Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 30829/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il dipendente Garofalo chiedeva il rimborso delle ritenute IRPEF operate dal datore di lavoro nel periodo ottobre 1990 - dicembre 1992 e non versate all'Erario a causa della sospensione post-sisma, poi parzialmente definite con il condono previsto dall'art. 9, comma 17, legge n. 289/2002 (adesione al condono con pagamento del 10%). La società (sostituto d'imposta) contestava il diritto del lavoratore alla ripetizione della parte non versata ritenendo che il beneficio della definizione agevolata spettasse esclusivamente al sostituto e che il momento utile per la decorrenza della rivalutazione e interessi fosse quello del perfezionamento della definizione agevolata (prima rata).

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso della Fochi Sud confermando la decisione della Corte d'appello. Si è affermato che: il lavoratore sostituito è il vero soggetto passivo dell'imposta e beneficia della riduzione/remissione del debito fiscale; il sostituto, non avendo più titolo per trattenere le somme, è obbligato a restituire l'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c.; la somma da restituire ha natura retributiva e quindi si applicano rivalutazione e interessi secondo l'art. 429 cod. proc. civ., con decorrenza dal momento delle singole trattenute. Sono state confermate le liquidazioni a favore del lavoratore e condannata la ricorrente alle spese processuali (indicazione importi e percentuali come da dispositivo), con annotazione sulla possibilità di ulteriore contributo unificato ex d.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • legge n. 289/2002, art. 9 comma 17

    La Corte ha interpretato la norma in senso da non escludere il diritto del sostituito a beneficiare della definizione agevolata: il condono fiscale che riduce/estingue il debito ha effetti anche in capo al lavoratore sostituito, con conseguente diritto alla restituzione delle somme trattenute e non versate.

  • d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 64 comma 1

    "Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto"

    Definisce la figura del sostituto d'imposta e conferma che, pur essendo obbligato al versamento, il soggetto passivo sostanziale resta il sostituito; ciò supporta la tesi secondo cui l'obbligazione tributaria grava in via sostanziale sul lavoratore.

  • codice civile, art. 2033

    Regola la ripetizione dell'indebito: il datore/sostituto che ha trattenuto e non versato somme che risultano non dovute è obbligato a restituire tali somme al lavoratore.

  • codice civile, art. 1301

    Riguarda la remissione/parziale estinzione del debito: la Cassazione richiama il principio per spiegare gli effetti della definizione agevolata, ma sottolinea che, nella fattispecie, il beneficio deve ricadere sul sostituito quale reale soggetto passivo dell'imposta.

  • codice di procedura civile, art. 429 comma 3

    Applicato alla natura retributiva del credito restitutorio: la rivalutazione e gli interessi sulle somme da rimborsare al lavoratore decorrono dalla data di maturazione del diritto (moment delle trattenute), essendo componenti essenziali del credito di lavoro.

  • Cass. Sez. Un., 12 aprile 2019, n. 10378 (giurisprudenza richiamata)

    Richiamata per i principi sulla sostituzione d'imposta: le Sezioni Unite hanno chiarito che, pur essendo il sostituto obbligato per legge al versamento, il soggetto passivo sostanziale rimane il sostituito; ciò ha inciso sull'interpretazione della titolarità del diritto al rimborso.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13 commi 1 bis e 1 quater

    Norme procedurali sul contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando il datore di lavoro ha operato ritenute sulla retribuzione ma tali ritenute risultano poi inesistenti o non dovute (anche a seguito di definizione agevolata/condono fiscale), il lavoratore sostituito ha diritto alla restituzione delle somme indebitamente trattenute.
  • La figura del sostituto d'imposta non implica che il beneficio del condono si trasferisca automaticamente al sostituto: il soggetto passivo sostanziale rimane il lavoratore e questi è il diretto beneficiario della remissione o riduzione del debito fiscale.
  • Le somme da restituire al lavoratore hanno natura retributiva e, pertanto, sono soggette a rivalutazione e interessi secondo la disciplina dei crediti di lavoro; la decorrenza degli accessori è normalmente dal momento della maturazione del diritto (data delle trattenute).
  • Il datore/sostituto che non può più ritenere somme per effetto del condono è obbligato a reintegrare il lavoratore per indebito, ai sensi dell'art. 2033 c.c., senza che la circostanza della sospensione o del pagamento rateale al fisco escluda l'onere di restituzione.
  • In contenziosi simili è importante documentare dettagliatamente le trattenute, le liquidazioni contabili e le adesioni al condono, nonché contestare tempestivamente e in modo specifico le liquidazioni delle spese per evitare l'inammissibilità delle censure per genericità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.