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Ordinanza

Ordinanza n. 1560/2026 - Firenze, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501908

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha ancora deciso il ricorso per ottemperanza. Rilevata d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la mancanza della prova del passaggio in giudicato, ha riservato la decisione e ha assegnato alle parti un termine di trenta giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell'ordinanza, per depositare memorie sulla questione.

TAR Toscana - Firenze, Sez. IOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato asseritamente formatosi sulla sentenza del Tribunale di Grosseto, Sezione lavoro, n. 262/2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

È stato proposto un ricorso per ottemperanza nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, avente a oggetto l'esecuzione della sentenza n. 262/2024 del Tribunale di Grosseto, Sezione lavoro. Dopo il passaggio della causa in decisione, il collegio ha rilevato d'ufficio che agli atti mancava la prova del passaggio in giudicato della sentenza posta in esecuzione. La questione incide sulla procedibilità e sulla fondatezza della domanda di ottemperanza, poiché il giudizio di esecuzione presuppone l'effettiva formazione del giudicato.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    occorre pertanto rilevare d’ufficio la questione e riservare la decisione, assegnando alle parti termine di trenta giorni per il deposito di memorie sul punto

    La disposizione consente al giudice di porre d'ufficio una questione rilevante ai fini della decisione e impone di assicurare alle parti il contraddittorio mediante assegnazione di un termine per il deposito di memorie.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la parte che chiede l'esecuzione di una pronuncia deve fornire la prova della formazione del giudicato sulla decisione posta a fondamento della domanda.
  • Quando il collegio rileva d'ufficio, dopo il passaggio della causa in decisione, una questione rilevante non previamente discussa dalle parti, deve riservare la decisione e assegnare un termine per il deposito di memorie, in attuazione del contraddittorio previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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