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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13287/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Conflitto di competenza relativo all'incidente di esecuzione promosso dalla Procura della Repubblica per l'estinzione della pena inflitta ad Abagnato Luigi e per la confisca di un assegno bancario oggetto di ricettazione. Il Tribunale di Ravenna aveva dichiarato la propria incompetenza perché, al momento della presentazione dell'istanza, l'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile era stato emesso dal Tribunale di Napoli. Il giudice monocratico di Napoli, invece, aveva ritenuto che la propria sentenza fosse un proscioglimento ex art. 531 c.p.p. per prescrizione e che, poiché tale proscioglimento non avrebbe effetti esecutivi attinenti alla fase esecutiva (salvo eventuali adempimenti esecutivi spettanti al giudice che ha disposto la confisca), la competenza dovesse restare al Tribunale di Ravenna (giudice dell'esecuzione). Il pubblico ministero ha chiesto che la competenza fosse riconosciuta al Tribunale di Napoli.

La decisione

La Corte ha dichiarato che la competenza spetta al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo ai sensi dell'art. 665, comma 4, c.p.p. Ha ritenuto che la sentenza del Tribunale di Napoli, pur essendo un proscioglimento ex art. 531 c.p.p. per prescrizione, ha disposto una misura di sicurezza patrimoniale (confisca) che comporta effetti esecutivi e deve essere iscritta nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 DPR 313/2002; pertanto essa è idonea a radicare la competenza per la fase esecutiva. Ha inoltre chiarito che la disposizione dell'art. 86 disp. att. (che attribuisce al giudice che ha disposto la misura ablativa la competenza sugli adempimenti esecutivi) riguarda gli adempimenti esecutivi conseguenti alla misura e non le questioni inerenti alla misura stessa, che restano di competenza del giudice dell'esecuzione. Conclusione: competenza attribuita al Tribunale di Napoli.

Norme richiamate

  • art. 665, comma 4, cod. proc. pen.

    nel caso di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, la competenza a provvedere è del giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo

    La Corte interpreta la norma nel senso che, anche quando l'ultimo provvedimento è un proscioglimento, esso radica la competenza se produce effetti esecutivi o contiene statuizioni "geneticamente" idonee ad attivare l'incidente esecutivo

  • art. 531 cod. proc. pen.

    sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione (richiamata in motivazione)

    La sentenza ex art. 531, pur essendo un proscioglimento per prescrizione, può incidere sulla competenza se comporta misure patrimoniali esecutive (es. confisca)

  • art. 3, D.P.R. n. 313/2002

    disposizione richiamata in merito all'iscrizione nel casellario giudiziale

    Se una misura patrimoniale (confisca) impone l'iscrizione nel casellario, la sentenza che dispone tale misura rientra fra i provvedimenti suscettibili di creare incidenti di esecuzione ai fini dell'art. 665 c.p.p.

  • art. 86 disp. att. cod. proc. pen.

    richiamata nella motivazione come fondamento del potere di intervenire per gli adempimenti esecutivi delle misure ablatorie

    La Corte distingue tra 'adempimenti esecutivi' (competenza del giudice che ha disposto la misura ablativa) e le questioni inerenti la misura stessa (competenza del giudice dell'esecuzione): l'art. 86 riguarda solo gli adempimenti esecutivi

  • art. 676, primo comma, cod. proc. pen.

    Richiamato come norma che attribuisce al giudice dell'esecuzione la competenza sulle questioni inerenti la misura; la giurisprudenza precisa però che, se tale misura deriva da un provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, la competenza spetta al giudice indicato dall'art. 665 c.p.p.

Massime di principio

  • In presenza di più provvedimenti emessi da giudici diversi, la competenza per gli incidenti esecutivi spetta al giudice che ha emesso l'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile (art. 665, comma 4, c.p.p.), anche se quest'ultimo è un proscioglimento.
  • Un proscioglimento può radicare la competenza se comporta effetti esecutivi concreti (es. applicazione di misura di sicurezza patrimoniale come la confisca) o contiene statuizioni "geneticamente" idonee a produrre incidenti esecutivi (es. pronunce sulla restituzione, dichiarazione di falsità di documenti).
  • Se la sentenza impone una misura patrimoniale soggetta a iscrizione nel casellario giudiziale (art. 3 DPR 313/2002), essa va considerata ai fini della determinazione della competenza ex art. 665 c.p.p.
  • Va sempre distinto tra: (a) adempimenti esecutivi della misura ablativa (competenza del giudice che ha disposto la confisca ai sensi dell'art. 86 disp. att.) e (b) questioni inerenti la validità, l'estinzione o la restituzione connesse alla misura stessa (competenza del giudice dell'esecuzione individuato secondo art. 665 c.p.p.).
  • Regola pratica: verificare cronologicamente quale provvedimento sia divenuto irrevocabile per ultimo al momento della presentazione dell'istanza e se tale provvedimento contiene effetti esecutivi o statuizioni idonee ad attivare l'incidente; quello determina la competenza.

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