Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22258/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Livorno che ha respinto il riesame del sequestro preventivo di €177.500,00 e €5.000,00. Le censure principali riguardano: 1) incompetenza territoriale del GIP di Livorno, dovendo la competenza ricadere, secondo la difesa, sul luogo in cui sarebbe stato ricevuto e 'confezionato' il denaro (Cagliari) e, comunque, secondo il criterio residuo dellart. 9 c.p.p.; 2) insufficiente fumus commissi delicti relativamente al reato presupposto (art. 5 D.Lgs. 74/2000) e al reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.), con critica alla motivazione del GIP e del Tribunale del riesame che avrebbero semplicisticamente richiamato gli atti di PG senza verificarne i riscontri; 3) carenza di specificazione della soglia di punibilita per lart. 5 D.Lgs. 74/2000; 4) prova idonea della lecita provenienza del denaro (documentazione contabile e fatture della societa Victoria s.r.l.); 5) mancata valutazione dellelemento materiale del riciclaggio, cioe la dissimulazione della provenienza delittuosa; 6) violazione del principio di proporzionalita del sequestro in relazione a prezzo/profitto del reato. Sono inoltre stati presentati motivi nuovi in cassazione, tra cui rilievi sul periculum in mora.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo relativo allincompetenza territoriale del Tribunale di Livorno: secondo la ricostruzione accusatoria e del Tribunale del riesame, il denaro sarebbe stato ricevuto e 'confezionato' a Cagliari (sede dellattivita della persona indicata come autore del reato presupposto), per cui la competenza territoriale spetta al Tribunale/Procura di Cagliari. Tuttavia la Corte ha precisato che, pur rilevando lincompetenza, deve verificare la sussistenza del fumus e del periculum e, se il provvedimento non presenta vizi di legittimita, ordinare la trasmissione degli atti al giudice competente; se invece il provvedimento e censurabile, annullarlo. Sulla valutazione di merito dei restanti motivi (fumus, provenienza lecita, elemento materiale del riciclaggio e proporzionalita) la Corte ha ritenuto nel complesso infondate le censure: il delitto presupposto e stato individuato con sufficiente tipologia (art. 5 D.Lgs. 74/2000, con relativo accertamento per il 2021), la dedotta provenienza lecita non ha fornito, allo stato, riscontri tali da escludere il fumus, e la Corte ha condiviso lindirizzo giurisprudenziale secondo cui il profitto del reato di riciclaggio puo comprendere lintero ammontare delle somme oggetto delle operazioni dissimulatorie, giustificando il sequestro dellintero importo. Sono state dichiarate inammissibili le doglianze introdotte per la prima volta in cassazione sul periculum in mora. Conseguenza pratica: accertata lincompetenza territoriale del Tribunale di Livorno; disposta (o disporre) la trasmissione degli atti allAutorita giudiziaria competente in Cagliari, salvo che dal controllo di legittimita emerga la necessita di annullare il provvedimento per altri vizi rilevati.

Norme richiamate

  • art. 5 D.Lgs. 74/2000

    Il reato di omessa presentazione della dichiarazione con superamento della soglia d'imposta ha natura di elemento costitutivo; il giudice deve verificare che il delitto presupposto sia almeno astrattamente configurabile per fondare il sequestro legato al riciclaggio

  • art. 11 D.Lgs. 74/2000

    Richiamato quale norma tra le violazioni fiscali indicate nel capo di imputazione come reati presupposto

  • art. 648-bis c.p.

    Norma sul riciclaggio: per il fumus non e richiesta la piena ricostruzione giudiziale del reato presupposto, ma la sua tipologia e la sua configurabilita astratta; va verificato l'elemento della dissimulazione della provenienza delittuosa

  • art. 648-quater c.p.

    Riferito alla confisca per equivalente e alla nozione di prodotto/profitto del reato: la Corte ha ritenuto coerente la valutazione che include quale profitto lintero ammontare delle somme oggetto di operazioni dissimulatorie

  • art. 321 c.p.p.

    Disposizioni sulla convalida del sequestro ed emissione dellautonomo decreto di sequestro preventivo; il GIP ha emesso il decreto impugnabile con riesame

  • art. 324 c.p.p.

    Obbligo di trasmissione al tribunale degli atti a sostegno del decreto impugnato; il tribunale del riesame ha ricevuto verbali e informativa di PG a supporto del sequestro

  • art. 27 c.p.p.

    Regola sulla trasmissione degli atti al giudice competente in caso di incompetenza territoriale, con effetto di inefficacia differita del vincolo salvo verifica del fumus e del periculum

  • art. 9 c.p.p.

    Criterio suppletivo per lindividuazione della competenza territoriale invocato dalla difesa; la Corte ha richiamato limportanza di individuare il luogo di consumazione più pertinente

  • art. 291 c.p.p.

    Principio secondo cui il giudice dellimpugnazione che rilevi lincompetenza deve comunque verificare la sussistenza delle condizioni che legittimano il provvedimento genetico

  • art. 311 c.p.p.

    Regole sui motivi nuovi in cassazione e sulla loro necessaria connessione ai motivi originari; la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi nuovi non collegati (periculum)

  • art. 325 c.p.p.

    Disciplina del ricorso per cassazione contro ordinanze del Tribunale in materia di misure reali, con richiamo allapplicabilita delle norme sugli elementi di impugnazione

Massime di principio

  • Se la ricostruzione accusatoria individua il luogo della ricezione o del primo atto rilevante del riciclaggio in un luogo diverso da quello del sequestro, la competenza territoriale appartiene a quel luogo di consumo e il giudice che ha emesso la misura puo essere dichiarato incompetente
  • Il giudice dellimpugnazione che accerta lincompetenza territoriale deve comunque verificare la sussistenza del fumus e del periculum ai fini della conservazione o della caducazione del vincolo reale e, ove necessario, trasmettere gli atti allAutorita giudiziaria competente
  • Ai fini del fumus per reati di riciclaggio non e richiesta laccertamento giudiziale completo del reato presupposto; e sufficiente che la tipologia del reato presupposto sia almeno astrattamente configurabile sulla base degli elementi acquisiti
  • Nel reato di omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000) il superamento della soglia di punibilita e elemento costitutivo: la sua verifica e rilevante per la configurabilita del reato presupposto
  • La nozione di profitto/prodotto nel contesto del riciclaggio puo comprendere lintero ammontare delle somme oggetto di operazioni dissimulatorie, giustificando il sequestro dellimporto complessivo laddove le operazioni ostacolino lidentificazione della provenienza
  • Motivi di cassazione nuovi devono essere collegati ai motivi originari proposti in sede di riesame; doglianze introdotte per la prima volta in cassazione su profili non trattati in riesame sono, di regola, inammissibili
  • La prova documentale di una presunta provenienza lecita deve essere specifica e fornire riscontri concreti (es. consegne di merci effettive, flussi bancari riconducibili) per prevalere sulle valutazioni del giudice del riesame in ordine al fumus

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.