Cassazione Civile, Sentenza n. 35968/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione della sentenza della Corte d'appello di Cagliari che aveva confermato la revoca del decreto ingiuntivo ottenuto dalla resistente. Il ricorrente deduceva due motivi: (1) omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c. relativamente alla spettanza dello sconto per le forniture del biennio 1998-1999; (2) violazione dell'art. 13 D.P.R. 633/1972 in materia di IVA, sostenendo che l'IVA era stata calcolata sul prezzo pieno anziché sul prezzo scontato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la censura fosse in realtà un'offesa alla valutazione di merito circa il contenuto dell'atto di opposizione e non una reale omessa pronuncia: il giudice territoriale aveva motivatamente ritenuto che l'opponente avesse chiesto lo sconto solo per il 1997 e non per il 1998-1999. Sul secondo motivo ha rilevato la genericità delle censure e che la determinazione dell'IVA e dei risultati contabili erano questioni di fatto decise dal giudice di merito sulla base della documentazione, sottratte al sindacato di legittimità se non adeguatamente specificate nel ricorso. Inoltre è stata dichiarata la tempestività del ricorso con riferimento all'art. 327 c.p.c. e alla sospensione feriale applicabile. La pronuncia ha anche richiamato l'obbligo, se dovuto, del versamento integrativo del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 DPR 115/02.
Norme richiamate
art. 327 c.p.c.
Riferimento ai termini per la proposizione del ricorso e alla loro determinazione secondo la disciplina vigente al momento dell'instaurazione del giudizio di primo grado; la Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nella censura per omessa pronuncia: la Corte ha ritenuto che non vi fosse omissione di decisione su una questione posta, ma una valutazione di merito sul contenuto delle difese dell'opponente.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Norma di cassazione che consente il gravame per omessa motivazione o violazione delle norme sul provvedimento deciso; la Corte ha giudicato il motivo inammissibile perché attaccava valutazioni di fatto e di merito.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Richiamato in relazione alla dedotta violazione di legge (art. 13 DPR 633/1972); la Corte ha ritenuto la censura generica e non adeguatamente fondata su elementi di diritto e di fatto necessari.
art. 13 D.P.R. 633/1972
Principio secondo cui l'IVA è dovuta sul prezzo effettivamente pattuito; la Corte ha confermato che il giudice di merito aveva correttamente applicato il principio e che i rilievi del ricorrente non superavano il vaglio di legittimità in assenza di puntuali riferimenti.
D.L. 132/2014 convertito con L. 162/2014 e L. 69/2009
Riferimenti normativi utilizzati per la determinazione e la riduzione della sospensione feriale e per l'individuazione del regime temporale applicabile al calcolo dei termini processuali; la Corte li ha richiamati per dichiarare tempestivo il ricorso.
art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Norma sul contributo unificato: la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore importo da parte del ricorrente.
Massime di principio
- In cassazione non è sufficiente contestare la motivazione del giudice di merito: va dimostrato che vi sia una violazione di diritto o una omissione decisionale specifica e non una semplice diversa valutazione dei fatti.
- Le questioni di fatto, e in particolare le ricostruzioni contabili e la determinazione dell'IVA sulla base dei documenti depositati, sono di competenza del giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo se accompagnate da motivi di diritto ben articolati e non generici.
- Per far valere una presunta omessa pronuncia occorre provare che la questione sia stata effettivamente sollevata in modo chiaro e che il giudice non vi abbia dato risposta; se il giudice ha motivato la sua lettura delle difese, la censura è spesso inammissibile.
- Nei ricorsi che impugnano calcoli o risultati numerici è essenziale indicare nel ricorso i riferimenti precisi agli atti e ai documenti depositati, con i calcoli che si contestano, per consentire il sindacato di legittimità.
- Sul piano procedurale, va prestata attenzione ai termini di impugnazione e alle norme sulla sospensione feriale applicabile al periodo considerato, nonché agli adempimenti sul contributo unificato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 35790/2021 del 22/11/2021
- Sentenza civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 35793/2021 del 22/11/2021
- Sentenza civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 35794/2021 del 22/11/2021
- Sentenza civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 35900/2021 del 22/11/2021
- Sentenza civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 35901/2021 del 22/11/2021
- Sentenza civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 35902/2021 del 22/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →