L.R. Toscana 24/2016
Disposizioni in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 64/2009.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riorganizza in Toscana le competenze su sbarramenti di ritenuta e bacini di accumulo, spostandole alla struttura regionale competente, e introduce deroghe caso per caso per impianti di modeste dimensioni e basso rischio. Aggiorna inoltre le procedure per denuncia di esistenza, regolarizzazione, controlli, sanzioni e regolamento attuativo, con disposizioni transitorie fino all’adeguamento del regolamento entro il 31 luglio 2016.
Progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo: modifiche alla disciplina regionale toscana
Disciplina degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo
La legge regionale Toscana 11 marzo 2016, n. 24 interviene sulla l.r. 64/2009 per riorganizzare le funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo. La disciplina è aggiornata anche per introdurre una maggiore semplificazione per alcuni impianti di piccole dimensioni e a basso rischio.
Finalità e ambito applicativo
Il provvedimento opera nel territorio della Regione Toscana e si applica agli sbarramenti di ritenuta e alle opere di ritenuta con i relativi bacini di accumulo disciplinati dalla l.r. 64/2009. Viene valorizzato il bilanciamento tra sicurezza degli impianti e accelerazione delle procedure, soprattutto per impianti esistenti, in costruzione o da autorizzare, che presentino caratteristiche dimensionali contenute e rischio non elevato.
Riassetto delle competenze amministrative
La Regione esercita tutte le funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli impianti disciplinati dalla legge. Ogni riferimento alla provincia viene sostanzialmente sostituito dalla struttura regionale competente, che diventa l’ufficio responsabile di:
- ricevere le domande di autorizzazione;
- approvare i progetti e rilasciare i titoli abilitativi;
- seguire l’esecuzione dei lavori, il collaudo e l’esercizio;
- effettuare controlli, valutazioni istruttorie e provvedimenti conseguenti;
- gestire la chiusura dell’esercizio e gli eventuali procedimenti di demolizione.
Catasto regionale degli invasi
La tenuta e l’aggiornamento del catasto regionale degli invasi è ricondotta alla Regione, che può acquisire anche le informazioni disponibili dal fascicolo elettronico presente nel sistema informatico di ARTEA. Viene quindi superato il precedente coinvolgimento delle province nell’aggiornamento dei dati catastali.
Procedimento autorizzatorio e gestione dei lavori
La domanda di autorizzazione per la realizzazione, la modifica e l’esercizio degli sbarramenti e delle opere di ritenuta è presentata alla struttura regionale competente. La struttura regionale competente cura anche l’istruttoria del progetto preliminare, l’approvazione del progetto definitivo e il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione. Nel corso dell’esecuzione dei lavori e nelle successive fasi di collaudo, esercizio, vigilanza e controllo, il soggetto privato interagisce dunque con la struttura regionale competente, non più con la provincia.
Impianti esistenti: denuncia di esistenza e classificazione del rischio
Il proprietario o il soggetto che esercisce impianti esistenti deve presentare alla struttura regionale competente la denuncia di esistenza, entro i termini previsti dal regolamento attuativo, ai fini della verifica dello stato di rischio. La valutazione della denuncia distingue due ipotesi:
- impianti da regolarizzare o da autorizzare in sanatoria per i quali emergano elementi idonei ad attestare un basso livello di rischio, anche indotto;
- impianti per i quali non sia possibile attestare tale basso livello di rischio. Nel primo caso si applica la procedura di regolarizzazione più semplificata; nel secondo si segue il procedimento ordinario più rigoroso.
Regolarizzazione e autorizzazione in sanatoria
Per gli impianti esistenti regolarmente autorizzati e collaudati, la struttura regionale competente dichiara la regolarità dell’impianto, classifica l’invaso, attribuisce la classe di rischio e rilascia il nulla osta alla prosecuzione dell’esercizio, previa sottoscrizione del foglio di condizioni per manutenzione ed esercizio. Per gli impianti da regolarizzare o autorizzare in sanatoria con basso livello di rischio, la struttura regionale competente:
- richiede una relazione di professionisti abilitati con proposta della classe di rischio;
- può prescrivere interventi di adeguamento, indicando modalità e tempi di progetto e realizzazione;
- nelle more dei lavori, può autorizzare la prosecuzione dell’esercizio con eventuali prescrizioni;
- a lavori ultimati, rilascia il provvedimento definitivo, classifica l’invaso e attribuisce la classe di rischio.
Per gli impianti che non consentano di attestare un basso livello di rischio, la struttura regionale competente richiede documentazione più ampia, inclusa una dichiarazione giurata di professionisti abilitati, prescrive gli adeguamenti necessari e, se gli interventi sono eseguiti correttamente, rilascia il provvedimento definitivo. In mancanza della documentazione richiesta o della prova della regolare esecuzione dei lavori, dispone la chiusura definitiva dell’esercizio.
Controlli e poteri di verifica
La struttura regionale competente effettua i controlli sulle dichiarazioni rese nelle denunce di esistenza e sulla documentazione prodotta per regolarizzazione e sanatoria, anche mediante sopralluoghi, secondo il d.p.r. 445/2000. Le verifiche riguardano sia il contenuto dichiarativo sia la corrispondenza tra quanto attestato e lo stato reale degli impianti.
Deroghe per impianti di piccole dimensioni e basso rischio
La legge introduce la possibilità di deroghe caso per caso alle disposizioni della legge e del regolamento attuativo per impianti esistenti, in costruzione o da autorizzare che abbiano congiuntamente:
- altezza non superiore a 5 metri;
- invaso non superiore a 20.000 metri cubi;
- distanza inferiore a 500 metri da abitazioni, strade e infrastrutture;
- assenza di rischi per l’incolumità pubblica, valutata sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento. La disciplina presta particolare attenzione ai bacini di accumulo di importanza strategica in funzione antincendio, purché certificati come tali dall’autorità competente. Il regolamento di attuazione deve definire i criteri per individuare questi impianti e i casi e le modalità di deroga.
Regolamento attuativo e disposizioni tecniche
Il regolamento di attuazione deve essere adeguato entro il 31 luglio 2016. Esso disciplina, tra l’altro:
- i criteri per le deroghe e l’individuazione degli impianti agevolabili;
- la documentazione da presentare per gli impianti da regolarizzare o autorizzare in sanatoria;
- i contenuti della relazione tecnica e della dichiarazione giurata richieste nei procedimenti semplificati o ordinari. Nelle more dell’adeguamento, continuano ad applicarsi il d.p.g.r. 18/R/2010, in quanto compatibile, e, se necessario, linee guida approvate dalla Giunta regionale.
Regime transitorio
Fino all’adeguamento del regolamento non si applicano le nuove disposizioni sulle deroghe per impianti minori e sulla relativa individuazione degli impianti beneficiari. Per i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della l.r. 24/2016 relativi ad autorizzazioni, esercizio, modifiche o denunce di esistenza, si applica la nuova disciplina, salvo le fasi procedurali e gli adempimenti già definiti, se compatibili.
Oneri istruttori e sanzioni
La legge interviene anche sugli oneri istruttori, eliminando un inciso che limitava l’applicazione di specifiche tariffe delle amministrazioni competenti. Le norme sanzionatorie restano in vigore, con il riallineamento delle competenze della Regione e della struttura regionale competente nei vari passaggi procedurali.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
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