Sentenza del 02/02/2023 n. 60 - Corte di Giustizia UE
Aiuti di Stato - Regime spagnolo di tax lease - Beneficiari Cause C-649/20 - C-658/20 - C-662/20.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Contenzioso relativo al regime spagnolo di 'tax lease' applicato a contratti di leasing finanziario per l'acquisto di navi: la Commissione aveva ritenuto che il combinato disposto di norme fiscali e di una procedura di autorizzazione preventiva dell'ammortamento anticipato costituisse aiuto di Stato selettivo (favorendo GIE e investitori e trasferendo parte del vantaggio alle compagnie di navigazione), ordinandone la cessazione e il recupero. I ricorrenti hanno impugnato la decisione sostenendo, tra l'altro, errori di diritto sulla qualificazione della misura come selettiva (metodo di analisi), sull'esistenza e portata del potere discrezionale dell'amministrazione fiscale, sull'identificazione dei beneficiari effettivi e sulle conseguenze in termini di recupero, nonché violazioni dei principi di legittimo affidamento e certezza del diritto.
La decisione
La Corte di giustizia ha in massima parte rigettato le impugnazioni ma ha annullato parzialmente la sentenza del Tribunale e ha censurato alcune parti della decisione della Commissione: la Corte ha confermato che il regime spagnolo di tax lease è selettivo in ragione dell'ampio potere discrezionale conferito all'amministrazione fiscale nell'autorizzazione dell'ammortamento anticipato (quindi la selettività è stata riconosciuta), ha respinto le doglianze relative al mancato uso del metodo in tre fasi (tale metodo non è pertinente per misure con concessione discrezionale), e ha rigettato i motivi fondati su legittimo affidamento e certezza del diritto salvo per un errore della Commissione nell'individuazione dei beneficiari. In particolare, la Corte ha ritenuto che la Commissione abbia erroneamente designato esclusivamente i GIE e i loro investitori come soli beneficiari e, conseguentemente, ha annullato le parti della decisione 2014/200/UE che imponevano il recupero integrale soltanto presso quegli investitori. Per il resto la decisione Commissione è stata sostanzialmente confermata. La ripartizione delle spese è stata disposta: gli appellanti principali devono sostenere tre quarti delle spese della Commissione, che sopporta il restante quarto; Decal España sostiene le proprie spese.
Norme richiamate
TFUE, art. 107, par. 1
Definisce la nozione di aiuto di Stato: occorre che lo Stato favorisce talune imprese o produzioni; la Corte richiede che la misura favorisca imprese in situazione comparabile tenuto conto dell'obiettivo perseguito.
TFUE, art. 108, par. 2 e 3
Poteri della Commissione di avviare indagini sugli aiuti e di declarare l'illegittimità / incompatibilità con il mercato interno, con ordine di cessazione e recupero.
Real Decreto Legislativo 4/2004 (TRLIS)
art. 115(6), art. 115(11), art. 48(4), art. 124-128, art. 125(2)
Norme nazionali sul trattamento fiscale (ammortamento anticipato, regime di imposta sul tonnellaggio, trattamento delle plusvalenze). Art.115(11) e correlati disciplinano l'autorizzazione preventiva per l'ammortamento anticipato: la loro formulazione vaga può conferire un ampio potere discrezionale all'amministrazione fiscale.
Real Decreto 1777/2004 (RIS)
Regolamento che precisa la procedura di autorizzazione (art.49 consente richiesta di documentazione e una valutazione non dettagliatamente vincolata), elemento rilevante ai fini della valutazione del potere discrezionale e della possibile selettività.
Decisione Commissione 2014/200/UE (C(2011)4494) - decisione controversa
Decisione che qualificava il regime spagnolo di tax lease come aiuto di Stato incompatibile e ordinava recupero: parte di questa decisione è stata confermata (selettività), ma la Corte ha annullato la parte che designava esclusivamente i GIE e i loro investitori come beneficiari e l'ordine di recupero integrale solo nei loro confronti.
Decisione Commissione 2002 relativa al regime di imposta sul tonnellaggio
Autorizzazione precedente del regime di tonnellaggio che la Commissione e gli Stati membri avevano invocato: la Corte ha considerato che tale precedente non creava di per sé un legittimo affidamento che giustificasse l'esclusione di recupero nei confronti dei beneficiari identificati dalla Commissione.
Decisione sui GIE fiscali francesi (2007/256/CE)
Decisione ritenuta dalla Corte idonea a porre fine all'incertezza giuridica preesistente relativa a sistemi analoghi: dopo la sua pubblicazione un operatore prudente avrebbe dovuto considerare possibile la qualificazione come aiuto di Stato.
Massime di principio
- Una misura fiscale che è concessa in forza di una procedura autorizzativa che conferisce all'amministrazione pubblica un ampio potere discrezionale può essere considerata selettiva anche se formalmente di apparente portata generale: la selettività si valuta ex ante in base al testo normativo e alla portata del potere discrezionale.
- Il metodo di analisi in tre fasi (individuazione del regime tributario comune, verifica della deroga/selettività, giustificazione in ragione della natura/struttura del sistema fiscale) è pensato per individuare selettività 'nascosta' in misure formalmente generali; non è necessariamente applicabile quando la concessione del vantaggio dipende da un potere discrezionale dell'amministrazione.
- Per dichiarare una misura selettiva per via del potere discrezionale non è sempre necessario dimostrare che tale potere sia stato effettivamente esercitato in modo discriminatorio (selettività de iure può essere sufficiente) — conta l'ampiezza del potere conferito dalla normativa e la vaghezza dei criteri.
- Nell'individuazione dei beneficiari effettivi di un aiuto occorre guardare alla realtà economica e agli effetti concreti: se il vantaggio fiscale è destinato per contratto o per struttura economica a essere trasferito a terzi, tali terzi possono rientrare nella valutazione dei beneficiari e nella determinazione degli obblighi di recupero.
- I principi di legittimo affidamento e certezza del diritto possono ostare al recupero solo in casi eccezionali con assicurazioni precise, incondizionate e concordanti; prassi o decisioni non riferite espressamente al caso concreto raramente bastano a fondare un affidamento opponibile.
- L'obiettivo del recupero è ripristinare la situazione di mercato precedente all'aiuto: pertanto il recupero deve essere rivolto a chi ha effettivamente tratto vantaggio, tenendo conto di vincoli contrattuali e della distribuzione economica del vantaggio.
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