Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 02/02/2023 n. 3238 - Corte di Cassazione

Violazione norme tributarie - artt. 2 ed 11 del D.Lgs., n. 472 del 1997 - principio di personalizzazione della sanzione - applicabilità alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina (1 aprile 1998).

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento e rettifica (Irpeg/Ilor e Iva) relativi agli anni 1992-1993 per operazioni ritenute fittizie (false fatturazioni nella compravendita di capi di bestiame) e contestazione della responsabilità personale dell'amministratore per le sanzioni; dedotta anche carenza di motivazione degli atti, illegittimità della rettifica parziale IVA, vizi probatori e richiesta di applicazione del principio di personalizzazione delle sanzioni (D.Lgs. 472/1997).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. È stata confermata in gran parte la decisione della Commissione Tributaria Regionale: sono legittimi gli accertamenti e le riprese a tassazione basate sulle risultanze della verifica della Guardia di Finanza che riportava la perizia del CTU del P.M.; è stata invece accolta in parte l'eccezione di decadenza dell'Amministrazione con riguardo al disconoscimento del credito IVA relativo al 1991-1992. Inoltre la Corte ha confermato che per le violazioni anteriori al 1 aprile 1998 non si applica il principio di personalizzazione delle sanzioni del D.Lgs. 472/1997 e permane la responsabilità solidale dell'amministratore ai sensi dell'abrogato art. 98 DPR 602/1973; condanna alle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Introduce il principio di personalizzazione delle sanzioni (art.2 e 11) applicabile però solo alle violazioni commesse dopo il 1° aprile 1998 (art.27); l'irrogazione immediata delle sanzioni con l'accertamento è motivata 'per relationem' alla pretesa fiscale (art.17).

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    art. 98, comma 5 (e comma 6), art. 92

    Per le violazioni anteriori al 1° aprile 1998 permane la responsabilità diretta della società e la responsabilità solidale della persona fisica rappresentante per il pagamento delle sanzioni (art.98), con applicazione della disciplina previgente; la responsabilità solidale non è stata eliminata dall'abrogazione successiva.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    L'accertamento parziale IVA è legittimo anche se fondato su una verifica generale e su un processo verbale unico, purché ricorrano i presupposti (segnalazione degli organi e assenza di necessità di indagini aggiuntive); la motivazione per relationem è ammessa.

  • D.P.R. 26 settembre 1973, n. 600

    Richiama i principi in tema di rettifica e motivazione degli avvisi di accertamento; l'Amministrazione può basarsi su presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti per dimostrare l'inesistenza delle operazioni e non è obbligata ad esplicitare ogni valutazione delle osservazioni del contribuente nell'atto impositivo.

  • D.L. 12 settembre 2003, n. 269 (conv. L. 326/2003)

    Norma successiva che (per i casi applicabili) ha previsto diversa disciplina di responsabilità (responsabilità esclusiva della persona giuridica) ma applicabile solo per violazioni non ancora contestate alla data di entrata in vigore; non rilevante nel caso di specie.

  • Costituzione Italiana

    Richiede motivazione sufficiente degli atti giudiziari e il rispetto della ragionevole durata del processo; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione della CTR per il controllo di legittimità.

Massime di principio

  • Il principio di personalizzazione delle sanzioni previsto dal D.Lgs. 472/1997 (responsabilità diretta della persona fisica e solidarietà a carico dell'ente) si applica solo alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore della norma (1 aprile 1998). Per il periodo anteriore permane la responsabilità diretta dell'ente e la solidarietà del rappresentante ai sensi del previgente DPR 602/1973.
  • Un avviso di rettifica parziale IVA può essere legittimo anche se fondato su una verifica generale riportata in un unico processo-verbale della Guardia di Finanza che richiami una perizia del PM, purché emergano elementi indiziari gravi, precisi e concordanti a sostegno dell'accertamento.
  • La motivazione 'per relationem' (rinvio al p.v.c. della polizia tributaria o alla perizia del CTU del P.M.) è ammessa e non invalida l'atto impositivo quando l'Ufficio manifesta di condividere le conclusioni altrui; non è obbligato a riprodurre e confutare tutte le osservazioni della parte nell'atto impositivo.
  • In tema di operazioni oggettivamente inesistenti l'onere di iniziale prova (anche indiziaria) grava sull'Amministrazione: deve indicare elementi, anche indiziari, seri e coordinati; una volta raggiunto tale livello probatorio, l'onere si sposta sul contribuente che deve fornire elementi concreti per dimostrare l'effettiva esistenza dell'operazione.
  • Le decisioni di merito che valutano la gravità, precisione e concordanza degli indizi e la sufficienza della prova contraria prodotta dal contribuente sono tipicamente difficilmente sindacabili in Cassazione salvo che emergano errori di diritto o palesi vizi logico-giuridici.
  • La morte dell'appellante non determina l'interruzione del giudizio di cassazione e non consente automaticamente l'ingresso degli eredi nel procedimento di legittimità; questioni relative all'esecutività o all'eventuale trasferimento di sanzioni devono essere dedotte in sede esecutiva o concorsuale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.