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Circolare

Circolare numero 31 del 1-2-2002

A seguito delle recenti sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione deve ritenersiormai consolidato l’orientamento giurisprudenziale che considera ammissibili le domande di costituzione di rendita vitalizia a favore dei coadiuvanti e coadiutori di imprese artigiane e commerciali. Al fine di conformare l’azione dell’Istituto al predetto orientamento si forniscono i chiarimenti che seguono.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare recepisce l’orientamento della Corte Costituzionale e della Cassazione in materia di rendita vitalizia ex art. 13 della legge n. 1338/1962, estendendone l’applicazione ai familiari coadiuvanti e collaboratori di imprese artigiane e commerciali. Vengono chiariti presupposti, soggetti legittimati alla domanda, criteri probatori per dimostrare esistenza e durata del rapporto e rinvio alla disciplina già prevista per i lavoratori dipendenti per gli aspetti non espressamente regolati. Si dispone inoltre che i principi indicati valgano anche per le istanze già presentate e per i ricorsi pendenti.

Costituzione della rendita vitalizia reversibile per collaboratori e coadiuvanti di imprese artigiane e commerciali

Costituzione della rendita vitalizia per collaboratori e coadiuvanti di imprese artigiane e commerciali

La circolare interviene sull’applicazione dell’art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, alla luce degli orientamenti consolidati della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione. L’obiettivo è estendere in via operativa la possibilità di costituire la rendita vitalizia anche ai familiari coadiuvanti e collaboratori di imprese artigiane e commerciali, per sanare omissioni contributive ormai prescritte nell’assicurazione I.V.S.

Quadro giurisprudenziale e indirizzo dell’Istituto

La circolare richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 12-19 gennaio 1995, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 della legge n. 1338/1962 nella parte in cui non contempla espressamente la rendita vitalizia reversibile a favore dei familiari coadiuvanti di imprese artigiane. La Corte ha ritenuto che la norma sia comunque idonea a garantire un trattamento sostitutivo della prestazione previdenziale venuta meno per omissioni contributive "irrimediabilmente consumate" per prescrizione. Viene inoltre richiamata l’ordinanza n. 21/01 della Corte Costituzionale e la giurisprudenza di legittimità che ha riconosciuto il diritto alla rendita in favore dei collaboratori delle imprese familiari, tra cui Cass. n. 8112 e n. 8250 del 1999 e n. 14393 del 2000. Sulla base di tali precedenti, l’Istituto dispone di conformare con effetto immediato la propria attività al relativo orientamento.

Presupposti della rendita vitalizia

La costituzione della rendita vitalizia ha la funzione di rimediare a omissioni contributive nell’assicurazione obbligatoria I.V.S. quando il credito contributivo sia ormai prescritto. Il presupposto è dunque l’inadempimento dell’obbligo contributivo da parte del soggetto tenuto al versamento. La circolare precisa che la facoltà di costituire la rendita può essere riconosciuta esclusivamente a favore dei collaboratori e dei coadiuvanti, non anche al titolare dell’impresa artigiana o commerciale per i contributi da lui stesso omessi. Ciò in quanto non è assimilabile la posizione del titolare che omette i propri contributi a quella del lavoratore dipendente o del coadiuvante, il quale perde il diritto a prestazioni previdenziali per effetto dell’omissione contributiva di un diverso soggetto.

Soggetti legittimati a presentare la domanda

Ai fini dell’art. 13 della legge n. 1338/1962, la legittimazione principale alla richiesta spetta al datore di lavoro e, nelle fattispecie considerate, al titolare dell’impresa. Solo se il titolare non voglia o non possa esercitare tale facoltà, il coadiuvante o il coadiutore può sostituirsi ad esso, fermo restando il diritto al risarcimento del danno. La facoltà è riconosciuta anche ai superstiti del lavoratore. La circolare quindi distingue tra il soggetto obbligato al versamento, il soggetto protetto dall’istituto e il soggetto eventualmente surrogabile nella presentazione della domanda.

Regime probatorio: esistenza e durata del rapporto

L’estensione dell’istituto ai familiari coadiutori e coadiuvanti comporta l’applicazione del regime probatorio previsto per i lavoratori dipendenti. L’accoglimento della domanda è subordinato alla produzione di documenti di data certa che dimostrino l’esistenza del rapporto; la durata del rapporto può essere invece provata anche con altri mezzi, compresa la prova testimoniale. La circolare richiama, per le caratteristiche della prova documentale e testimoniale, i chiarimenti già contenuti nella circolare n. 183 del 30 luglio 1990, integrata alla luce del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dalla circolare n. 12 del 10 gennaio 2002.

Documenti idonei nei rapporti di impresa familiare

La circolare evidenzia che le prove tipiche del rapporto di lavoro dipendente, come lettere di assunzione e licenziamento, buste paga, libretti di lavoro, estratti dei libri paga e matricola, non sono normalmente configurabili nei rapporti tra collaboratori familiari e titolari di imprese artigiane o commerciali. In tali casi, l’esistenza del rapporto può essere dimostrata mediante:

  • atto costitutivo dell’impresa familiare e dichiarazione dei redditi di partecipazione;
  • attestazioni delle Commissioni provinciali da cui risulti l’iscrizione del familiare ai fini dell’assicurazione IVS;
  • attestazioni dell’Ispettorato del lavoro;
  • risultanze degli archivi dell’Istituto relative alla sussistenza del rapporto assicurativo, anche se prive di accredito contributivo;
  • documentazione analoga idonea a provare il rapporto.

Prova del rapporto di parentela o affinità

Poiché l’obbligo assicurativo presuppone l’esistenza di un rapporto di parentela o affinità tra titolare dell’impresa e collaboratore, la circolare precisa che, in mancanza di tale requisito, non può configurarsi alcun obbligo assicurativo. Per dimostrare tale rapporto è sufficiente l’autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.

Rinvio alla disciplina dei lavoratori dipendenti e applicazione alle domande pendenti

Per modulistica, determinazione degli oneri di costituzione, modalità e termini di pagamento, nonché per ogni altro aspetto non disciplinato espressamente, la circolare rinvia alle direttive già impartite in materia di rendita vitalizia a favore dei lavoratori dipendenti. Le sedi devono inoltre definire secondo i principi indicati anche le domande già presentate dagli interessati, comprese quelle per le quali pende ricorso giudiziario. La Direzione generale curerà la richiesta di integrazione dell’istruttoria dei ricorsi amministrativi già trasmessi ai competenti Comitati.

Punti principali

Orientamento giurisprudenziale e adeguamento dell’Istituto

La circolare richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 12-19 gennaio 1995, che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 della legge n. 1338/1962 nella parte in cui non prevede espressamente la rendita vitalizia reversibile per i familiari coadiuvanti di imprese artigiane. Richiama inoltre l’ordinanza n. 21/01 della Corte Costituzionale e alcune pronunce della Corte di Cassazione che hanno riconosciuto il diritto alla costituzione della rendita per i collaboratori di imprese familiari. Sulla base di tale orientamento, l’Istituto decide di conformare con effetto immediato la propria azione.

Presupposti e finalità della rendita vitalizia

La rendita vitalizia ha la funzione di sanare omissioni contributive nell’assicurazione I.V.S. che siano ormai prescritte, costituendo un trattamento sostitutivo della tutela previdenziale non più recuperabile per intervenuta prescrizione. Il presupposto è quindi l’inadempimento di un obbligo contributivo da parte del soggetto tenuto al versamento. La facoltà è riconosciuta ai collaboratori e coadiuvanti, non al titolare dell’impresa artigiana o commerciale per i propri contributi omessi, poiché la sua posizione non è assimilabile a quella del lavoratore dipendente o del collaboratore che subisce l’omissione di un diverso soggetto.

Soggetti legittimati a richiedere la costituzione

Ai sensi dell’art. 13 della legge n. 1338/1962, la domanda di costituzione della rendita vitalizia spetta al datore di lavoro e, nelle fattispecie considerate, al titolare dell’impresa. Solo se il titolare non voglia o non possa esercitare tale facoltà, il coadiuvante o il coadiutore può subentrare, con salvezza del diritto al risarcimento del danno. La medesima facoltà è riconosciuta anche ai superstiti del lavoratore.

Prova dell’esistenza e della durata del rapporto

L’estensione dell’art. 13 ai familiari collaboratori comporta l’applicazione del regime probatorio previsto per i lavoratori dipendenti. L’accoglimento delle domande è subordinato alla produzione di documenti di data certa idonei a dimostrare l’esistenza del rapporto; la durata del rapporto può invece essere provata anche con altri mezzi, compresa la prova testimoniale. La circolare rinvia ai chiarimenti già forniti con la circolare n. 183 del 30 luglio 1990, come integrata dalla circolare n. 12 del 10 gennaio 2002 alla luce del D.P.R. n. 445/2000.

Documentazione utilizzabile nelle imprese artigiane e commerciali

Poiché nei rapporti tra collaboratori familiari e titolari di imprese artigiane o commerciali non sono normalmente presenti documenti tipici del lavoro dipendente, la prova dell’esistenza del rapporto può essere desunta dall’atto costitutivo dell’impresa familiare e dalla dichiarazione dei redditi di partecipazione, dalle attestazioni delle Commissioni provinciali sull’iscrizione del familiare ai fini IVS, da attestazioni dell’Ispettorato del lavoro, dalle risultanze degli archivi dell’Istituto relative al rapporto assicurativo anche in assenza di accredito contributivo e da documentazione analoga. Per dimostrare il rapporto di parentela o affinità, in assenza del quale non sussiste obbligo assicurativo, è sufficiente l’autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.

Rinvio ad altre disposizioni e applicazione ai procedimenti pendenti

Per modulistica, determinazione degli oneri, modalità e termini di pagamento e per ogni altro aspetto non disciplinato dalla circolare, si rinvia alle direttive già impartite per la costituzione della rendita vitalizia a favore dei lavoratori dipendenti. Le sedi devono applicare i principi esposti anche alle domande già presentate dagli interessati, comprese quelle oggetto di ricorso giudiziario. La Direzione generale provvederà a richiedere alle sedi l’integrazione dell’istruttoria dei ricorsi amministrativi già trasmessi ai competenti Comitati.

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