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Circolare

Circolare numero 32 del 1-2-2002

1. PREMESSA, 2. AMMISSIBILITA’ALLA COSTITUZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA Costituzione di rendita vitalizia a favore di soggetti diversi dal titolare per periodi compresi negli anni 1957-1961 Costituzione di rendita vitalizia a favore di soggetti diversi dal titolare per periodi successivi al 31/12/1961 3.PROVA DOCUMENTALE

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare estende ai familiari coadiuvanti delle imprese autonome agricole la possibilità di costituire la rendita vitalizia per coprire omissioni contributive ormai prescritte, secondo principi già affermati dalla Corte Costituzionale e dalla Cassazione. Vengono distinti i casi relativi ai periodi 1957-1961 e quelli successivi al 31 dicembre 1961, indicando per ciascuna fattispecie chi può accedere al beneficio, quali ipotesi sono escluse e quale documentazione deve essere prodotta a corredo della domanda. Sono inoltre precisati gli obblighi istruttori delle Sedi, la validità dell’autocertificazione e l’applicazione anche alle domande pendenti e al contenzioso in corso.

Costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/1962 per collaboratori di imprese familiari e di aziende autonome agricole

Costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/1962 per collaboratori di imprese familiari agricole

La circolare interviene sulla possibilità di costituire la rendita vitalizia in favore dei familiari coadiuvanti delle imprese autonome agricole, richiamando l’orientamento della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione. Viene precisato che l’art. 13 della L. 1338/1962 consente di sanare omissioni contributive ormai prescritte anche in favore del collaboratore, quando il titolare non vi provveda.

Ambito di applicazione e fondamento giuridico

La disciplina viene estesa ai parenti e affini del titolare dell’azienda, nei limiti in cui risultino accertati i requisiti per l’iscrizione negli elenchi della gestione CD e sia incontrovertibile l’omissione contributiva da parte del titolare. La circolare richiama la funzione dell’art. 13, che attribuisce al titolare del nucleo la facoltà di costituire la rendita vitalizia per il soggetto omesso e, in caso di inerzia, al collaboratore interessato, ferma restando l’azione risarcitoria verso il responsabile dell’omissione.

Periodi 1957-1961: soggetti ammessi

Per il periodo compreso tra il 1957 e il 1961 la circolare ricostruisce il quadro della L. 1047/1957, che aveva esteso l’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti ai coltivatori diretti e ai componenti del nucleo familiare che svolgevano le medesime attività. In tale fase il diritto all’iscrizione dipendeva dal concorso di uno status professionale e di uno status familiare. Ai fini dell’accesso alla rendita vitalizia, sono considerati rilevanti i casi in cui:

  • il parente o affine, di età superiore a 14 anni, risulti componente della famiglia al 31 dicembre dell’anno di riferimento ma sia iscritto con zero giornate oppure non iscritto pur non essendo stato dichiarato dal titolare;
  • il parente o affine sia regolarmente iscritto negli anni 1957 e seguenti ma non abbia ricevuto l’accredito delle giornate per uno o più anni, in assenza di un provvedimento motivato di esclusione.

Per tali ipotesi il riconoscimento può essere concesso fino a 104 giornate per donne e giovani e fino a 156 giornate per uomini, in coerenza con le successive modifiche introdotte dalla normativa richiamata dalla circolare.

Periodi 1957-1961: limiti ed esclusioni

Restano esclusi dalla possibilità di sanatoria:

  • i soggetti non presenti nel nucleo familiare al 31 dicembre dell’anno o degli anni di riferimento;
  • i soggetti cancellati in base a provvedimento motivato riportato negli elenchi suppletivi di variazione;
  • i soggetti presenti nel nucleo ma iscritti come unità a carico ai fini dell’assicurazione malattia ex L. 1136/1954.

La circolare chiarisce inoltre che, per i giovani che compiono i 14 anni nel corso dell’anno, il numero di giornate riconoscibili è proporzionato al periodo intercorrente tra il compimento dell’età minima e il 31 dicembre.

Periodi successivi al 31 dicembre 1961: criteri di ammissibilità

Per i periodi successivi al 31 dicembre 1961 viene richiamata la L. 9/1963, che ha modificato i requisiti di appartenenza al nucleo CD introducendo il requisito della prevalenza dell’attività agricola. In questo contesto il requisito dell’abitualità è considerato sussistente quando l’attività di coltivazione diretta o allevamento è svolta in modo esclusivo o almeno prevalente rispetto ad altre attività lavorative.

La circolare individua come sanabili, in particolare, le seguenti situazioni:

  • collaboratore iscritto per 104 giornate anziché 156;
  • uomo iscritto per 104 giornate anziché 156 dopo il superamento del 21° anno di età;
  • vuoto contributivo nella storia collaborativa senza provvedimento di cancellazione, ad esempio per cambio di titolarità e omissione di uno o più componenti nella riproposizione del nucleo;
  • errore d’ufficio sulla decorrenza di una nuova iscrizione, ad esempio dopo matrimonio;
  • soggetto non dichiarato dal titolare ma comunque componente del nucleo nel periodo per il quale chiede il riconoscimento dell’attività svolta.

Periodi successivi al 31 dicembre 1961: esclusioni

Sono invece esclusi i soggetti per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:

  • nell’anno di riferimento risulti accertata la prevalenza di altra attività;
  • il soggetto sia minore di 14 anni e dichiarato unità a carico ai fini dell’assicurazione malattia ex L. 1136/1954, regime la cui validità risulta cessata con l’art. 31 della L. 41/1986;
  • vi sia cancellazione disposta con provvedimento cristallizzato negli elenchi suppletivi di variazione.

Prova del rapporto di lavoro e documentazione richiesta

In conformità alla sentenza della Corte Costituzionale n. 568/1989, l’esistenza del rapporto di lavoro deve risultare da prova certa. Di conseguenza, il collaboratore del nucleo CD deve fornire:

  • prova documentale dell’esistenza del rapporto di lavoro;
  • prova ulteriore, anche testimoniale, sulla durata del rapporto.

La circolare richiama la disciplina documentale applicabile dopo l’entrata in vigore del DPR 445/2000 e il modello di domanda RVR/1 bis, cui deve essere allegata la documentazione richiesta.

Documentazione per i casi 1957-1961

Per i casi relativi al periodo 1957-1961, salvo l’ipotesi del collaboratore iscritto con zero giornate, è considerato documento essenziale il certificato storico di famiglia o la relativa dichiarazione sostitutiva. In tale ultimo caso, convivenza e rapporto di parentela o affinità devono essere verificati presso l’Anagrafe del Comune competente.

Nel caso di collaboratore non iscritto negli elenchi pur avendo compiuto i 14 anni, perché non dichiarato dal titolare, occorre inoltre dimostrare:

  • l’esistenza del rapporto di lavoro;
  • la durata del rapporto.

La prova può essere fornita con documentazione di parte di data certa e, in mancanza, con prova testimoniale, formalizzata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000.

Documentazione per i casi successivi al 1961

Per i casi successivi al 31 dicembre 1961 la documentazione da allegare al modello RVR/1 bis varia a seconda della fattispecie:

  • estratto dell’atto di nascita, nei casi di iscrizione per 104 giornate anziché 156 e nelle ipotesi riferite a soggetti che hanno superato il 21° anno di età;
  • certificato di matrimonio, nel caso di errore che abbia determinato una diversa data di iscrizione;
  • certificato storico di stato di famiglia, nei casi di vuoto contributivo o di cambio di titolarità con omissione di uno o più componenti del nucleo;
  • ulteriore documentazione idonea a provare il rapporto di collaborazione con il titolare del nucleo, secondo i criteri indicati per la prova documentale e testimoniale.

La circolare precisa che i documenti rilasciati dagli uffici anagrafici possono essere sostituiti da autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.

Istruzioni operative per le Sedi

Le Sedi devono applicare le nuove disposizioni sia alle domande nuove sia a quelle già presentate, comprese le istanze per le quali pende ricorso giudiziario. Viene inoltre previsto che il Progetto incaricato richieda alle Sedi le informazioni necessarie per la definizione del contenzioso già trasmesso al competente Comitato Amministratore della gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Punti principali

Estensione del diritto alla rendita vitalizia

La circolare richiama i principi della Corte Costituzionale e della Cassazione, secondo cui l’art. 13 della L. 1338/1962 può essere utilizzato anche dai familiari coadiuvanti di imprese autonome agricole, non abilitati al versamento diretto della contribuzione ma soggetti alla determinazione contributiva del titolare. Il diritto è riconosciuto quando vi sia omissione contributiva non più sanabile per prescrizione, con facoltà del titolare di costituire la rendita e, in mancanza, del collaboratore interessato.

Casi ammessi per i periodi 1957-1961

Per gli anni 1957-1961 il beneficio è ammesso per parenti e affini maggiori di 14 anni che risultino componenti della famiglia al 31 dicembre dell’anno di riferimento, ma siano iscritti con zero giornate oppure non iscritti pur essendo stati omessi dal titolare. È altresì ammesso per soggetti regolarmente iscritti negli anni considerati ai quali non siano state accreditate giornate senza un provvedimento motivato di esclusione. Il riconoscimento può avvenire fino a 104 giornate per donne e giovani e fino a 156 giornate per uomini, con proporzione per i giovani che compiono i 14 anni nel corso dell’anno.

Casi esclusi per i periodi 1957-1961

Non possono sanare la posizione coloro che non risultano presenti nel nucleo familiare al 31 dicembre dell’anno di riferimento, quelli cancellati a seguito di provvedimento motivato cristallizzato negli elenchi suppletivi di variazione e quelli presenti nel nucleo ma iscritti come unità a carico per l’assicurazione malattia ex L. 1136/1954. L’esclusione deriva anche dai casi in cui non sia verificabile la presenza nel nucleo alla data richiesta.

Casi ammessi per i periodi successivi al 31 dicembre 1961

Per i periodi successivi al 31 dicembre 1961, in base alla L. 9/1963 e alla successiva L. 160/1975, il requisito dell’abitualità diventa quello della esclusività o prevalenza dell’attività agricola, con attribuzione delle giornate in misura fissa. Sono considerate sanabili situazioni come iscrizione con 104 giornate anziché 156, vuoti contributivi in assenza di cancellazione, errori d’ufficio nella decorrenza dell’iscrizione e mancata dichiarazione di un componente che risulti comunque appartenente al nucleo per il periodo richiesto.

Casi esclusi per i periodi successivi al 31 dicembre 1961

Sono esclusi i soggetti per i quali nell’anno di riferimento risulti prevalente un’altra attività, i minori di 14 anni dichiarati unità a carico per l’assicurazione malattia ex L. 1136/1954, nonché coloro che risultino cancellati con provvedimento cristallizzato negli elenchi suppletivi di variazione.

Prova documentale e prova testimoniale

Il rapporto di lavoro deve risultare da prova certa, in conformità all’orientamento della Corte Costituzionale. Il collaboratore deve quindi produrre prova documentale dell’esistenza del rapporto e, per la durata dello stesso, anche prova testimoniale. La documentazione va allegata alla domanda sul modello RVR/1 bis, secondo quanto richiamato dalla circolare n. 185/1990 e dal DPR 445/2000.

Documenti richiesti per il periodo 1957-1961

Per i casi relativi agli anni 1957-1961 è richiesto, di regola, il certificato storico di famiglia o la dichiarazione sostitutiva, da verificare presso l’Anagrafe competente per convivenza e parentela/affinità. Nei casi di collaboratore non iscritto pur avendo compiuto i 14 anni, occorre anche dimostrare l’esistenza e la durata del rapporto di lavoro con documentazione di data certa o, in mancanza, con prova testimoniale formalizzata tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Documenti richiesti per i periodi successivi al 1961

Per i periodi successivi al 31 dicembre 1961 la circolare richiede, a seconda del caso, l’estratto dell’atto di nascita, il certificato di matrimonio, il certificato storico di stato di famiglia e ulteriore documentazione a prova del rapporto di collaborazione. È precisato che i documenti anagrafici possono essere sostituiti da autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.

Gestione delle domande e del contenzioso

Le Sedi devono definire sia le nuove domande sia quelle già presentate, comprese le richieste di costituzione di rendita ex art. 13 L. 1338/1962 oggetto di ricorso giudiziario pendente. Il Progetto incaricato acquisirà dalle Sedi le informazioni necessarie alla definizione del contenzioso già trasmesso al competente Comitato Amministratore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

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