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Sentenza

Sentenza del 25/07/2016 n. 4895 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione e misure cautelari - Cartella di pagamento - Socio di una Srl - Mancato accertamento alla Srl - Presenza di vizi procedimentali all'interno dell'avviso - Impugnazione della cartella da parte del socio - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il socio ha impugnato la cartella di pagamento contestando l'assenza dell'accertamento nei confronti della società, oppure i vizi procedimentali dell'avviso rivolto alla società, quale atto presupposto dell'accertamento personale a suo carico. La questione centrale riguarda la possibilità di contestare tali vizi direttamente con l'impugnazione della cartella, anche se il socio non aveva impugnato il proprio avviso di accertamento. L'accertamento nei confronti del socio è infatti collegato a quello della società e costituisce, secondo la decisione, un procedimento a formazione complessa.

La decisione

È stato riconosciuto al socio il diritto di impugnare la cartella di pagamento per far valere l'inesistenza o l'invalidità dell'atto presupposto riferito alla società, anche in caso di mancata impugnazione del proprio avviso personale. L'assenza dell'accertamento societario, la sua mancata notificazione alla società o i vizi procedimentali che lo riguardano possono riflettersi sull'accertamento rivolto al socio e sulla successiva cartella. La pretesa esattiva può quindi essere annullata qualora risulti priva di un valido atto presupposto.

Norme richiamate

  • Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19

    La cartella di pagamento è autonomamente impugnabile anche per contestare l'inesistenza o l'invalidità dell'atto presupposto, quando tale atto non sia stato validamente notificato o non sia giuridicamente esistente. Il contribuente può scegliere di non impugnare l'avviso personale e contestare successivamente, mediante l'impugnazione della cartella, il fondamento dell'atto presupposto riferito alla società.

Massime di principio

  • Il socio può contestare la cartella di pagamento quando la pretesa personale dipende da un accertamento societario inesistente, non notificato o affetto da vizi procedimentali rilevanti.
  • La mancata impugnazione dell'avviso di accertamento notificato personalmente al socio non impedisce necessariamente di dedurre, contro la cartella, l'inesistenza o l'invalidità dell'atto presupposto riferito alla società.
  • Quando l'accertamento personale è costruito su più atti collegati, l'invalidità del primo atto può compromettere la validità degli atti successivi e della riscossione.
  • È comunque necessario verificare concretamente la natura del vizio, la regolare notificazione degli atti, i termini di impugnazione e l'eventuale definitività degli atti precedenti.

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