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Sentenza

Sentenza del 13/01/2020 n. 12 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Liti da riscossione - iscrizione di ipoteca - art. 77, D.P.R. n. 602/73 - misura cautelare e non esecutiva

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'iscrizione ipotecaria ex art. 77 D.P.R. n. 602/73 disposta da Equitalia per mancato pagamento di numerose cartelle esattoriali (anni 2007-2012). Il ricorrente denunciava vizio di notifica delle cartelle, violazione del contraddittorio, prescrizione dei crediti e difetto di motivazione; contestava altresì la giurisdizione per alcuni crediti.

La decisione

La Commissione ha ritenuto infondato l'appello principale del contribuente e fondato l'appello incidentale di Equitalia. È stata confermata la legittimità dell'iscrizione ipotecaria: l'iscrizione ex art. 77 è qualificata come misura cautelare e non come atto di espropriazione forzata; le condizioni previste dalla norma (debito complessivo > 20.000 euro e preventiva comunicazione con termine di 30 giorni) erano adempiute; le cartelle risultano regolarmente notificate; dichiarato difetto di giurisdizione per crediti non tributari. Il contribuente è condannato al pagamento delle spese, quantificate in Euro 1.000,00.

Norme richiamate

  • art. 77, D.P.R. n. 602/1973

    L'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 è interpretata come misura cautelare alternativa all'esecuzione forzata e non come atto dell'espropriazione forzata; può essere adottata solo se il debito complessivo supera i 20.000 euro e solo dopo preventiva comunicazione al debitore con termine di 30 giorni.

  • art. 170 c.c.

    Richiamato per chiarire che l'art. 170 c.c. si riferisce alle procedure esecutive; non impedisce l'adozione di misure cautelari come l'iscrizione ipotecaria ex art. 77, che è propedeutica e non necessariamente funzionale a una successiva espropriazione.

  • Cass. SS.UU., sent. n. 19667/2014 (18/09/2014)

    La Suprema Corte a Sezioni Unite ha affermato che l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 DPR 602/1973 non è un atto di espropriazione forzata ma un atto riferito a una procedura alternativa all'esecuzione, potendo non fare seguito all'espropriazione.

Massime di principio

  • L'iscrizione ipotecaria ex art. 77 D.P.R. 602/1973 va considerata una misura cautelare e non un atto dell'espropriazione forzata; non è necessario che segua sempre una fase esecutiva.
  • Per poter iscrivere l'ipoteca ai sensi dell'art. 77 è necessario il rispetto delle condizioni previste dalla norma: debito complessivo superiore a 20.000 euro e preventiva comunicazione al debitore con termine di 30 giorni per il pagamento.
  • L'art. 170 c.c. disciplina le procedure esecutive e non impedisce l'adozione di misure cautelari come l'iscrizione ipotecaria; dunque la limitazione dell'art. 170 non è applicabile automaticamente all'art. 77.
  • In sede di impugnazione l'onere probatorio circa la regolarità della notifica delle cartelle grava sull'ente creditore: se l'ufficio dimostra la regolare notifica e il rispetto delle condizioni normative, il ricorso del contribuente per vizio di notifica è destinato a fallire.
  • La giurisdizione va verificata separatamente: le commissioni tributarie hanno competenza sui crediti tributari; per somme non tributarie può essere dichiarato difetto di giurisdizione.
  • Prassi consigliata per il contribuente che intende contestare: verificare e documentare la mancata ricezione della preventiva comunicazione o delle cartelle, contestare il calcolo del debito complessivo e la sussistenza della soglia dei 20.000 euro, e sollevare tempestivamente questioni di giurisdizione se rilevanti.

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