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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2622/2021 del 04/02/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia relativa a una scrittura privata transattiva del 15/4/1992 con cui Ugo Colonna e Pierluigi De Blasio si erano accordati ritenendo alcuni arredi dellappartamento di piazza Araceli perduti, dispersi o distrutti, con pagamento da parte di De Blasio di lire 1.200.000.000 e rinuncia di Colonna a ogni diritto sui beni. Anni dopo parte dei beni fu ritrovata, restaurata e ceduta a Flaminia Corcos che li mise allasta. Colonna aveva poi denunciato appropriazione indebita e ottenuto sequestri, causando danni patrimoniali e di immagine ai coniugi De Blasio e alla signora Corcos. Le questioni giudiziali comprendevano: validità ed efficacia della transazione; se la transazione potesse trasferire la proprieta dei beni in caso di ritrovamento; ricorsi per annullamento per dolo o errore della transazione; domande di risarcimento per i danni derivanti dal sequestro penale e richieste di restituzione di somme pagate in attuazione della transazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Johnine Avery Colonna, confermando la sentenza della Corte dAppello che aveva ritenuto valida ed efficace la scrittura privata del 1992 e idonea a regolare anche le conseguenze di un eventuale ritrovamento dei beni, attribuendo la proprieta di quelli rinvenuti a Pierluigi De Blasio. La Cassazione ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi relativi allerrata interpretazione del contratto, allesistenza di oggetto impossibile, allesclusione dellatto di rinuncia con effetti traslativi, al dolo e allerrore: ha ritenuto che linterpretazione del giudice di merito fosse plausibile, congruentemente motivata e conforme al tenore letterale della scrittura e al comportamento delle parti; ha altresi ricordato che onere della prova del dolo o dellerrore spetta alla parte che ne deduce linvalidita, e che i procedimenti penali erano terminati con remissione querela o archiviazione. Il ricorso e stato quindi respinto e la ricorrente condannata alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Usato per richiamare i criteri generali di interpretazione del contratto; la Corte ha ritenuto che linterpretazione del giudice di merito sia plausibile e non sindacabile se congruamente motivata

  • art. 1364 c.c.

    Richiamato nel contesto delle regole di interpretazione della comune intenzione delle parti; la Corte ha ritenuto corretta linterpretazione che includeva la volonta di regolare anche le conseguenze del ritrovamento

  • art. 1346 c.c.

    Citato in relazione allinterpretazione delloggetto del contratto; la Corte ha valutato loggetto alla luce del tenore letterale e delle circostanze

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato nel motivo che denunciava nullita per oggetto impossibile; la Corte ha ritenuto linvalidita non provata in quanto la transazione era commutativa e la previsione del rischio di ritrovamento plausibilmente ricompresa

  • art. 1376 c.c.

    Citato in riferimento agli effetti traslativi e alla forma della rinuncia; la Corte ha ritenuto che la transazione potesse avere effetti traslativi se tale volonta emerge dalle parti

  • art. 1470 c.c.

    Richiamato nella critica sugli effetti traslativi; la Corte ha escluso lobiezione ritenendo che la transazione, correttamente interpretata, configurava una regolazione patrimoniale comprensiva delle sopravvenienze

  • art. 1427 c.c.

    Richiamato nei motivi relativi al vizio del consenso per dolo ed errore; la Corte ha ribadito che lannullabilita per errore o dolo richiede prova concreta del vizio al momento genetico

  • art. 1428 c.c.

    Richiamato nel contesto dellannullabilita per errore determinante; la Corte ha affermato che lerrore e rilevante solo se ha inciso sulla formazione della volontà

  • art. 1429 c.c.

    Richiamato in relazione alla riconoscibilita dellerrore da parte dellaltra parte; la Corte ha valutato che non fosse provata linsieme degli elementi necessari

  • art. 1431 c.c.

    Richiamato in tema di dolo; la Corte ha osservato che non era stata fornita prova sufficiente del comportamento doloso al momento della stipula

  • art. 1439 c.c.

    Richiamato nella disc. sulle annullabilita per dolo; la Corte ha ritenuto insussistenti gli elementi probatori richiesti

  • art. 1369 c.c.

    Menziionato come criterio interpretativo funzionale; la Corte ha comunque ritenuto la sua valutazione compresa nellanalisi complessiva della volonta negoziale

  • art. 1366 c.c.

    Riferito allinterpretazione secondo buona fede o correttezza; la Corte ha considerato questi criteri nel complesso interpretativo

  • art. 1467 c.c.

    Richiamato per spiegare che le parti possono prevedere rischi sopravvenuti con effetto di alterare le regole riequilibratrici ordinarie

  • art. 1664 c.c.

    Analogamente richiamato per la disciplina sui meccanismi riequilibratori nei contratti

  • art. 360 c.p.c. (n. 3 e n. 5)

    Richiamato per i limiti del sindacato della Cassazione sulle valutazioni di merito e sulla motivazione; la Corte ha spiegato quando sono ammissibili i motivi di cassazione sullinterpretazione

  • D.P.R. n. 115/2002 art. 13 co. 1 quater e art. 1 bis

    Richiamati per dichiarare lobbligo di versamento del contributo unificato da parte della ricorrente in relazione al ricorso principale

Massime di principio

  • La validita e linterpretazione di una transazione sono valutazioni di merito e, se plausibili e congruamente motivate, non sono sindacabili in Cassazione salvo errori di diritto o omesso esame di fatto decisivo
  • La parte che deduce dolo o errore nella formazione del consenso ha lobbligo di provare concretamente che il vizio esisteva al momento genetico del negozio; esiti penali non conformi (archiviazione, remissione) indeboliscono la tesi di dolo
  • Una transazione commutativa puo regolare anche le conseguenze di sopravvenienze (es. ritrovamento di beni ritenuti perduti) se dalla scrittura e dal comportamento delle parti emerge la volonta di assumere il rischio o di disciplinare l'evento
  • Non si presume una vendita a sorte o una deroga al criterio generale del rischio: la pattuizione di rischi futuri devessere desumibile dalla volonta espressa o da uninterpretazione plausibile del negozio
  • Per contestare la validita di una transazione per mancanza di oggetto o per impossibilita occorre dimostrare che loggetto era impossibile o inesistente al momento della stipula, non basta il successivo verificarsi di fatti nuovi
  • In situazioni analoghe raccogliere e documentare prove temporali dirette (registrazioni di possesso anteriori alla stipula, documenti di magazzino, testimonianze specifiche) e gli esiti dei procedimenti penali e amministrativi è essenziale per sostenere allegati di dolo o errore
  • Se si vuole escludere che una transazione trasferisca la proprieta in caso di ritrovamento, inserire clausole esplicite che regolino la proprieta dei beni rinvenuti o clausole di restituzione/subentro al momento della scoperta; lambiguita favorisce linterpretazione del giudice di merito

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