Cassazione Penale, Ordinanza n. 40926/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha applicato le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il giudizio sulla recidiva. Dal testo emerge che il ricorso conteneva un solo motivo, ritenuto inammissibile perché si confrontava solo parzialmente con la motivazione della Corte di merito: non attaccava le argomentazioni relative all'omogeneità delle iniziative illecite e alla loro immediata contiguità, elementi ritenuti sufficienti a sorreggere il giudizio di maggiore riprovevolezza posto a base del riconoscimento della recidiva.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo dedotto non si confronta specificamente con tutte le rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata.
- La censura deve investire le argomentazioni decisive della sentenza di merito; una critica solo parziale o generica non è idonea a superare la motivazione della decisione impugnata.
- La conferma del giudizio sulla recidiva può essere sorretta da elementi quali l'omogeneità delle iniziative illecite e la loro immediata contiguità temporale, ove valorizzati dal giudice di merito.
- All'inammissibilità del ricorso per cassazione conseguono le statuizioni accessorie previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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