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Sentenza

Sentenza del 01/06/2016 n. 555 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

ACCERTAMENTO - T.I.A. (Tariffa Igiene Ambientale) - Natura tributaria e non già di corrispettivo per un servizio pubblico reso.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di accertamento T.I.A. n. 889/2014, pari a 63.899 euro per gli anni 2010-2012, sostenendo che la tariffa fosse dovuta soltanto per uffici, refettorio e spogliatoi, per circa 210 mq, e non per l'intera superficie di 2.601 mq. Ha dedotto che nello stabilimento venivano prodotti rifiuti speciali, inclusi imballaggi, smaltiti direttamente a proprie spese e non gestibili dal servizio comunale, chiedendo quindi l'esclusione delle relative aree dalla tassazione.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato integralmente l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che la T.I.A. abbia natura tributaria e non costituisca il corrispettivo di un servizio effettivamente prestato; pertanto, lo smaltimento autonomo dei rifiuti speciali non esclude l'imposizione. L'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, operata dal Comune, è stata ritenuta corretta. L'esclusione o riduzione della superficie imponibile richiedeva la prova concreta e delimitata delle aree nelle quali si formavano esclusivamente rifiuti speciali, prova non fornita dalla società. La superficie di 2.601 mq, già risultante da un precedente accertamento con adesione, è stata ritenuta utilizzabile anche per gli anni successivi in assenza di una dichiarazione di variazione. I pagamenti già effettuati dovranno essere detratti dall'importo accertato. La società è stata condannata alle spese del grado, liquidate in 3.000 euro, oltre al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Delibera del Comune di Teramo n. 58 del 22 maggio 1998

    La T.I.A. deve essere applicata a chiunque occupi o conduca locali o aree scoperte ad uso privato, con possibilità di riduzione proporzionale ai rifiuti assimilati avviati al recupero.

    La tariffa grava, in via generale, sulle superfici detenute nel territorio comunale. L'esclusione di determinate aree o la riduzione della tariffa richiede una prova specifica, documentata e riferita alle superfici o alle quantità di rifiuti interessate.

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 238/2009

    La T.I.A. ha natura tributaria.

    La T.I.A. non è un corrispettivo commisurato alla concreta fruizione del servizio, ma un prelievo tributario dovuto in relazione alla detenzione o occupazione di locali e aree potenzialmente produttivi di rifiuti.

  • Sentenza della Corte di cassazione, Sezione tributaria, n. 1172 del 22 gennaio 2010

    Lo smaltimento in proprio dei rifiuti non costituisce elemento ostativo ai fini dell'imposizione; eventuali disfunzioni del servizio possono rilevare, secondo il regolamento comunale, ai fini della riduzione dell'imposizione.

    L'obbligo tributario non viene meno perché il contribuente provvede autonomamente allo smaltimento o perché il servizio pubblico non ritira determinati rifiuti. Occorre invece dimostrare le condizioni per una riduzione o per l'esclusione di specifiche superfici.

  • Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

    In caso di rigetto dell'impugnazione, il giudice dà atto dell'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello già dovuto, quando ne ricorrono i presupposti.

Massime di principio

  • La T.I.A., quando disciplinata secondo il regime esaminato, va interpretata come tributo e non come pagamento dovuto soltanto se il servizio pubblico è stato concretamente utilizzato.
  • Lo smaltimento autonomo dei rifiuti speciali non esonera automaticamente dal pagamento della tariffa: il contribuente deve individuare e provare con precisione le superfici nelle quali si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati.
  • La mera presenza di rifiuti speciali non dimostra che nell'intera area non si producano anche rifiuti urbani o assimilati; è possibile la coesistenza delle due tipologie di rifiuto.
  • Per ottenere riduzioni o esclusioni sono essenziali planimetrie, dati catastali, documentazione sui processi produttivi, registri e attestazioni dei soggetti autorizzati al recupero o allo smaltimento.
  • Un dato sulla superficie imponibile concordato in precedenti accertamenti può essere valorizzato anche per annualità successive, soprattutto se il contribuente non presenta una tempestiva dichiarazione di variazione e non dimostra mutamenti oggettivi.
  • Il fatto che il Comune non sia autorizzato a gestire una determinata tipologia di rifiuti può incidere, se previsto dalla disciplina applicabile, sulla riduzione della tariffa, ma non comporta di per sé l'esenzione totale.
  • I versamenti già eseguiti devono essere scomputati dal debito complessivo accertato, ma tale circostanza non determina necessariamente l'annullamento dell'avviso.

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