Cassazione Civile, Ordinanza n. 13285/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un controllo formale su una dichiarazione dei redditi presentata con assistenza di un CAAF, nella quale un professionista abilitato aveva apposto un visto di conformità ritenuto infedele. L'Agenzia delle entrate aveva iscritto a ruolo a carico del professionista l'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, e la relativa cartella era stata notificata dall'agente della riscossione. In primo grado il ricorso era stato accolto solo parzialmente, limitando la pretesa alle sole sanzioni nella misura del 30% della maggiore imposta, in applicazione del favor rei. In appello le impugnazioni reciproche erano state respinte. In cassazione l'Agenzia deduceva la violazione dell'art. 39, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 241/1997, sostenendo che il professionista dovesse comunque rispondere dell'intero importo originariamente previsto. Il professionista, con ricorso incidentale, contestava invece la legittimità dell'iscrizione a ruolo e della cartella per incompetenza dell'ufficio che aveva proceduto, affermando che la competenza spettasse alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per il domicilio fiscale del trasgressore e che tale vizio determinasse annullabilità/nullità dell'atto.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale del professionista, ritenendo fondato il difetto di competenza dell'ufficio che aveva iscritto a ruolo le somme. Ha richiamato un orientamento già consolidato secondo cui la responsabilità prevista dall'art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 241/1997 ha anche funzione punitiva e, perciò, la competenza all'iscrizione a ruolo appartiene alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. Poiché nel caso concreto l'iscrizione era stata effettuata da un ufficio diverso, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del professionista nei termini indicati in motivazione, cioè per l'illegittimità dell'atto impugnato in primo grado. Sono stati dichiarati assorbiti il ricorso principale dell'Agenzia e il secondo motivo del ricorso incidentale. Le spese di merito e di legittimità sono state compensate per la novità della questione e la recente formazione dell'orientamento giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. a), d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
secondo periodo; formulazione previgente e formulazione novellata
La responsabilità del soggetto che rilascia un visto di conformità infedele, nella versione ratione temporis applicabile, aveva anche funzione punitiva; la versione novellata ha ridotto la misura della pretesa ma nel caso deciso la questione centrale è stata quella della competenza dell'ufficio che iscrive a ruolo.
art. 39, comma 2, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
"Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore"
La competenza a contestare e irrogare le sanzioni, con conseguente iscrizione a ruolo, appartiene in modo funzionale e territoriale alla direzione regionale competente per il domicilio fiscale del trasgressore e non è derogabile.
art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È la norma che disciplina il controllo formale della dichiarazione da cui è scaturita la pretesa nei confronti del professionista.
art. 13 d.m. 31 maggio 1999, n. 164
È richiamato per individuare la disciplina delle dichiarazioni presentate con le modalità del CAAF e del visto di conformità infedele.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È la norma processuale invocata a sostegno dei motivi di violazione di legge proposti in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È la norma processuale richiamata nel secondo motivo incidentale per denunciare un vizio in procedendo.
Massime di principio
- Quando una disposizione attribuisce in modo specifico a un determinato ufficio la competenza a contestare e irrogare sanzioni, l'atto compiuto da un ufficio diverso è illegittimo per incompetenza, senza che possa operare una deroga in via interpretativa.
- Se la responsabilità amministrativa/tributaria prevista dalla norma ha anche funzione punitiva, la relativa competenza funzionale deve essere applicata rigorosamente, con conseguente invalidità dell'iscrizione a ruolo effettuata dall'ufficio incompetente.
- In presenza di un vizio originario dell'iscrizione a ruolo, gli ulteriori motivi di ricorso che presuppongono la validità dell'atto possono restare assorbiti.
- La Cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto e la causa sia definibile sulla base della sola questione di diritto decisa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13202/2025 del 19/05/2025
- ordinanza_civile · 19 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13203/2025 del 19/05/2025
- ordinanza_civile · 19 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13205/2025 del 19/05/2025
- ordinanza_civile · 19 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13210/2025 del 19/05/2025
- ordinanza_civile · 19 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13211/2025 del 19/05/2025
- ordinanza_civile · 19 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13213/2025 del 19/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →