Sentenza del 02/02/2023 n. 3218 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia contestava la fittizietà di una fattura passiva emessa da L.G.L. Srl relativa al 2008 (operazione oggettivamente inesistente) sulla base di un processo verbale di constatazione che descriveva la sostanziale inattività della cedente, i ripetuti passaggi della stessa merce tra società riconducibili allo stesso soggetto (C.C.), l'assenza di strutture e pagamenti alla data dell'accesso e i rapporti commerciali limitati tra le stesse società. In primo grado il ricorso della società era stato dichiarato inammissibile per tardività; in appello la CTR aveva ritenuto tempestiva l'impugnazione (tenendo conto del maggior termine per la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione) e, sul merito, aveva escluso la fittizietà valorizzando il parziale pagamento di un acconto e il fatto che la società non avesse conseguito vantaggio fiscale (avendo contabilizzato e tassato la successiva vendita). L'Agenzia ha impugnato la sentenza per cassazione sostenendo che la CTR ha omesso di esaminare e valutare gli elementi presuntivi decisivi (PVC e circostanze indizianti) e ha attribuito un rilievo errato e decisivo ad un elemento formale (il pagamento parziale), non idoneo a superare le presunzioni di inesistenza; inoltre ha censurato l'errata applicazione del principio sul presunto divieto di doppia imposizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo fondati i tre motivi: (1) vizio di motivazione per omesso esame di fatti storici decisivi riguardanti l'inesistenza della società emittente e i collegamenti tra le società; (2) errata valutazione della prova contraria costituita dal pagamento parziale, che non è di per sé idonea a superare le prove indiziarie di inesistenza; (3) errata interpretazione circa la sussistenza di una illegittima doppia imposizione — la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'emissione della fattura per operazioni oggettivamente inesistenti esclude il diritto alla detrazione IVA e che la deduzione del costo inesistente genera un indebito vantaggio fiscale. Pertanto la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione regionale (sez. staccata di Salerno) in diversa composizione per nuovo esame, anche sulle spese di lite.
Norme richiamate
D.L. n. 119 del 2018, art. 6
La semplice dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata non ha effetto se non è accompagnata dalla domanda formale di definizione e dalla prova del pagamento; pertanto non sospende né incide sul giudizio in assenza degli atti richiesti.
Codice di procedura civile
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
Base delle censure in cassazione: vizio di motivazione per omesso esame di fatti decisivi (n.5) e violazione di norme di diritto (n.3). La Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità in tema di motivazione e i casi in cui è consentito considerare l'omesso esame di fatti storici decisivi.
D.P.R. n. 633 del 1972
Art. 19: l'emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti esclude il diritto alla detrazione IVA per il cessionario. Art. 54: (richiamato nei motivi) norme sul contrasto e controlli fiscali connesse alla valutazione delle operazioni.
D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
Le norme sul reddito d'impresa sono richiamate per affermare che la deduzione di costi riconducibili a operazioni inesistenti determina un indebito vantaggio fiscale e la rettifica della base imponibile; non si può invocare il divieto di doppia imposizione per contrastare tali rettifiche.
D.P.R. n. 600 del 1973
art. 39, comma 1, lett. d)
Richiamato tra le norme evocate in tema di accertamento: disciplina gli accertamenti e gli elementi indiziari utili per il recupero fiscale.
Codice civile
Regole sul riparto dell'onere della prova (art. 2697) e valore probatorio dei documenti (art. 2729): la Corte segnala che l'amministrazione può utilizzare prove indiziarie e il contribuente deve fornire la prova contraria dell'effettività dell'operazione.
Codice di procedura civile
Norme sulla valutazione delle prove: il giudice del merito valuta l'efficacia degli indizi singoli e nella loro combinazione, ma deve motivare anche sul fatto storico decisivo se dedotto dalle parti.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione contesta l'inesistenza oggettiva di un'operazione può validamente fondarsi su elementi indiziari (PVC, assenza di struttura/attività, collegamenti societari, ripetuti passaggi di merce) e ha l'onere di rappresentare questi elementi; il contribuente dovrà dimostrare l'effettiva esecuzione dell'operazione.
- Il pagamento, la tenuta formale delle scritture e la mera esibizione della fattura non sono di per sé prova risolutiva dell'effettiva prestazione: possono essere meri elementi formali e non superano automaticamente indizi gravi, precisi e concordanti di inesistenza.
- Il giudice di merito deve esaminare e motivare specificamente su fatti storici decisivi allegati dalle parti; l'omesso esame di tali fatti rilevanti è vizio di motivazione che legittima la cassazione e il rinvio per nuovo esame.
- L'emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti impedisce al cessionario il diritto alla detrazione IVA (art. 19 DPR 633/1972) e la deduzione dei relativi costi ai fini redditi determina un indebito vantaggio che l'Amministrazione può rettificare: la prospettazione di una 'doppia imposizione' per giustificare l'operatività dell'atto non è corretta.
- La dichiarazione di adesione a strumenti agevolativi (es. definizione di cui al D.L. 119/2018) non produce effetti nel processo se non è seguita dagli atti formali e dai pagamenti richiesti; non sospende automaticamente il procedimento.
- In contenziosi tributari il corretto approccio è la valutazione complessiva degli indizi (sia analitica che sintetica): il singolo elemento favorevole al contribuente deve essere ponderato nel quadro probatorio totale, ma non può essere assunto a prova decisiva se contrastato da elementi presuntivi gravi e concordanti.
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