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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14959/2026 del 24/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per furto pluriaggravato e tentato furto pluriaggravato con due motivi: (1) vizio di motivazione per l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che il giudice si sarebbe basato solo su segnalazioni di polizia e violando la presunzione di innocenza (art. 27, comma 3 Cost.); (2) violazione degli artt. 132 e 133 c.p., per aver inflitto una pena superiore al minimo edittale senza tener conto di elementi personali e attenuanti (giovanissima età, modesta estrazione culturale, assenza di precedenti penali formali, condotta processuale corretta, condizione di senza fissa dimora), chiedendo una motivazione più analitica sulla determinazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto il ricorso generico e incapace di confrontarsi con tutte le autonome rationes decidendi adottate dalla Corte territoriale: il giudice di merito non si era limitato alle segnalazioni di polizia ma aveva anche sminuito la rilevanza della confessione, evidenziato la recidiva comportamentale e l'indifferenza dell'imputato (commise altro furto lo stesso giorno dopo convalida dell'arresto). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto corretta la motivazione sulla pena: benché la pena sia superiore al minimo edittale, è comunque sotto la media edittale e il riferimento al criterio di adeguatezza (con implicita valutazione degli elementi di cui all'art. 133 c.p.) era sufficiente; inoltre il giudice di merito aveva considerato precedenti di polizia, arresto e azione reiterata a breve distanza temporale, il valore e l'irrimediabile danneggiamento dei beni. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna è stata confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (con richiamo all'art. 616 c.p.p.), per responsabilità nella proposizione di motivi manifestamente inammissibili.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 27, comma 3

    Invocata dal ricorrente come presidio della presunzione di innocenza; la Corte però ha ritenuto che non sussista violazione quando il giudice motiva sulla base di più elementi di fatto e quando il ricorrente non contesta tutte le ragioni alternative adottate dal giudice di merito.

  • Disp. att. codice proc. pen., art. 173

    Richiamato per i limiti della censura in cassazione: il ricorso è ammesso nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att., e la Corte ha rilevato che il ricorrente non si è confrontato con il complesso delle rationes decidendi utilizzate per negare le attenuanti.

  • Codice penale, art. 132

    Norma quadro sulla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del criterio di adeguatezza nella determinazione della pena, senza necessità di ulteriore articolazione quando la pena inflitta resta entro limiti ragionevoli (sopra il minimo ma sotto la media).

  • Codice penale, art. 133

    Criteri per la scelta della pena (circostanze personali, modalità del fatto, ecc.). La Corte ha ritenuto che tale valutazione fosse implicita nel richiamo al criterio di adeguatezza e che il giudice di merito avesse comunque considerato gli elementi che il ricorrente invocava.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Articolo richiamato per sanzionare il ricorrente con il pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende per l'inammissibilità del ricorso; la Corte ha ritenuto che la manifesta inammissibilità comportasse responsabilità e conseguenti sanzioni economiche.

Massime di principio

  • In cassazione il ricorso deve confrontarsi in modo specifico e completo con tutte le autonome rationes decidendi del giudice di merito; criticare soltanto una delle ragioni senza rendersene conto rende il motivo inammissibile.
  • La semplice richiamazione di segnalazioni di polizia non è automaticamente sufficiente per negare attenuanti: però, se il giudice di merito basa la decisione su una pluralità di elementi (precedenti di polizia, comportamento al momento dell'arresto, reiterazione del reato) la censura generica del ricorrente risulta insufficiente.
  • Quando la pena inflitta è superiore al minimo ma rimane sotto la media edittale, il richiamo al criterio di adeguatezza può essere considerato sufficiente; non sempre è richiesta una motivazione analitica punto per punto degli elementi dell'art. 133 c.p., purché il giudice abbia considerato i fattori rilevanti e la decisione risulti congrua.
  • La reiterazione del reato in breve tempo, l'arresto e il comportamento indifferente verso l'autorità costituiscono fattori ostativi al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche o alla loro piena considerazione.
  • Le impugnazioni manifestamente generiche o che non affrontano le autonomamente decisive ragioni del giudice di merito rischiano di essere dichiarate inammissibili e possono comportare condanne alle spese e sanzioni (es. pagamento a Cassa delle ammende).
  • In sede di impugnazione è essenziale fornire argomentazioni specifiche e documentate rispetto ai profili fattuali e giuridici che si intendono contestare, soprattutto quando la decisione del giudice di merito è sorretta da più elementi esplicativi.

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