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Sentenza

Sentenza del 02/02/2023 n. 60 - Corte di Giustizia UE

Aiuti di Stato - Regime spagnolo di tax lease - Beneficiari Cause C-649/20 - C-658/20 - C-662/20.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Contenzioso relativo al regime spagnolo di 'tax lease' applicato a contratti di leasing finanziario per l'acquisto di navi: la Commissione aveva ritenuto che il combinato disposto di norme fiscali e di una procedura di autorizzazione preventiva dell'ammortamento anticipato costituisse aiuto di Stato selettivo (favorendo GIE e investitori e trasferendo parte del vantaggio alle compagnie di navigazione), ordinandone la cessazione e il recupero. I ricorrenti hanno impugnato la decisione sostenendo, tra l'altro, errori di diritto sulla qualificazione della misura come selettiva (metodo di analisi), sull'esistenza e portata del potere discrezionale dell'amministrazione fiscale, sull'identificazione dei beneficiari effettivi e sulle conseguenze in termini di recupero, nonché violazioni dei principi di legittimo affidamento e certezza del diritto.

La decisione

La Corte di giustizia ha in massima parte rigettato le impugnazioni ma ha annullato parzialmente la sentenza del Tribunale e ha censurato alcune parti della decisione della Commissione: la Corte ha confermato che il regime spagnolo di tax lease è selettivo in ragione dell'ampio potere discrezionale conferito all'amministrazione fiscale nell'autorizzazione dell'ammortamento anticipato (quindi la selettività è stata riconosciuta), ha respinto le doglianze relative al mancato uso del metodo in tre fasi (tale metodo non è pertinente per misure con concessione discrezionale), e ha rigettato i motivi fondati su legittimo affidamento e certezza del diritto salvo per un errore della Commissione nell'individuazione dei beneficiari. In particolare, la Corte ha ritenuto che la Commissione abbia erroneamente designato esclusivamente i GIE e i loro investitori come soli beneficiari e, conseguentemente, ha annullato le parti della decisione 2014/200/UE che imponevano il recupero integrale soltanto presso quegli investitori. Per il resto la decisione Commissione è stata sostanzialmente confermata. La ripartizione delle spese è stata disposta: gli appellanti principali devono sostenere tre quarti delle spese della Commissione, che sopporta il restante quarto; Decal España sostiene le proprie spese.

Norme richiamate

  • TFUE, art. 107, par. 1

    Definisce la nozione di aiuto di Stato: occorre che lo Stato favorisce talune imprese o produzioni; la Corte richiede che la misura favorisca imprese in situazione comparabile tenuto conto dell'obiettivo perseguito.

  • TFUE, art. 108, par. 2 e 3

    Poteri della Commissione di avviare indagini sugli aiuti e di declarare l'illegittimità / incompatibilità con il mercato interno, con ordine di cessazione e recupero.

  • Real Decreto Legislativo 4/2004 (TRLIS)

    art. 115(6), art. 115(11), art. 48(4), art. 124-128, art. 125(2)

    Norme nazionali sul trattamento fiscale (ammortamento anticipato, regime di imposta sul tonnellaggio, trattamento delle plusvalenze). Art.115(11) e correlati disciplinano l'autorizzazione preventiva per l'ammortamento anticipato: la loro formulazione vaga può conferire un ampio potere discrezionale all'amministrazione fiscale.

  • Real Decreto 1777/2004 (RIS)

    Regolamento che precisa la procedura di autorizzazione (art.49 consente richiesta di documentazione e una valutazione non dettagliatamente vincolata), elemento rilevante ai fini della valutazione del potere discrezionale e della possibile selettività.

  • Decisione Commissione 2014/200/UE (C(2011)4494) - decisione controversa

    Decisione che qualificava il regime spagnolo di tax lease come aiuto di Stato incompatibile e ordinava recupero: parte di questa decisione è stata confermata (selettività), ma la Corte ha annullato la parte che designava esclusivamente i GIE e i loro investitori come beneficiari e l'ordine di recupero integrale solo nei loro confronti.

  • Decisione Commissione 2002 relativa al regime di imposta sul tonnellaggio

    Autorizzazione precedente del regime di tonnellaggio che la Commissione e gli Stati membri avevano invocato: la Corte ha considerato che tale precedente non creava di per sé un legittimo affidamento che giustificasse l'esclusione di recupero nei confronti dei beneficiari identificati dalla Commissione.

  • Decisione sui GIE fiscali francesi (2007/256/CE)

    Decisione ritenuta dalla Corte idonea a porre fine all'incertezza giuridica preesistente relativa a sistemi analoghi: dopo la sua pubblicazione un operatore prudente avrebbe dovuto considerare possibile la qualificazione come aiuto di Stato.

Massime di principio

  • Una misura fiscale che è concessa in forza di una procedura autorizzativa che conferisce all'amministrazione pubblica un ampio potere discrezionale può essere considerata selettiva anche se formalmente di apparente portata generale: la selettività si valuta ex ante in base al testo normativo e alla portata del potere discrezionale.
  • Il metodo di analisi in tre fasi (individuazione del regime tributario comune, verifica della deroga/selettività, giustificazione in ragione della natura/struttura del sistema fiscale) è pensato per individuare selettività 'nascosta' in misure formalmente generali; non è necessariamente applicabile quando la concessione del vantaggio dipende da un potere discrezionale dell'amministrazione.
  • Per dichiarare una misura selettiva per via del potere discrezionale non è sempre necessario dimostrare che tale potere sia stato effettivamente esercitato in modo discriminatorio (selettività de iure può essere sufficiente) — conta l'ampiezza del potere conferito dalla normativa e la vaghezza dei criteri.
  • Nell'individuazione dei beneficiari effettivi di un aiuto occorre guardare alla realtà economica e agli effetti concreti: se il vantaggio fiscale è destinato per contratto o per struttura economica a essere trasferito a terzi, tali terzi possono rientrare nella valutazione dei beneficiari e nella determinazione degli obblighi di recupero.
  • I principi di legittimo affidamento e certezza del diritto possono ostare al recupero solo in casi eccezionali con assicurazioni precise, incondizionate e concordanti; prassi o decisioni non riferite espressamente al caso concreto raramente bastano a fondare un affidamento opponibile.
  • L'obiettivo del recupero è ripristinare la situazione di mercato precedente all'aiuto: pertanto il recupero deve essere rivolto a chi ha effettivamente tratto vantaggio, tenendo conto di vincoli contrattuali e della distribuzione economica del vantaggio.

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