Circolare numero 90 del 31-3-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare informa della sottoscrizione di una convenzione tra INPS e CLACS per la riscossione delle quote associative dei titolari d'impresa aderenti, da effettuarsi insieme ai contributi previdenziali obbligatori tramite bollettino di conto corrente postale. Vengono riepilogate le principali condizioni operative: decorrenza dal 1 gennaio 1996, modalità di trasmissione delle autorizzazioni e dei supporti magnetici, termini per notifiche e revoche, regole sui rapporti finanziari e sul rimborso spese, nonché la durata della convenzione fino al 31 dicembre 1996 con rinnovo tacito salvo disdetta.
Nuova convenzione INPS-CLACS per la riscossione delle quote associative tramite bollettini postali
Convenzione INPS-CLACS per la riscossione delle quote associative
La circolare comunica la stipula di una convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e il Coordinamento Nazionale Lavoratori Autonomi del Commercio e Servizi (CLACS) per l'esazione delle quote associative tramite i bollettini di conto corrente postale già utilizzati per la riscossione dei contributi obbligatori. La disciplina operativa richiama la legge 4 giugno 1973, n. 311 e l'art. 12 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
Decorrenza, soggetti interessati e ambito della riscossione
La riscossione delle quote associative è prevista a partire dal 1 gennaio 1996 e riguarda i titolari di impresa iscritti al CLACS e alle associazioni territoriali aderenti, limitatamente ai soggetti tenuti alle assicurazioni IVS, malattia e natalità. La quota associativa viene riscossa insieme ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge dai titolari di impresa artigiana o commerciale, secondo le modalità e la periodicità dell'art. 2 della legge n. 233/1990.
Determinazione del contributo associativo e comunicazioni annuali
Il contributo associativo è stabilito annualmente dal CLACS, anche con differenziazione provinciale, ed è comunicato all'INPS mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 30 novembre di ogni anno. La misura comunicata decorre dal 1 gennaio successivo e non può essere modificata nel corso dell'anno. La convenzione prevede quindi un meccanismo annuale di fissazione della quota e di applicazione uniforme per l'anno di riferimento.
Autorizzazioni degli associati e identificazione dei soggetti
Per la prima iscrizione il CLACS deve trasmettere all'INPS le autorizzazioni alla riscossione sottoscritte dagli associati, autenticate dall'organizzazione provinciale con firma del responsabile e timbro. Ogni autorizzazione deve contenere il riferimento espresso alla legge n. 311/1973 e al servizio di riscossione effettuato dall'INPS unitamente ai contributi obbligatori. Le autorizzazioni presentate dopo il 28 gennaio producono effetti solo dall'anno successivo. Se nel corso dell'anno pervengono più autorizzazioni relative al medesimo soggetto e a organizzazioni sindacali diverse, l'Istituto non considera nessuna di esse ai fini della riscossione.
Trasmissione dei dati, supporti magnetici e convalida
Per ogni anno il CLACS deve trasmettere alla Sede centrale INPS, Direzione Centrale Tecnologia Informatica, i supporti magnetici contenenti i dati identificativi degli associati e i nominativi per i quali sia intervenuta revoca dell'autorizzazione, nelle date del 30 settembre e del 15 novembre dell'anno precedente e, per la parte residua, entro il 18 gennaio dell'anno stesso. I supporti devono contenere la SAP competente, il comune sede dell'impresa, cognome e nome del titolare, data di nascita, codice INPS d'impresa e relativo controcodice, indirizzo, CAP e ogni altro elemento ritenuto essenziale di comune accordo. La Sede centrale INPS rende disponibili i dati alle SAP competenti per territorio per la convalida delle autorizzazioni e comunica al CLACS, entro cinque giorni dal ricevimento dei nastri, l'esito dell'abbinamento, trasmettendo anche i supporti magnetici con gli scarti. Le operazioni di convalida da parte delle SAP devono essere completate entro il 14 novembre e il 10 gennaio. L'INPS non assume responsabilità quando supporti magnetici o autorizzazioni non trovino corrispondenza con i dati dei propri archivi.
Revoche delle autorizzazioni e annullamento della quota
Le revoche delle autorizzazioni sono notificate alle SAP con le medesime modalità previste per le autorizzazioni. Se la revoca è inviata alla SAP dopo il 28 gennaio, produce effetti per l'INPS dall'anno successivo. L'Istituto deve annullare immediatamente la quota associativa dai bollettini di conto corrente sia quando lo richieda l'organizzazione di appartenenza, sia nei casi di formale disconoscimento della firma apposta sul modulo di autorizzazione in possesso dell'Istituto, sia quando l'assicurato dimostri di aver revocato l'adesione nei termini previsti dalla convenzione.
Acconti, rendiconti e conguagli finanziari
A partire dall'anno successivo a quello in cui l'acquisizione dei bollettini sarà completata, gli acconti corrisposti dall'INPS al CLACS sulle riscossioni delle quote associative sono determinati per ciascuna SAP applicando all'importo complessivo posto in riscossione la percentuale ricavata dal rapporto tra contributi effettivamente riscossi e contributi posti in esazione relativi alla più recente acquisizione completata. Gli acconti sono corrisposti in quattro rate, al netto del rimborso spese e dell'aggio IVA, entro il 5 del mese successivo al termine previsto per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta dai titolari di impresa artigiana e commerciale. Quando disponibili i dati completi, l'INPS invia al CLACS un rendiconto con:
- l'ammontare delle quote associative riscosse;
- il rimborso spese e la relativa IVA calcolata sul numero dei bollettini emessi;
- gli acconti già corrisposti;
- l'eventuale saldo a credito o a debito. Il conguaglio a credito è versato senza interessi. Se il saldo è a debito del CLACS, l'importo è detratto dal primo acconto dell'anno in corso o restituito in caso di disdetta o risoluzione della convenzione. Per il primo anno di applicazione, e negli anni successivi se l'acquisizione dei bollettini non sia ancora completata, gli importi sono corrisposti in misura pari al 50% delle quote poste in riscossione sulla base delle autorizzazioni presentate; le riscossioni rilevate successivamente sono corrisposte con i conguagli degli anni successivi.
Rimborso spese, responsabilità e durata della convenzione
Il rimborso spese dovuto all'INPS è regolato dalla determinazione del Commissario Straordinario n. 2321 del 9 marzo 1994 e viene liquidato in sede di corresponsione degli acconti periodici. Le spese del servizio sono calcolate ogni tre anni sulla base dei costi diretti e della quota di partecipazione alle spese generali annuali secondo i criteri indicati dalla determinazione richiamata. L'INPS è esonerato da responsabilità verso i titolari di impresa associati alle associazioni provinciali aderenti, anche in caso di contestazione dell'inclusione negli elenchi, e i rapporti relativi alle eventuali restituzioni restano tra associazioni provinciali e titolari interessati. Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, sono a carico del CLACS e delle associazioni provinciali aderenti. La convenzione è valida fino al 31 dicembre 1996 e si rinnova tacitamente di anno in anno salvo disdetta di una delle parti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita almeno tre mesi prima della scadenza. Infine, l'INPS si riserva di valutare, dopo un congruo lasso di tempo dall'entrata in vigore, se sussista il requisito della rappresentatività a carattere nazionale della organizzazione stipulante, e la convenzione sarà sottoposta all'approvazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Punti principali
Sottoscrizione della convenzione e finalità
È stata stipulata una nuova convenzione, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, tra INPS e Coordinamento Nazionale Lavoratori Autonomi del Commercio e Servizi (CLACS) per la riscossione delle quote associative tramite i bollettini di conto corrente postale di cui all'art. 12 della legge n. 155/1981.
Decorrenza del servizio e ambito soggettivo
Il servizio di riscossione decorre dal 1 gennaio 1996 e riguarda i titolari di impresa iscritti al CLACS e alle associazioni territoriali aderenti, purché soggetti all'obbligo delle assicurazioni IVS, malattia e natalità.
Modalità di riscossione e limiti per l'INPS
La quota associativa è riscossa unitamente ai contributi obbligatori dovuti dai titolari di impresa artigiana o commerciale, con le modalità e periodicità previste dall'art. 2 della legge n. 233/1990. L'INPS non è tenuto ad alcuna esazione coattiva delle quote associative.
Determinazione della quota e comunicazioni annuali
Il contributo associativo, stabilito annualmente dal CLACS anche in misura differenziata per provincia, deve essere comunicato all'INPS con raccomandata A/R entro il 30 novembre di ogni anno; la misura decorre dal 1 gennaio successivo e non può essere modificata nel corso dell'anno.
Identificazione degli aderenti e autorizzazioni
Per la prima iscrizione il CLACS trasmette all'INPS le autorizzazioni alla riscossione sottoscritte dagli associati e autenticate dall'organizzazione provinciale. Le autorizzazioni devono contenere il richiamo alla legge n. 311/1973 e al servizio di riscossione. Le autorizzazioni inviate dopo il 28 gennaio producono effetti dall'anno successivo; se pervengono più autorizzazioni di organizzazioni diverse per lo stesso soggetto, nessuna viene considerata ai fini della riscossione.
Supporti magnetici, abbinamento e convalida
Il CLACS invia all'INPS, entro scadenze prefissate, i supporti magnetici con i dati identificativi degli associati e le revoche. L'INPS effettua l'abbinamento e rende disponibili i dati alle SAP territorialmente competenti per la convalida; le operazioni devono essere completate entro i termini indicati. Se dati e archivi non coincidono, l'INPS non assume responsabilità.
Revoche e annullamento della quota
Le revoche sono comunicate alle SAP con le stesse modalità previste per le autorizzazioni. Se la revoca è inviata dopo il 28 gennaio, ha effetto dall'anno successivo. L'INPS deve annullare la quota associativa nei casi di disconoscimento della firma o su richiesta dell'assicurato che provi di aver revocato l'adesione nei termini.
Rapporti finanziari, acconti e rendicontazione
Gli acconti al CLACS sono corrisposti dalla Sede centrale INPS in quattro rate, al netto del rimborso spese e dell'aggio IVA, entro il 5 del mese successivo al termine di versamento dei contributi obbligatori. L'INPS trasmette un rendiconto con le quote riscosse, il rimborso spese, gli acconti versati e l'eventuale saldo a credito o debito; il conguaglio a credito è pagato senza interessi, mentre quello a debito è trattenuto o restituito in caso di disdetta o risoluzione.
Rimborso spese e criteri di calcolo
Il rimborso spese per il servizio è regolato dalla determinazione del Commissario Straordinario INPS n. 2321 del 9 marzo 1994. Le spese del servizio sono calcolate ogni tre anni sulla base dei costi diretti e della quota di partecipazione alle spese generali, secondo i criteri della determinazione richiamata.
Responsabilità, oneri e durata della convenzione
L'INPS è esonerato da responsabilità verso gli associati e verso terzi; i rapporti sulle somme versate restano tra associazioni provinciali e titolari d'impresa. Tutte le spese, anche fiscali, sono a carico del CLACS e delle associazioni aderenti. La convenzione vale fino al 31 dicembre 1996 e si rinnova tacitamente di anno in anno salvo disdetta con raccomandata A/R almeno tre mesi prima della scadenza.
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