Cassazione Civile, Ordinanza n. 30596/2024 del 27/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società di capitali a ristretta base partecipativa aveva omesso di presentare le dichiarazioni fiscali per l'anno 2007; l'Ufficio aveva accertato in capo alla società un reddito d'impresa derivante, tra l'altro, da una plusvalenza di euro 1.050.000 per la cessione di un immobile strumentale. Tale avviso, non impugnato tempestivamente, era divenuto definitivo. Sulla base di quell'accertamento, l'Agenzia aveva poi emesso nei confronti del socio, titolare del 50% del capitale, un distinto avviso con cui recuperava a tassazione, ai fini IRPEF, maggiori redditi da partecipazione, applicando la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili tipica delle società a ristretta base sociale. Il contribuente aveva impugnato l'avviso personale, ma sia in primo grado sia in appello era risultato soccombente. In cassazione deduceva: 1) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., lamentando che la CTR non avesse considerato elementi contrari che avrebbero escluso la plusvalenza e che, comunque, la sola ristretta base sociale non bastasse a fondare la presunzione di distribuzione degli utili non contabilizzati; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè dei costi sostenuti dalla società per costruire il fabbricato ceduto, costi che avrebbero inciso sulla quantificazione della plusvalenza.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha anzitutto ritenuto tempestivo il controricorso dell'Agenzia, applicando il principio secondo cui, se la prima notificazione non va a buon fine per causa non imputabile al notificante, la riattivazione della procedura in tempi ragionevoli fa retroagire gli effetti alla data del primo impulso notificatorio. Nel merito ha dichiarato inammissibili le censure nella parte in cui miravano a rimettere in discussione l'accertamento definitivo compiuto nei confronti della società, che il socio non era legittimato a impugnare. Ha inoltre rilevato che, in presenza di una doppia conforme, il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. era comunque inammissibile. Ha infine ribadito la correttezza della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili in società a ristretta base partecipativa, una volta che sia definitivo l'accertamento dei ricavi non contabilizzati in capo alla società, salva la prova contraria del contribuente. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, per il rigetto, è stata disposta l'attestazione per il contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2727 c.c.
Richiamato come norma sulla prova per presunzioni semplici, la cui violazione è stata esclusa perché la CTR ha correttamente applicato la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili.
art. 2729 c.c.
Richiamato per contestare il ragionamento presuntivo; la Corte ha ribadito che la presunzione è ammissibile ove sorretta da ristretta base sociale e da accertamento definitivo dei ricavi non contabilizzati in capo alla società.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione delle prove; la censura non è stata accolta perché mirava a una rivalutazione del merito.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Base formale del primo motivo di ricorso per violazione di legge e nullità.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Base del secondo motivo; il suo utilizzo è stato escluso per la presenza di doppia conforme e per l'assenza dei presupposti di ammissibilità.
art. 369, comma 1, c.p.c.
Richiamato per il termine di deposito/notifica del controricorso nel regime ratione temporis applicabile.
art. 370, comma 1, c.p.c.
Richiamato per il termine di notificazione del controricorso.
art. 325, comma 2, c.p.c.
Usato come parametro per il limite massimo entro cui deve avvenire la riattivazione della notificazione non andata a buon fine.
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
Richiamato per l'inammissibilità del motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. in presenza di doppia conforme, salvo dimostrazione della diversità delle ragioni di fatto.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indicato come rito di trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. n. 546 del 1992
La Corte ha affermato che non esclude l'utilizzo delle presunzioni semplici e non altera il riparto dell'onere della prova nel contenzioso tributario.
Massime di principio
- In tema di società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertamento definitivo di ricavi o utili non contabilizzati in capo alla società legittima la presunzione semplice di distribuzione pro quota dei relativi utili ai soci.
- La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili non richiede la prova di rapporti familiari tra i soci; è sufficiente la ristretta base sociale, il vincolo di solidarietà e di reciproco controllo, purché l'Ufficio abbia un valido accertamento dei maggiori ricavi della società.
- Il socio non è legittimato a impugnare l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società di capitali; il suo interesse alla conservazione del patrimonio sociale può essere tutelato solo con gli strumenti interni al rapporto societario.
- Quando il giudizio di merito si è concluso con doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non viene dimostrata la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
- Se una notificazione processuale non si perfeziona per causa non imputabile al notificante, questi deve riattivarla in tempi ragionevoli; in tal caso gli effetti si riportano alla data del primo impulso notificatorio, purché la riattivazione avvenga entro un termine contenuto rispetto a quello di cui all'art. 325 c.p.c.
- Nel contenzioso tributario la disciplina sulle presunzioni semplici continua ad operare anche dopo l'art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. n. 546/1992, che non elimina né il ricorso alle presunzioni né il riparto ordinario dell'onere della prova.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30514/2024 del 27/11/2024
- ordinanza_civile · 27 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30516/2024 del 27/11/2024
- ordinanza_civile · 27 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30517/2024 del 27/11/2024
- ordinanza_civile · 27 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30521/2024 del 27/11/2024
- ordinanza_civile · 27 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30525/2024 del 27/11/2024
- ordinanza_civile · 27 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30529/2024 del 27/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →