Cassazione Civile, Sentenza n. 30850/2022 del 19/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva confermato il licenziamento intimato il 29 giugno 2015 al ricorrente per gravi comportamenti contestati. Il ricorrente deduceva, in particolare, errata applicazione dell'art. 40 del CCNL (sospensione dei termini in caso di richiesta di audizione del lavoratore) e violazione dell'art. 7 della legge n.300/1970 (principio di immutabilità della contestazione), oltre vizi di motivazione relativi all'applicazione dell'art. 329 c.p.c. e dell'art. 360 c.p.c. n.3.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale e la Corte d'appello avessero fornito tre autonome e distinte ragioni per considerare tempestivo e valido il procedimento disciplinare; una di tali ragioni (l'assenza dell'evento costituito dalla presentazione di deduzioni del lavoratore, che rendeva improprio il richiamo all'art. 40 CCNL) non era stata specificamente impugnata e perciò è divenuta giudicato interno, rendendo inammissibili le censure sulle altre ragioni. Inoltre la Corte ha ritenuto infondata la doglianza sul principio di immutabilità della contestazione, perché le integrazioni sono state fatte nell'ambito dello stesso procedimento e senza introdurre fatti nuovi o menomare il diritto di difesa.
Norme richiamate
art. 40 CCNL personale dipendente da residenze sanitarie assistenziali e centri di riabilitazione (5.12.2012)
la norma dispone la sospensione dei termini per l'irrogazione della sanzione disciplinare nel caso in cui il dipendente abbia richiesto di essere ascoltato
la Corte ha rilevato che la norma individua il dies a quo per la decorrenza del termine di decadenza e sospende termini solo per la durata prevista (collegata alla richiesta di audizione). Nel caso specifico il giudice di prime cure ha ritenuto che quell'evento (la presentazione di deduzioni) non si era verificato, per cui la norma pattizia non si attagliava al caso concreto
art. 7 legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori)
richiama il principio di immutabilità della contestazione: non è consentito sanzionare per fatti diversi o nuovi rispetto a quelli previamente contestati. Tuttavia la giurisprudenza (richiamata dalla Corte) ammette che il datore possa integrare o specificare la contestazione entro il medesimo procedimento, purché non emergano fatti nuovi né sia leso il diritto di difesa
art. 329 c.p.c.
norma processuale citata in relazione all'onere di specificità delle impugnazioni: la Corte ha ritenuto che non fosse correttamente prospettata la mancata impugnazione di una delle ragioni decisive e che, pertanto, le censure sulle altre fossero inammissibili per difetto di interesse
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
richiamato quale possibile vizio di motivazione/errata applicazione di norme: la Corte ha ritenuto il motivo infondato perché la decisione di merito era sorretta da una ratio autonoma coperta da giudicato interno
art. 23, comma 8-bis D.L. 28 ottobre 2020 n.137 (conv. L. 18 dicembre 2020 n.176)
norma richiamata nel fascicolo per la menzione del deposito delle conclusioni del P.M.; non influisce sul merito sostanziale della decisione qui oggetto
D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1-bis e comma 1-quater
richiamate in relazione all'obbligo di versamento del contributo unificato e all'ulteriore importo dovuto dal ricorrente; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento
Massime di principio
- Se il giudice di merito fonda la decisione su più ragioni autonome, il ricorrente deve impugnare espressamente tutte le ragioni decisive: la mancata impugnazione di una di esse determina la perdita di interesse a censurare le altre e rende inammissibili i motivi residui
- L'art. 40 del CCNL sospende i termini disciplinari soltanto nei limiti e per gli eventi da essa previsti; se l'evento sospensivo (es. presentazione di deduzioni) non si verifica, la norma pattizia potrebbe non trovare applicazione
- Il principio di immutabilità della contestazione tutela il diritto di difesa: il datore può tuttavia integrare o precisare la contestazione nel corso del medesimo procedimento disciplinare purché non introduca fatti nuovi né pregiudichi concretamente la difesa dell'incolpato
- Le contestazioni disciplinari devono essere formulate con sufficiente chiarezza e documentate; il lavoratore che voglia impugnare la procedura deve dimostrare in modo specifico e non generico la lesione del proprio diritto di difesa
- In sede di impugnazione è essenziale specificare quale delle motivazioni del giudice si contesta e fornire argomentazioni e fatti che mostrino la concreta incidenza dell'errore sulla decisione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 19 ott 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 30828/2022 del 19/10/2022
- Sentenza lavoro · 19 ott 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 30829/2022 del 19/10/2022
- Sentenza lavoro · 19 ott 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 30849/2022 del 19/10/2022
- Sentenza lavoro · 18 ott 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 30526/2022 del 18/10/2022
- Sentenza lavoro · 18 ott 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 30527/2022 del 18/10/2022
- Sentenza lavoro · 18 ott 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 30555/2022 del 18/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →