Cassazione Penale, Sentenza n. 16117/2023 del 17/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. per la detenzione cautelare subita dal 6/6/2012 al 23/3/2015. Pennestrì era stato inizialmente imputato per tentato omicidio (capo A) e per lesioni aggravate dall'uso di sostanze corrosive (capi B e C) per avere gettato liquido infiammabile nell'abitacolo dell'auto della sua ex fidanzata e tentato di darvi fuoco. In sede di merito il reato di tentato omicidio è stato derubricato in lesioni semplici (la benzina è stata ritenuta liquido infiammabile ma non corrosivo) con pene edittali inferiori che non avrebbero giustificato la misura cautelare. La Corte della riparazione aveva rigettato la domanda ritenendo sussistente una condotta di colpa grave del ricorrente, fondata sulle stesse condotte fattuali contestate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'Appello di Reggio Calabria per nuovo esame. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la domanda di riparazione fosse qualificabile come fondata sull'art. 314, comma 2 (ingiustizia formale) e ha censurato la Corte della riparazione per non aver verificato se la derubricazione operata in sede di merito, che ha escluso i presupposti per la custodia cautelare, fosse avvenuta sulla base degli stessi elementi in possesso del giudice della cautela oppure su elementi nuovi emersi successivamente. La Cassazione ha inoltre chiarito che il giudice della riparazione può prendere in esame le stesse condotte fattuali contestate in sede penale per valutare se il ricorrente abbia concorso a creare un grave quadro indiziario (colpa grave), purché tali fatti non siano stati esclusi dal giudice di merito o non risultino non provati oltre ogni ragionevole dubbio. Per questi motivi l'ordinanza è annullata con rinvio per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Disciplina la riparazione per ingiusta detenzione distinguendo tra ingiustizia sostanziale (comma 1) e ingiustizia formale (comma 2). La Corte interpreta la nozione di 'decisione irrevocabile' anche come decisione di merito che accerti l'assenza sin dall'origine delle condizioni di applicabilità della misura.
art. 273 cod. proc. pen.
Individua le condizioni di applicabilità delle misure cautelari; la Cassazione segnala che la verifica della loro sussistenza sin dall'origine è centrale per la domanda di riparazione (ing. formale).
art. 280 cod. proc. pen.
Fissa i limiti edittali utili per valutare la possibilità di applicare misure cautelari; la derubricazione in reato con pena edittale inferiore può rendere illegittima la misura se tale condizione mancava sin dall'origine.
art. 442 cod. proc. pen.
Richiamato nel percorso processuale per indicare la sentenza di condanna pronunciata in primo grado (sentenza ex art. 442), rilevante nello storico processuale ma non centrale nell'interpretazione dell'art. 314.
Massime di principio
- Se la detenzione cautelare è stata disposta in relazione a una qualificazione giuridica poi derubricata in sede di merito in reato la cui pena edittale non avrebbe consentito la misura, è possibile prospettare la riparazione per ingiustizia formale ai sensi dell'art. 314, comma 2.
- Il giudice della riparazione deve verificare se la mancanza delle condizioni di applicabilità della misura derivava sin dall'origine dai medesimi elementi a disposizione del giudice della cautela o se è stata accertata sulla base di elementi nuovi emersi successivamente; se la prima ipotesi ricorre, l'ostacolo della colpa grave non opera automaticamente.
- Nella valutazione della sussistenza della colpa grave il giudice della riparazione può considerare le stesse condotte di fatto che sono state accertate nel processo, non per decidere sulla responsabilità penale ma per stabilire se il detenuto abbia concorso a creare la falsa apparenza della configurabilità del reato, salvo che tali fatti siano stati espressamente esclusi o ritenuti non provati dal giudice di merito.
- La causa petendi nella domanda di riparazione deve consentire di individuare se si agisce sulla base dell'art. 314 comma 1 o comma 2, ma non è necessario un richiamo normativo formale se la fattispecie è descritta chiaramente in modo tale da qualificarsi come ingiustizia formale.
- Se in sede di merito viene accertata l'insussistenza ab origine delle condizioni per la misura cautelare (anche tramite derubricazione), questo può integrare la base per la riparazione ancorché l'accertamento sia avvenuto nel giudizio di merito e non nel giudizio cautelare.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16096/2023 del 17/04/2023
- Sentenza penale · 17 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16099/2023 del 17/04/2023
- Sentenza penale · 17 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16100/2023 del 17/04/2023
- Sentenza penale · 17 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16104/2023 del 17/04/2023
- Sentenza penale · 17 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16105/2023 del 17/04/2023
- Sentenza penale · 17 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16106/2023 del 17/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →