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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 765 del 18/12/2025

Provvedimento del 18 dicembre 2025

Garante Privacy765

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esamina un reclamo contro Google LLC relativo alla deindicizzazione di 87 URL rinvenibili associando il nome del reclamante e quello del defunto congiunto a vicende giudiziarie e misure di prevenzione patrimoniale. Una parte dei risultati viene già rimossa o esclusa dalle versioni europee del motore di ricerca da Google; per altri URL il Garante valuta il bilanciamento tra diritto all’oblio e diritto all’informazione, ordinando la rimozione di alcuni risultati aggiornati/obsoleti e respingendo le richieste residu e quelle relative alle versioni extraeuropee.

Google LLC: reclamo per deindicizzazione di URL associati al nome del reclamante e del de cuius, con ordine di rimozione di alcuni risultati europei e diniego per altri

Google LLC - deindicizzazione di risultati di ricerca associati al reclamante e al de cuius

Il Garante per la protezione dei dati personali decide su un reclamo ex art. 77 GDPR proposto contro Google LLC da un interessato che chiede la rimozione dai risultati di ricerca europei ed extraeuropei di numerosi URL associati al proprio nominativo e a quello di un congiunto deceduto. Il procedimento riguarda contenuti giornalistici relativi a vicende giudiziarie, misure di prevenzione patrimoniale, sequestri e successivi sviluppi processuali.

Fatti e svolgimento del procedimento

Il reclamante lamenta che gli URL rinviino a notizie datate, incomplete o superate, idonee a arrecare pregiudizio alla sua immagine e alla memoria del defunto. Sostiene che, per il de cuius, sussistano i presupposti del diritto all’oblio in ragione dell’assoluzione da parte della Corte di appello nel 2004 e del decesso avvenuto nel 2009; per sé, evidenzia la revoca del sequestro dei beni disposta dal Tribunale nel 2018 e l’assenza di condanne o responsabilità accertate.

Google, nel corso del contraddittorio, comunica inizialmente di aver già bloccato molti URL dalle versioni europee dei risultati di ricerca o di aver adottato misure manuali per impedirne il posizionamento, nei casi di pagine non più disponibili. Per altri URL nega la deindicizzazione, ritenendo le notizie ancora attuali, complete e inserite in una ricostruzione giornalistica fedele della vicenda giudiziaria.

Quadro normativo richiamato

Il Garante richiama:

  • l’art. 3, par. 1, GDPR, per l’applicabilità del Regolamento al trattamento svolto da Google in ambito europeo;
  • l’art. 55, par. 1, GDPR, per la competenza dell’Autorità;
  • gli artt. 17 e 21, par. 1, GDPR, in tema di diritto alla cancellazione e di opposizione;
  • le Linee guida WP29 14/EN WP 225 e le Linee guida EDPB n. 5/2019 per i criteri di valutazione del diritto all’oblio nei motori di ricerca;
  • l’art. 2-terdecies del Codice privacy, per l’esercizio dei diritti relativi ai dati delle persone decedute.

Valutazione sul reclamo proposto dal reclamante

Per gli URL 6, 9, 31, 36, 37, 52, 60, 79, 80 e 85 il reclamo è ritenuto fondato. Il Garante osserva che tali risultati rinviano a articoli pubblicati tra il 2018 e il 2022 su una vicenda complessa, ma la posizione del reclamante si è definita nel 2018 con il dissequestro dei beni e non risultano condanne né attribuzioni di responsabilità a suo carico. In questo bilanciamento, la persistenza della reperibilità non è più necessaria per l’informazione degli utenti e prevale la riservatezza del singolo.

Sono invece considerati infondati i motivi relativi agli URL 45 e 83, poiché tali pagine contengono informazioni recenti sulla sua attività imprenditoriale e sulla storia di una società a lui collegata, rispetto alle quali permane un interesse pubblico alla conoscibilità.

Il Garante dispone quindi nei confronti di Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR, la rimozione degli URL 6, 9, 31, 36, 37, 52, 60, 79, 80 e 85 dai risultati di ricerca europei associati al nominativo del reclamante e al soprannome con cui è conosciuto, entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento.

Valutazione della domanda proposta per conto del de cuius

Per il defunto congiunto, il Garante accoglie il reclamo per gli URL 9, 36, 37, 52, 60, 79 e 80. La vicenda del de cuius è descritta come oggetto di una lunga sequenza di decisioni penali e di prevenzione patrimoniale: condanna del 2000, parziale riforma nel 2004, ulteriore revisione nel 2020 con annullamento della condanna per riciclaggio, dissequestri dei beni nel 2018 e nel 2022, e ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo.

Secondo il Garante, i risultati indicati come fondati non contengono aggiornamenti sufficienti e riportano notizie ormai obsolete, mentre gli sviluppi della vicenda, nel loro complesso, sono tali da mantenere ancora un interesse pubblico alla conoscibilità. Di conseguenza, viene ordinata a Google la rimozione dei predetti URL dai risultati di ricerca europei associati al nominativo del de cuius, entro 20 giorni.

Restano invece non accoglibili, per il de cuius, gli URL 6, 31, 45, 83 e 85, perché contengono notizie recenti e aggiornate o, nel caso della pagina di Wikipedia, informazioni di pubblico interesse sulla società e sul ruolo del defunto al suo interno.

Richiesta di global delisting

L’istanza di estensione della rimozione alle versioni extraeuropee del motore di ricerca viene respinta. Il Garante richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia UE e della Corte di cassazione, secondo cui non esiste un obbligo generalizzato di rimozione globale; nel caso concreto non sono stati rappresentati elementi sufficienti a dimostrare un pregiudizio concreto tale da giustificare un ordine di delisting mondiale.

Prescrizioni finali e profili sanzionatori

Il provvedimento prevede che Google LLC comunichi entro 30 giorni le iniziative intraprese per l’esecuzione. Viene inoltre disposta l’annotazione nel registro interno dell’Autorità delle misure adottate, precisando espressamente che tale annotazione non assume valore di precedente rilevante ai fini dell’art. 83, par. 2, lett. c), GDPR in eventuali futuri procedimenti contro il medesimo titolare.

Il Garante richiama anche l’art. 83, par. 5, lett. e), GDPR per l’eventuale inosservanza dell’ordine, nonché l’art. 157 del Codice privacy in ordine alla richiesta di riscontro sulle iniziative attuate. È infine indicata la possibilità di opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di cui all’art. 78 GDPR e alla normativa processuale richiamata.

Punti principali

Oggetto del reclamo e contesto fattuale

Il reclamante chiede, anche quale erede del defunto congiunto, la rimozione dai risultati di ricerca di Google di 87 URL associati al proprio nominativo e a quello del de cuius. I contenuti riguardano articoli giornalistici su vicende giudiziarie connesse a criminalità organizzata, misure di sequestro/confisca e successivi sviluppi giudiziari, ritenuti dal reclamante obsoleti, inesatti o non più pertinenti.

Posizioni di Google LLC nel corso del procedimento

Google comunica di aver già bloccato molti URL dalle versioni europee dei risultati di ricerca, oppure di aver adottato misure manuali per impedire il posizionamento di pagine non più disponibili. Per altri URL sostiene invece la persistenza di un interesse pubblico, evidenziando che alcuni articoli sono recenti, aggiornati e riferiti all’evoluzione della vicenda giudiziaria del reclamante e del de cuius.

Valutazione sul diritto all’oblio del reclamante

Il Garante ritiene fondato il reclamo per gli URL 6, 9, 31, 36, 37, 52, 60, 79, 80 e 85, ordinandone la rimozione dai risultati europei associati al nominativo del reclamante e al soprannome con cui è conosciuto. La decisione si basa sul fatto che il reclamante non risulta destinatario di condanne, che la sua posizione si è definita nel 2018 con la revoca del sequestro, e che alcuni risultati riportano informazioni giudiziarie non più strettamente necessarie alla conoscibilità pubblica. Sono invece ritenuti leciti, per la prevalente attualità e rilevanza informativa, gli URL 45 e 83.

Valutazione sulla richiesta presentata per il de cuius

Per il defunto congiunto, il Garante accoglie la richiesta limitatamente agli URL 9, 36, 37, 52, 60, 79 e 80, ordinandone la rimozione dai risultati europei. Sono invece ritenuti ancora accessibili gli URL 6, 31, 45, 83 e 85, perché contengono notizie recenti e aggiornate sull’evoluzione della vicenda, ritenute di persistente interesse pubblico. Il provvedimento richiama anche l’art. 2-terdecies del Codice privacy sulla tutela dei diritti relativi ai dati di persone decedute.

Rifiuto dell’estensione alle versioni extraeuropee

Il Garante respinge la richiesta di estendere la rimozione alle versioni extraeuropee del motore di ricerca. Richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia UE e della Cassazione, secondo cui non sussiste un obbligo generalizzato di deindicizzazione globale; nel caso concreto non è stato dimostrato un pregiudizio specifico tale da giustificare un ordine di global delisting.

Adempimenti, annotazione interna e rimedi

Google deve comunicare entro trenta giorni le iniziative adottate per dare esecuzione al provvedimento. Il Garante dispone l’annotazione nel registro interno delle misure adottate, precisando però che tale annotazione non vale come precedente ai fini dell’art. 83, par. 2, lett. c), GDPR. È inoltre indicata la possibilità di opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.

Come è indicizzato

Materiediritti dell'interessatooblio e deindicizzazionemotori di ricercadati giudiziariprivacy post mortemtrasferimenti extra-ue

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