Sentenza del 27/04/2015 n. 1760 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO AMMINISTRATIVO - CONTRIBUTO UNIFICATO - ONLUS - Esenzione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il TAR Lombardia ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano che aveva accolto il ricorso di L. A. contro la richiesta di pagamento di un contributo unificato di 4.000 euro, dovuto per un ricorso amministrativo relativo all'annullamento di una concessione-contratto per lavori presso la Villa Reale di Monza. Il motivo dell'appello era l'errata interpretazione estensiva dell'art. 27-bis della Tabella B allegata al d.P.R. 642/1972: secondo il TAR, l'esenzione dal bollo prevista per le ONLUS riguarda gli atti amministrativi espressamente indicati e non si estende agli atti processuali o giudiziari, né consente di escludere il contributo unificato nel processo amministrativo.
La decisione
La Corte ha accolto l'appello del TAR Lombardia e ha riformato la sentenza di primo grado, rigettando il ricorso introduttivo di L. A. Ha stabilito che l'art. 27-bis deve essere interpretato restrittivamente, poiché le agevolazioni fiscali sono eccezionali e non possono essere estese per analogia. L'esenzione prevista per le ONLUS riguarda gli atti amministrativi, i documenti, le istanze e i contratti indicati dalla norma, ma non gli atti processuali giudiziari né il contributo unificato dovuto nel processo amministrativo. Le spese di giudizio sono state compensate per l'alterna soccombenza.
Norme richiamate
Art. 27-bis della Tabella B, allegato al d.P.R. 642/1972
atti, documenti, istanze, contratti
La disposizione prevede un'esenzione dal bollo per determinati atti riferibili alle ONLUS, ma il termine "atti" deve essere interpretato restrittivamente e riferito agli atti amministrativi, non agli atti processuali giudiziari.
Art. 119, comma 1, lettere a) e b), d.lgs. 104/2010
È stato richiamato quale fondamento della richiesta di pagamento del contributo unificato relativo al processo amministrativo.
d.P.R. 642/1972, disciplina dell'imposta di bollo
La disciplina delle esenzioni dal bollo, in quanto agevolativa, deve essere applicata secondo un criterio di stretta interpretazione.
Cassazione, sentenza n. 21522/2013
Il termine "atti" ... deve essere interpretato riduttivamente, con riferimento cioè ai soli atti amministrativi e non anche a quelli processuali
La Cassazione ha escluso che l'esenzione prevista dall'art. 27-bis comprenda i ricorsi presentati davanti al giudice amministrativo.
Cassazione, sentenze nn. 17162/2004, 18544/2003, 15216/2002 e 1613/2002
Le agevolazioni fiscali hanno carattere eccezionale e devono essere interpretate restrittivamente, senza integrazioni analogiche o estensive.
Convenzione di Aarhus
È stata invocata dalla parte privata, ma la Corte non ha ritenuto che tale richiamo imponesse un'estensione dell'esenzione dal contributo unificato.
Massime di principio
- Le esenzioni e agevolazioni fiscali, comprese quelle previste per ONLUS e organizzazioni di volontariato, non si estendono per analogia a categorie di atti non espressamente indicate.
- L'esenzione dal bollo per determinati atti amministrativi non implica automaticamente l'esenzione dal contributo unificato o da altri oneri relativi agli atti processuali giudiziari.
- Quando una norma agevolativa utilizza il termine generico "atti" ma elenca documenti e attività di natura amministrativa, il termine deve essere interpretato in senso limitato, salvo un espresso riferimento agli atti giudiziari.
- Prima di sostenere l'illegittimità costituzionale di una norma fiscale, il giudice deve privilegiare, ove possibile, un'interpretazione restrittiva e costituzionalmente conforme.
- In situazioni analoghe, un ente non profit deve verificare separatamente l'esenzione applicabile all'attività amministrativa e quella eventualmente prevista per il processo, senza presumere che la prima ricomprenda automaticamente la seconda.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 27 apr 2015Sentenza del 27/04/2015 n. 47 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
- Sentenza · 27 apr 2015Sentenza del 27/04/2015 n. 73 - Comm. Trib. I grado di Bolzano
- Sentenza · 27 apr 2015Sentenza del 27/04/2015 n. 171 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 27 apr 2015Sentenza del 27/04/2015 n. 776 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 27 apr 2015Sentenza del 27/04/2015 n. 779 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 27 apr 2015Sentenza del 27/04/2015 n. 781 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →