Regolamento (UE) 2021/2324
Regolamento delegato (UE) 2021/2324 della Commissione del 23 agosto 2021 che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure tecniche per alcune attività di pesca demersale e pelagica nel Mar Celtico, nel Mare d’Irlanda e nelle acque ad ovest della Scozia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’allegato VI del regolamento (UE) 2019/1241 per incorporare misure tecniche regionali volte a migliorare la selettività degli attrezzi e a ridurre le catture accessorie nelle acque nordoccidentali dell’Unione. Le modifiche recepiscono raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri interessati e valutate scientificamente dallo CSTEP, includendo regole specifiche per Mar Celtico, Mare d’Irlanda e acque ad ovest della Scozia. Alcune misure riguardano anche la pesca ricreativa, tramite l’armonizzazione di determinate taglie minime di riferimento per la conservazione. Le misure principali si applicano con effetti immediati, mentre varie disposizioni hanno durata limitata al 31 dicembre 2022.
Modifica il regolamento (UE) 2019/1241 introducendo e armonizzando misure tecniche di pesca per alcune attività demersali e pelagiche nel Mar Celtico, nel Mare d’Irlanda e nelle acque ad ovest della Scozia.
Ambito di applicazione
Si applica alle attività di pesca esercitate nelle acque dell’Unione delle divisioni CIEM interessate del Nord-Ovest europeo, in particolare Mar Celtico (divisioni 7f, 7g, parte di 7h e 7j, 7b, 7c e zona ovest di 5° O nella 7e), Mare d’Irlanda (divisione 7a) e acque ad ovest della Scozia (divisioni 6a e 5b). Riguarda pescherecci che operano con reti a strascico e sciabiche, nonché alcune pratiche di pesca ricreativa per le taglie minime di riferimento per la conservazione. Le misure incidono su reti, maglie dei sacchi, pannelli selettivi, composizione delle catture, deroghe tecniche e periodi di applicazione; alcune disposizioni si applicano solo fino al 31 dicembre 2022. Il regolamento non disciplina le acque del Regno Unito e prevede che eventuali misure concordate con paesi terzi debbano essere recepite nel diritto dell’Unione tramite il quadro applicabile.
Misure tecniche di pesca per il Mar Celtico, il Mare d’Irlanda e le acque ad ovest della Scozia
Il regolamento delegato (UE) 2021/2324 modifica il regolamento (UE) 2019/1241 per integrare in un unico testo una serie di misure tecniche regionali destinate alle acque nordoccidentali dell’Unione. La finalità è ridurre le catture accessorie, aumentare la selettività degli attrezzi e mantenere compatibili le possibilità di pesca con la conservazione degli stock, sulla base delle raccomandazioni comuni degli Stati membri interessati e delle valutazioni scientifiche dello CSTEP. Le misure tengono conto anche del nuovo contesto derivante dalla partecipazione del Regno Unito alla gestione di tali aree, senza però disciplinare le acque britanniche.
Contesto normativo e ratio dell’intervento
Il regolamento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2019/1241, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini mediante misure tecniche. I considerando evidenziano che, dopo l’entrata in vigore del regolamento sulle misure tecniche nel 2019, gli Stati membri con interesse di gestione diretto nelle acque nordoccidentali hanno presentato una raccomandazione comune, poi aggiornata nel 2020 e nel 2021, che è stata esaminata dallo CSTEP. Il legislatore delegato recepisce le misure ritenute scientificamente giustificate e più selettive rispetto ai riferimenti vigenti, valorizzando la necessità di contenere le catture accessorie di merluzzo bianco, merlano, gadidi e scampo, nonché di armonizzare talune regole sulla pesca ricreativa.
Ambito territoriale e soggettivo
Le disposizioni incidono principalmente sulle attività di pesca svolte nelle acque dell’Unione delle divisioni CIEM interessate: Mar Celtico, Mare d’Irlanda e aree ad ovest della Scozia. Sono coinvolti soprattutto i pescherecci che operano con reti a strascico e sciabiche, con regole differenziate in funzione della taglia della nave, della dimensione del sacco, della composizione delle catture e della specie prevalente nella bordata. Una parte della modifica riguarda anche la pesca ricreativa nelle acque nordoccidentali, tramite l’applicazione di specifiche taglie minime di riferimento per la conservazione. Le misure non si applicano alle acque del Regno Unito, ma il regolamento chiarisce che le eventuali misure concordate con paesi terzi dovranno essere poi recepite nel diritto dell’Unione.
Modifiche alla parte A dell’allegato VI: taglie minime e pesca ricreativa
La parte A viene modificata in due direzioni. In primo luogo, la nota 6 chiarisce una deroga all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013: per sardine, acciughe, aringhe, sugarelli e sgombri la taglia minima di riferimento per la conservazione non si applica entro il limite del 10 % in peso vivo del totale delle catture di ciascuna specie conservate a bordo. La percentuale va calcolata in rapporto al peso vivo di tutti gli organismi marini presenti a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco e può essere determinata anche sulla base di campioni rappresentativi; il limite del 10 % non può essere superato durante trasbordo, sbarco, trasporto, magazzinaggio, esposizione o vendita.
In secondo luogo, viene introdotto un punto specifico per la pesca ricreativa nelle acque nordoccidentali: le taglie minime di riferimento per la conservazione indicate nella parte A si applicano anche a merluzzo bianco, eglefino, merluzzo carbonaro, merluzzo giallo, nasello, rombo giallo, sogliola, passera di mare, merlano, molva, molva azzurra, sgombro, aringa, sugarello, acciuga, spigola, sardina e occhialone. La finalità, richiamata nei considerando, è la maggiore protezione del novellame e l’armonizzazione con il regime già applicabile ad altre aree.
Misure tecniche per il Mar Celtico e zone adiacenti
La parte B introduce un articolato sistema di misure per le divisioni CIEM 7f, 7g, la parte della 7h a nord di 49° 30′ N e la parte della 7j a nord di 49° 30′ N e a est di 11° O. Per le navi che operano con reti a strascico o sciabiche sono ammessi solo alcuni assetti di attrezzo: sacco da 110 mm con pannello a maglie quadrate da 120 mm, sacco T90 da 100 mm, sacco da 120 mm oppure sacco da 100 mm con pannello a maglie quadrate da 160 mm.
Per le navi con catture, pesate prima di eventuali rigetti, costituite per almeno il 20 % di eglefino, è richiesto in aggiunta un attrezzo costruito con distanza minima di un metro tra la lima e l’attrezzo da fondo oppure un mezzo alternativo almeno ugualmente selettivo per evitare le catture di merluzzo bianco, valutato dal CIEM o dallo CSTEP e approvato dalla Commissione. Gli Stati membri possono esentare tali navi se le catture di merluzzo bianco sono inferiori all’1,5 %, a condizione che la flotta sia sottoposta a un programma di osservazione in mare progressivamente aumentato fino ad almeno il 20 % delle bordate; in tal caso occorre comunicare annualmente alla Commissione, entro il 1° dicembre, il numero e la composizione delle catture. Ulteriore esenzione è possibile per attrezzi alternativi altamente selettivi, purché garantiscano una selettività pari o superiore e mantengano le catture di merluzzo bianco sotto l’1 %, secondo la valutazione dello CSTEP e con approvazione della Commissione.
Misure specifiche per scampo, merlano e altre combinazioni di catture
Il regolamento prevede poi misure mirate per navi le cui catture contengono più del 30 % di scampo. In questo caso sono possibili diversi dispositivi selettivi: pannello a maglie quadrate da 300 mm, ridotto a 200 mm per le navi sotto i 12 metri; pannello Seltra; griglia di selezione con distanza tra le sbarre di 35 mm o equivalente Netgrid; sacco da 100 mm con pannello a maglie quadrate da 100 mm; e, fino al 31 luglio 2022, un sacco doppio con sacco superiore T90 di almeno 90 mm e pannello di separazione con maglie non superiori a 300 mm. L’uso di quest’ultimo può essere autorizzato fino alla fine di dicembre 2022 se le caratteristiche tecniche risultano, sulla base di informazioni fornite dagli Stati membri entro il 1° maggio 2022, almeno equivalenti sul piano della selettività.
Per le navi con catture contenenti più del 55 % di merlano o più del 55 % di una combinazione di rana pescatrice, nasello e rombo giallo, il regolamento richiede invece un sacco con maglie da 100 mm e pannello a maglie quadrate da 100 mm oppure un sacco T90 e avansacco con maglie da 100 mm.
Misure per le acque ad ovest della Scozia
Per le divisioni CIEM 6a e 5b, nelle acque dell’Unione a est di 12° O, la disciplina riguarda la pesca dello scampo con reti a strascico o sciabiche. Le navi che utilizzano un sacco con maglie inferiori a 100 mm devono impiegare un pannello a maglie quadrate fisso di almeno 300 mm; per le navi sotto i 12 metri e/o con potenza motrice non superiore a 200 kW, il pannello può avere lunghezza totale di 2 metri e maglia da 200 mm. Se le catture contengono più del 30 % di scampo e il sacco ha maglie tra 100 e 119 mm, il pannello a maglie quadrate fisso deve essere di almeno 160 mm.
Sono ammessi attrezzi alternativi, purché garantiscano una selettività almeno pari o superiore per merluzzo bianco, eglefino e merlano, come accertato dallo CSTEP; tali attrezzi devono inoltre rispettare l’articolo 15, paragrafo 4, ed essere approvati dalla Commissione.
Misure per il Mare d’Irlanda
Per la divisione CIEM 7a il regolamento introduce una disciplina distinta e più articolata. Per reti a strascico e sciabiche con sacco tra 70 e 100 mm e catture con oltre il 30 % di scampo sono ammessi diversi dispositivi: pannello a maglie quadrate da 300 mm, riducibile a 200 mm per navi sotto i 12 metri; pannello Seltra; griglia di selezione con distanza tra le sbarre di 35 mm; Netgrid CEFAS; rete con dispositivo di selezione fluttuante (flip-flap trawl).
Per le navi di lunghezza pari o superiore a 12 metri, se le catture contengono più del 10 % della combinazione eglefino, merluzzo bianco e razze, va usato un sacco da 120 mm. Se la stessa combinazione è inferiore al 10 %, è richiesto un sacco da 100 mm con pannello a maglie quadrate da 100 mm, salvo che le catture contengano più del 30 % di scampo o più dell’85 % di pettini. È inoltre consentito un sacco T90 da 100 mm. Anche qui sono possibili attrezzi alternativi, purché equivalenti o superiori in selettività per merluzzo bianco, eglefino e merlano, valutati dallo CSTEP e approvati dalla Commissione.
Calcolo delle soglie, controlli e durata
Le percentuali di cattura rilevanti per l’applicazione delle deroghe e delle misure tecniche sono calcolate in rapporto al peso vivo di tutte le risorse biologiche marine sbarcate dopo ogni bordata di pesca, conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e all’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241. Le misure introdotte nella parte B si applicano fino al 31 dicembre 2022.
Divieto e deroghe per la pesca a strascico e sciabiche nel Mar Celtico
La parte C aggiunge il punto 10, che vieta la pesca con reti a strascico e sciabiche nelle divisioni CIEM da 7f a 7k, nella zona a ovest di 5° O della divisione 7e e nelle divisioni 7b e 7c. Il divieto non opera se le navi usano un sacco con maglie di almeno 100 mm oppure se le catture accessorie di merluzzo bianco non superano l’1,5 %, secondo la valutazione dello CSTEP, quando la pesca avviene fuori dalle zone già disciplinate dalla parte B, punto 1.3.
Nelle zone della lettera c), i pescherecci possono usare attrezzi alternativi con selettività uguale o superiore a quella di un sacco con maglie di almeno 100 mm per la pesca demersale multispecifica, sempre previa valutazione dello CSTEP e approvazione della Commissione. Anche questa disciplina è limitata temporalmente e si applica fino al 31 dicembre 2022.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con applicazione immediata in quanto atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri. L’articolo 2 precisa, tuttavia, che i punti 2 e 3 dell’allegato si applicano dal 30 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022.
Disposizioni principali
Modifica del regolamento (UE) 2019/1241
L’articolo 1 dispone che il regolamento (UE) 2019/1241 è modificato conformemente all’allegato del regolamento. L’intervento concentra in un unico atto misure tecniche già vigenti o proposte per le acque nordoccidentali.
Taglie minime di riferimento e pesca ricreativa
Nella parte A dell’allegato VI viene precisato che, in deroga all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, per sardine, acciughe, aringhe, sugarelli e sgombri la taglia minima di riferimento per la conservazione non si applica entro il limite del 10 % in peso vivo delle catture conservate a bordo di ciascuna specie. Si introduce inoltre l’applicazione delle taglie minime di riferimento per la conservazione alla pesca ricreativa nelle acque nordoccidentali per diverse specie, tra cui merluzzo bianco, eglefino, merlano, nasello, rombo giallo, sogliola, passera di mare, molva, sgombro, aringa, sugarello, acciuga, spigola, sardina e occhialone.
Misure tecniche per il Mar Celtico e aree limitrofe
Nella parte B sono introdotte regole specifiche per le divisioni CIEM 7f, 7g, parte nord di 7h e parte nord di 7j: per reti a strascico e sciabiche sono previste quattro configurazioni di sacco con maglie e pannelli selettivi; per alcune navi con almeno il 20 % di eglefino nelle catture sono richiesti attrezzi ulteriormente selettivi o alternative approvate dalla Commissione. Sono inoltre previste deroghe per navi con catture sotto l’1,5 % di merluzzo bianco, con obbligo di intensificazione dell’osservazione in mare e comunicazione annuale entro il 1° dicembre, nonché deroghe per attrezzi altamente selettivi con catture di merluzzo bianco sotto l’1 %.
Misure per catture di scampo, merlano e altre combinazioni di specie
Sempre nella parte B, per navi con catture contenenti oltre il 30 % di scampo sono previsti pannelli, griglie di selezione, dispositivi Netgrid e, fino al 31 luglio 2022, un sacco doppio; tale attrezzo può essere autorizzato fino a fine dicembre 2022 se valutato come equivalente dallo CSTEP con informazioni fornite dagli Stati membri entro il 1° maggio 2022. Per navi con più del 55 % di merlano o più del 55 % di una combinazione di rana pescatrice, nasello e rombo giallo sono richiesti attrezzi specifici con maglie da 100 mm o combinazioni T90.
Misure per le acque ad ovest della Scozia
Per le divisioni CIEM 6a e 5b, nella pesca dello scampo, si prevedono pannelli a maglie quadrate di dimensioni minime diverse a seconda della misura del sacco e della potenza/lunghezza della nave. È consentito l’uso di attrezzi alternativi se determinano una selettività almeno uguale o superiore per merluzzo bianco, eglefino e merlano e sono valutati dallo CSTEP e approvati dalla Commissione.
Misure per il Mare d’Irlanda
Per la divisione CIEM 7a sono introdotte misure specifiche per reti a strascico e sciabiche con sacchi tra 70 e 100 mm e catture con oltre il 30 % di scampo, con diverse opzioni di attrezzi selettivi. Per le navi di lunghezza pari o superiore a 12 metri sono previste regole differenziate in base alla composizione delle catture: sacco da 120 mm se la combinazione eglefino/merluzzo bianco/razze supera il 10 %, oppure sacco da 100 mm con pannello a maglie quadrate di 100 mm se la stessa combinazione è sotto il 10 %, con esclusioni per catture elevate di scampo o pettini. È inoltre ammesso l’uso di sacco T90 da 100 mm e di attrezzi alternativi approvati, purché equivalenti o più selettivi.
Calcolo delle percentuali di cattura e durata delle misure
Le percentuali di cattura rilevanti ai fini delle deroghe e delle soglie sono calcolate in proporzione al peso vivo di tutte le risorse biologiche marine sbarcate dopo ogni bordata, secondo l’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e l’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento. Le misure della parte B si applicano fino al 31 dicembre 2022.
Restrizioni per la pesca a strascico e sciabiche nel Mar Celtico
Nella parte C è introdotto il punto 10, che vieta l’uso di reti a strascico e sciabiche nelle divisioni CIEM da 7f a 7k, nella zona a ovest di 5° O della divisione 7e e nelle divisioni 7b e 7c. Il divieto non si applica se le navi usano sacchi con maglie di almeno 100 mm oppure se le catture accessorie di merluzzo bianco non superano l’1,5 % secondo la valutazione dello CSTEP, quando le navi pescano al di fuori delle zone della parte B, punto 1.3. Nelle zone della lettera c) sono ammessi attrezzi alternativi più selettivi, previa valutazione dello CSTEP e approvazione della Commissione. Le misure si applicano fino al 31 dicembre 2022.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri. L’articolo 2 stabilisce che i punti 2 e 3 dell’allegato si applicano dal 30 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022.
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