevista nella disciplina sostituita.

Coordinamenti e abrogazioni interne alla disciplina dei consiglieri

La legge coordina le norme sulla liquidazione e sulle variazioni automatiche dei trattamenti economici, confermando l’aggancio alle variazioni delle indennità parlamentari. Abroga inoltre il previgente comma 2-bis dell’art. 1 della legge regionale n. 5/1997 e i commi 3 e 3-bis dell’art. 30 della legge regionale n. 2/2006.

Riduzione dei costi degli organi di governo

Per gli incarichi conferiti dalla Regione a consiglieri regionali, inclusa la partecipazione a organi collegiali, è previsto esclusivamente il rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare 30 euro a seduta. La norma opera nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente.

Riduzione delle spese amministrative regionali

La Regione del Veneto adegua in riduzione gli stanziamenti di bilancio per le spese di:

  • studi e consulenze;
  • relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
  • sponsorizzazioni;
  • missioni;
  • attività esclusivamente di formazione. L’adeguamento riguarda il bilancio di previsione 2011 e il pluriennale 2011-2013, in attuazione dei principi statali richiamati.

Trattamenti economici degli enti e organismi regionali

Con decorrenza effetti dal 1° gennaio 2011, la Regione aderisce ai principi statali di riduzione dei trattamenti economici degli organi degli enti istituiti con legge regionale e alla previsione di carattere onorifico per la partecipazione agli altri organismi collegiali o comunque finanziati dal bilancio regionale. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, deve individuare entro 60 giorni dall’entrata in vigore gli enti e organismi cui applicare la disciplina.

Società regionali e società a partecipazione maggioritaria

Le società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria dalla Regione, nonché le società con partecipazione maggioritaria della Regione del Veneto, devono adeguare statuti o atti di ordinamento interno ai principi e criteri del capo dedicato alla riduzione dei costi.

Auto blu e relativi costi di esercizio

La Regione riduce almeno del 20% gli stanziamenti per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e per buoni taxi nel bilancio 2011 e nel pluriennale 2011-2013. Inoltre:

  • gli organi e le strutture di vertice di enti, agenzie, aziende e società regionali o a partecipazione maggioritaria non possono usare ordinariamente auto di servizio per il tragitto casa-lavoro;
  • tali soggetti devono adeguare gli statuti o atti interni;
  • gli enti finanziati ordinariamente o periodicamente dalla Regione devono trasmettere entro 60 giorni l’elenco delle auto di servizio, le modalità d’uso e l’eventuale piano di riduzione;
  • il mancato invio o il mancato recepimento dei criteri di utilizzo comporta la sospensione delle erogazioni regionali.

Decorrenza e urgenza

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Alcune misure economiche richiamate hanno decorrenza specifica dal 1° gennaio 2011, come indicato nel testo.

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