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Legge

L.R. Toscana 25/2016

Riordino delle funzioni provinciali in materia di turismo in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 42/2000 e alla l.r. 22/2015.

Normativa regionaleL.R. Toscana 25/2016Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Toscana n. 25/2016 riordina le funzioni provinciali in materia di turismo in attuazione della l.r. 22/2015 e apporta modifiche puntuali alla normativa sul turismo e sul riordino delle funzioni provinciali. La parte iniziale del testo consolidato risulta però abrogata; restano le modifiche alla l.r. 22/2015 e l’entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURT, cioè dal 24 marzo 2016.

Riordino delle funzioni provinciali in materia di turismo e modifiche alle leggi regionali 42/2000 e 22/2015

Riordino delle funzioni provinciali in materia di turismo

La legge regionale Toscana n. 25 del 18 marzo 2016 interviene sul riordino delle funzioni provinciali in materia di turismo e adegua il quadro normativo regionale collegato alla l.r. 22/2015. Nel testo consolidato fornito, le disposizioni originarie di modifica della l.r. 42/2000 risultano indicate come abrogate, mentre restano operative le modifiche alla disciplina del riordino delle funzioni provinciali.

Modifiche alla disciplina del riordino delle funzioni provinciali

La legge elimina un comma dell’articolo 13 della l.r. 22/2015. In particolare, viene abrogato il comma 8 dell’articolo 13, con effetto sul testo della disciplina regionale che regola il riordino delle funzioni provinciali e l’attuazione della legge statale sulle città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni.

Riparto delle funzioni in materia di turismo

La legge aggiorna anche l’allegato B della l.r. 22/2015, relativo alle materie oggetto di riordino. Per il turismo, la voce A) viene sostituita e ricomprende:

  • gli articoli 3-bis, 4 e 4-ter della l.r. 42/2000, testo unico regionale in materia di turismo;
  • l’articolo 4, comma 1, della l.r. 17/1998, limitatamente alla tenuta del Catasto della RET, cioè della rete escursionistica toscana.

Ambito territoriale e applicazione

La disciplina riguarda esclusivamente la Regione Toscana e gli effetti si producono nell’ambito dell’ordinamento regionale toscano, in particolare con riferimento al trasferimento/riordino delle funzioni amministrative provinciali in materia di turismo.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Considerata la pubblicazione nel BURT del 23 marzo 2016, l’entrata in vigore decorre dal 24 marzo 2016.

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