Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 41005/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisando ragioni di esonero. La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti resta dunque ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona, su concorde richiesta delle parti, aveva applicato all'imputato la pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa per i delitti di rapina aggravata e lesioni aggravate, concedendo la sospensione condizionale della pena detentiva. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo: a) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata verifica di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.; b) eccessività della pena irrogata; c) erronea qualificazione giuridica del fatto. La Corte ha ritenuto le censure generiche e comunque non consentite nel perimetro del controllo di legittimità sul patteggiamento, osservando che la deduzione ex art. 129 c.p.p. non era sorretta dall'indicazione di specifiche circostanze decisive trascurate, che le doglianze sulla dosimetria erano estranee in presenza di un assetto sanzionatorio concordato e non illegale, e che l'errore di qualificazione giuridica è sindacabile, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., solo se manifesto, cioè palesemente eccentrico rispetto al capo di imputazione, evenienza non ravvisata nel caso di specie.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    La sua possibile applicazione deve essere specificamente dedotta e sorretta dall'indicazione di circostanze di fatto decisive pretermesse dal giudice; non basta una mera enunciazione generica.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Nel patteggiamento l'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile in cassazione solo se l'errore è manifesto, cioè immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità rispetto al capo di imputazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni sulle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Nel procedimento definito con applicazione della pena su richiesta delle parti, il controllo di legittimità sulla qualificazione giuridica del fatto è limitato all'errore manifesto, ossia a una qualificazione palesemente incompatibile con il contenuto del capo di imputazione.
  • Le censure sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. devono indicare specificamente gli elementi decisivi che avrebbero imposto l'immediato proscioglimento; una deduzione meramente assertiva è inammissibile.
  • Quando la pena è il risultato di un accordo tra le parti e non presenta profili di illegalità, non è consentito in cassazione sindacarne la mera dosimetria sotto il profilo dell'eccessività.
  • Nel patteggiamento, il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una rivalutazione generale del merito, ma deve restare entro i limiti tassativi delle questioni deducibili dalla legge.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniRapinaLesioni
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioDelitti contro la persona
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.