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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36430/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Napoli. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva, contestando la valutazione dei precedenti penali. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p. Il testo non indica il reato oggetto della condanna né la pena inflitta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto aspecifico perché non si confrontava con la motivazione della Corte territoriale, che aveva spiegato in concreto perché la reiterazione del reato, intervenuta a quattro anni dalla precedente condanna, denotasse una personalità negativa, senza limitarsi al riscontro formale dei precedenti. Il secondo motivo è stato ritenuto anch'esso aspecifico: la Corte d'appello aveva adeguatamente escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. in ragione dell'abitualità della condotta, presupposto ritenuto decisivo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Decisione del 22 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.

    la Corte territoriale, nel confermare l’applicazione della recidiva, non si è affatto limitata al mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (tra i quali, come anticipato, uno specifico), avendo bensì valutato in concreto se la reiterazione dell'illecito fosse «sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti»

    La recidiva richiede una valutazione concreta della significatività della reiterazione rispetto alla personalità del reo, alla natura e al grado di offensività dei reati; non è sufficiente il mero riscontro dell'esistenza di precedenti penali.

  • art. 131-bis c.p.

    ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo

    È sufficiente che la motivazione dia conto dell'assenza di uno dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis c.p., quando tale presupposto sia ritenuto decisivo per escludere la causa di non punibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

    La declaratoria d'inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nel caso concreto, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della recidiva non può fondarsi sul solo dato formale dei precedenti penali: occorre valutare concretamente se la reiterazione sia indicativa di maggiore riprovevolezza e pericolosità, considerando natura dei reati, tipo di devianza, qualità e offensività delle condotte.
  • Ai fini dell'esclusione della particolare tenuità del fatto, la motivazione è adeguata quando individua l'assenza di un solo presupposto dell'art. 131-bis c.p., purché lo consideri decisivo; l'abitualità della condotta può essere assunta a ragione ostativa.
  • Il motivo di ricorso che censura la motivazione della sentenza impugnata è aspecifico se non si confronta puntualmente con le ragioni effettivamente poste a fondamento della decisione.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidivaParticolare tenuità del fatto

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