Sentenza del 27/10/2017 n. 25568 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'APT ha impugnato gli avvisi di liquidazione ICI relativi agli anni 2001, 2002 e 2003, sostenendo di non essere soggetto passivo dell'imposta perché non proprietaria dell'immobile né titolare di un diritto reale sul complesso alberghiero. L'APT deduceva inoltre l'erroneità della motivazione della sentenza d'appello, la violazione del principio del ne bis in idem per la rinnovazione di precedenti avvisi annullati in autotutela e l'illegittimità della pretesa tributaria. La disponibilità dell'immobile derivava, secondo l'APT, da una mera detenzione qualificata e da un uso gratuito, con poteri di gestione, ma non da possesso o da un diritto reale di godimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo irrilevanti le censure sulla specificità dell'appello e sufficiente, seppur sintetica, la motivazione della CTR. Ha inoltre rigettato il secondo motivo, stabilendo che l'Amministrazione può rinnovare un avviso precedentemente annullato in autotutela, purché ciò avvenga nei termini di legge e non vi sia elusione di un giudicato. Ha invece accolto il terzo e il quarto motivo, riconoscendo che l'APT era una mera detentrice qualificata dell'immobile comunale e non proprietaria né titolare di un diritto reale. Poiché l'ICI grava solo sul proprietario o sul titolare di un diritto reale sull'immobile, l'APT non era soggetto passivo. La sentenza della CTR è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario dell'APT. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre il Comune è stato condannato a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 7.300 euro oltre accessori.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1
Disciplina la specificità dei motivi di appello nel processo tributario. La Corte ha ritenuto inammissibile la censura dell'APT perché la CTR aveva comunque deciso la controversia nel merito e, pertanto, mancava un interesse concreto a impugnare le considerazioni sull'ammissibilità dell'appello.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36
Richiede una motivazione della sentenza tributaria. La Corte ha ritenuto che la motivazione della CTR, sebbene sintetica, non fosse inesistente, anche se errata nel riconoscere un diritto d'uso idoneo a giustificare l'imposizione.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43
Il limite della sopravvenienza di nuovi elementi per modificare un avviso non impedisce all'Amministrazione di rinnovare un avviso precedentemente annullato in autotutela, purché siano rispettati i termini di legge e non venga violato un eventuale giudicato.
Legge n. 212 del 2000, art. 3
È stato invocato in relazione alla motivazione e alla corretta applicazione della pretesa tributaria. La decisione conferma che l'atto impositivo deve consentire di comprendere i presupposti della tassazione e la ragione per cui il destinatario sarebbe soggetto passivo.
D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 1
È stato richiamato insieme all'art. 3 dello Statuto del contribuente in materia di motivazione degli atti tributari. Nel caso concreto, la questione decisiva è stata individuata nella mancanza del presupposto soggettivo dell'imposta.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 1
Individua i soggetti passivi dell'ICI nel proprietario dell'immobile o nel titolare di un diritto reale di godimento. La mera detenzione, anche se qualificata e accompagnata da ampi poteri di gestione, non è sufficiente a rendere il detentore soggetto passivo.
Codice civile, art. 1141
La presunzione di possesso non opera quando le prove dimostrano che la disponibilità del bene deriva da una detenzione riconducibile a un rapporto con il proprietario o con altro soggetto legittimato. Nel caso esaminato, la precedente sentenza aveva accertato la natura di detenzione qualificata dell'APT.
Cassazione civile, sentenza n. 18905 del 2005
Ha accertato, con efficacia vincolante nel successivo giudizio, che l'EPT/APT disponeva del complesso alberghiero a titolo di detenzione qualificata e non di possesso, escludendo anche la pretesa di usucapione.
Cassazione civile, sentenza n. 10979 del 2011
"Il detentore dell'immobile (che non ne sia proprietario, né abbia sul medesimo un diritto reale) non può essere soggetto all'imposta che ex lege grava appunto solo su coloro che siano proprietari o abbiano un diritto reale sull'immobile."
La detenzione materiale o qualificata dell'immobile, anche se accompagnata dalla gestione del bene, non comporta il pagamento dell'ICI quando il detentore non è proprietario e non possiede un diritto reale.
Massime di principio
- Per le imposte patrimoniali immobiliari, occorre distinguere tra proprietà o diritto reale di godimento, da un lato, e mera detenzione, anche qualificata, dall'altro. Solo le prime situazioni fanno sorgere, di regola, la soggettività passiva.
- La disponibilità dell'immobile e l'esercizio di poteri di gestione non dimostrano necessariamente l'esistenza di un diritto reale: è decisivo il titolo giuridico in base al quale il bene viene detenuto.
- Un accertamento definitivo contenuto in una precedente sentenza, relativo alla natura del rapporto con l'immobile, può operare come giudicato anche in una successiva controversia tributaria riferita ad annualità coerenti.
- L'Amministrazione può rinnovare un avviso annullato in autotutela per vizi formali o errori propri, purché rispetti i termini di legge e non violi un giudicato; l'annullamento in autotutela non impedisce automaticamente una nuova imposizione.
- In una controversia analoga è essenziale produrre gli atti che dimostrano il titolo di disponibilità dell'immobile, distinguendo chiaramente concessione d'uso, locazione, comodato, detenzione qualificata, possesso e diritti reali.
- La motivazione dell'atto impositivo deve permettere al contribuente di comprendere sia il presupposto oggettivo della tassazione sia la ragione per cui egli viene considerato soggetto passivo.
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