L.R. Veneto 1/2011
Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Veneto n. 1/2011 riduce e riorganizza il trattamento economico dei consiglieri regionali, fissa un tetto complessivo agganciato all’indennità parlamentare e disciplina missioni, rimborsi e diaria. Introduce inoltre misure di contenimento per organi, enti, società e apparati amministrativi regionali. Entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione (2011).
Riduzione costi della politica e apparati regionali del Veneto
Riduzione dei costi della politica e degli apparati regionali
La legge regionale del Veneto interviene sul trattamento indennitario dei consiglieri regionali e su varie voci di spesa degli organi politici e amministrativi regionali. La disciplina è finalizzata al contenimento della spesa pubblica, con adeguamento ai principi statali richiamati nel testo e applicazione nel territorio della Regione del Veneto.
Trattamento indennitario dei consiglieri regionali
La legge ridisegna la legge regionale n. 5 del 1997, riducendo l’indennità di carica e le indennità aggiuntive per le funzioni apicali o di gruppo/commissione. L’indennità di carica lorda dei consiglieri è fissata al 65% dell’indennità lorda dei parlamentari nazionali. Le indennità aggiuntive sono percentualmente ancorate all’indennità parlamentare e spettano solo per una funzione, quella con percentuale più alta.
Diaria e limiti collegati
La diaria, qualificata come rimborso spese, non può superare il 65% della corrispondente indennità dei parlamentari nazionali. L’importo concreto è demandato alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, nel rispetto sia della percentuale massima sia del limite complessivo di spesa. In caso di assenza ingiustificata, la diaria è ridotta:
- di 1/20 per i soggetti titolari delle funzioni di cui al comma 2 dell’art. 1 della legge regionale n. 5/1997;
- di 1/15 negli altri casi.
Rimborsi spese di trasporto e missioni nel territorio regionale
Il rimborso per le percorrenze tra residenza e sede della Regione, effettuate per le attività istituzionali, è rimodulato sulla base delle presenze e di un tetto massimo stabilito dall’Ufficio di Presidenza. La liquidazione segue criteri misti:
- una quota forfetaria su dodici presenze mensili;
- la restante quota in base alle presenze nelle sedute degli organi consiliari;
- un tetto massimo per rispettare il limite complessivo di spesa. Per Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale, altri membri dell’Ufficio di Presidenza e altri membri della Giunta, la quota forfetaria è calcolata su venti presenze mensili.
Per le missioni nel territorio regionale autorizzate di diritto in ragione del mandato, è previsto un rimborso spese onnicomprensivo mensile non superiore al 25% dell’indennità di cui all’art. 1, comma 1, come risultante al 30 settembre 2005, salve eventuali variazioni in aumento. Anche questo importo è determinato dall’Ufficio di Presidenza nei limiti fissati.
Limite complessivo di spesa del trattamento indennitario
È introdotto un tetto complessivo al trattamento indennitario del consigliere regionale: la somma di indennità, diaria e rimborsi individuati dalla legge non può superare l’indennità massima spettante ai membri del Parlamento, come determinata dalla legge n. 1261/1965. L’Ufficio di Presidenza effettua una ricognizione annuale e determina l’importo di riferimento.
Missioni fuori dal territorio regionale
Per le missioni fuori Regione spettano solo:
- rimborso documentato di alloggio, vitto e trasporto;
- rimborso del viaggio calcolato secondo tariffe ACI, secondo le modalità fissate dall’Ufficio di Presidenza, più eventuale pedaggio autostradale se si usa il mezzo proprio;
- spese di taxi nella località di missione, se necessarie per esigenze di servizio. L’indennità giornaliera di trasferta non risulta più prevista nella disciplina sostituita.
Coordinamenti e abrogazioni interne alla disciplina dei consiglieri
La legge coordina le norme sulla liquidazione e sulle variazioni automatiche dei trattamenti economici, confermando l’aggancio alle variazioni delle indennità parlamentari. Abroga inoltre il previgente comma 2-bis dell’art. 1 della legge regionale n. 5/1997 e i commi 3 e 3-bis dell’art. 30 della legge regionale n. 2/2006.
Riduzione dei costi degli organi di governo
Per gli incarichi conferiti dalla Regione a consiglieri regionali, inclusa la partecipazione a organi collegiali, è previsto esclusivamente il rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare 30 euro a seduta. La norma opera nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente.
Riduzione delle spese amministrative regionali
La Regione del Veneto adegua in riduzione gli stanziamenti di bilancio per le spese di:
- studi e consulenze;
- relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
- sponsorizzazioni;
- missioni;
- attività esclusivamente di formazione. L’adeguamento riguarda il bilancio di previsione 2011 e il pluriennale 2011-2013, in attuazione dei principi statali richiamati.
Trattamenti economici degli enti e organismi regionali
Con decorrenza effetti dal 1° gennaio 2011, la Regione aderisce ai principi statali di riduzione dei trattamenti economici degli organi degli enti istituiti con legge regionale e alla previsione di carattere onorifico per la partecipazione agli altri organismi collegiali o comunque finanziati dal bilancio regionale. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, deve individuare entro 60 giorni dall’entrata in vigore gli enti e organismi cui applicare la disciplina.
Società regionali e società a partecipazione maggioritaria
Le società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria dalla Regione, nonché le società con partecipazione maggioritaria della Regione del Veneto, devono adeguare statuti o atti di ordinamento interno ai principi e criteri del capo dedicato alla riduzione dei costi.
Auto blu e relativi costi di esercizio
La Regione riduce almeno del 20% gli stanziamenti per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e per buoni taxi nel bilancio 2011 e nel pluriennale 2011-2013. Inoltre:
- gli organi e le strutture di vertice di enti, agenzie, aziende e società regionali o a partecipazione maggioritaria non possono usare ordinariamente auto di servizio per il tragitto casa-lavoro;
- tali soggetti devono adeguare gli statuti o atti interni;
- gli enti finanziati ordinariamente o periodicamente dalla Regione devono trasmettere entro 60 giorni l’elenco delle auto di servizio, le modalità d’uso e l’eventuale piano di riduzione;
- il mancato invio o il mancato recepimento dei criteri di utilizzo comporta la sospensione delle erogazioni regionali.
Decorrenza e urgenza
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Alcune misure economiche richiamate hanno decorrenza specifica dal 1° gennaio 2011, come indicato nel testo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 7 gen 2011L.R. Veneto 2/2011
- Legge · 23 dic 2010L.R. Veneto 30/2010
- Legge · 10 dic 2010L.R. Veneto 29/2010
- Legge · 4 feb 2011L.R. Veneto 3/2011
- Legge · 6 dic 2010L.R. Veneto 27/2010
- Legge · 6 dic 2010L.R. Veneto 28/2010
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →