Cassazione Civile, Ordinanza n. 08442/2026 del 03/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
L'Università aveva emesso un'ordinanza-ingiunzione ex r.d. n. 639/1910 per recuperare euro 24.000,00 oltre accessori, qualificati come prima rata del corrispettivo dovuto in forza di una convenzione di consulenza sottoscritta tra un Dipartimento universitario e la società resistente. La convenzione subordinava la sua efficacia all'aggiudicazione alla committente della gara indetta dal Comune di Napoli; l'Università sosteneva che, essendosi verificata la condizione sospensiva per l'aggiudicazione in ATI, il credito fosse certo, liquido ed esigibile. Nei giudizi di merito l'opposizione della società era stata accolta perché l'ingiunzione era stata ritenuta inutilizzabile, in concreto, per difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, essendo necessaria una compiuta indagine sul rapporto sostanziale e sulla corretta esecuzione della convenzione. Con il ricorso per cassazione l'Università ha denunciato violazione degli artt. 1362 e 1367 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente confermato il rigetto, poiché la condizione contrattuale si sarebbe avverata e il credito sarebbe risultato dovuto in base all'interpretazione della convenzione e al comportamento successivo delle parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la Corte d'appello non aveva risolto la controversia interpretando il contratto nel merito, ma aveva semplicemente confermato che, nel caso concreto, non ricorrevano i presupposti per utilizzare lo speciale procedimento ex r.d. n. 639/1910. Il ricorso, invece, si concentrava sulla corretta interpretazione della convenzione e sulla verificazione della condizione sospensiva, senza confrontarsi con l'argomento decisivo della necessità di un accertamento sostanziale del credito incompatibile con l'ingiunzione fiscale. Conseguentemente, la soccombenza è stata posta a carico della ricorrente con condanna alle spese e declaratoria del presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
r.d. 14 aprile 1910, n. 639
L'ingiunzione fiscale è strumento di accertamento di crediti della P.A. utilizzabile, anche per entrate di diritto privato, solo quando il credito sia certo, liquido ed esigibile e risulti da fonti, fatti e parametri obiettivi e predeterminati; nel giudizio di opposizione il giudice deve pronunciarsi sulla legittimità sostanziale della pretesa nei limiti dell'opposizione proposta.
art. 1362 c.c.
Richiamato dalla ricorrente come criterio ermeneutico della convenzione; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il motivo è inammissibile.
art. 1367 c.c.
Richiamato dalla ricorrente come criterio di conservazione del contratto; la Corte non ne esamina l'applicazione per difetto di pertinenza del motivo rispetto alla ratio decidendi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge denunciata non è scrutinabile perché il motivo non si confronta con la reale motivazione della decisione impugnata.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e coerente con la ratio decidendi; la mancata confutazione dell'argomento decisivo comporta inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussiste il presupposto processuale per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Lo speciale procedimento di ingiunzione ex r.d. n. 639/1910 può essere utilizzato per entrate di diritto privato solo se il credito dell'amministrazione sia già determinato in modo certo, liquido ed esigibile sulla base di elementi obiettivi e predeterminati; se per accertarne l'esistenza o l'ammontare occorre una compiuta indagine sul rapporto sostanziale, il rimedio è inidoneo.
- Nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, il giudice deve verificare non solo la regolarità formale dell'atto, ma anche la legittimità sostanziale della pretesa creditoria nei limiti dell'opposizione proposta; tuttavia un'opposizione fondata solo su vizi formali o sull'asserita mancanza dei presupposti dell'ingiunzione, senza incidere sul merito del credito, non coglie la struttura del giudizio.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura, pur formalmente dedotta come violazione di legge, non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata e si sviluppa su un piano argomentativo diverso o eccentrico rispetto alla motivazione decisiva.
- Ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso è necessario un confronto puntuale con la motivazione decisiva della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle tesi di merito o l'enucleazione di profili non decisivi non soddisfano l'onere di specificità.
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