Cassazione Civile, Ordinanza n. 09346/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società postale)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso dalla società postale per ottenere l’accertamento del proprio diritto ad applicare, a carico del concessionario della riscossione dell’ICI, una commissione per ogni versamento effettuato dai contribuenti tramite bollettino su conto corrente postale intestato al concessionario. Il convenuto aveva resistito e proposto domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per abuso di posizione dominante. Il Tribunale aveva riconosciuto il diritto della società postale alla commissione dal 1 giugno 2001 e declinato la competenza sulla riconvenzionale; la Corte d’appello aveva confermato, ritenendo dovuta la commissione, irrilevante il monopolio della società postale in difetto di una norma che imponesse la gratuità, non provata una disparità di trattamento tariffario e non violata la disciplina comunitaria. In cassazione il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) violazione del DPR n. 144 del 2001, artt. 3 e 13, e del d.lgs. n. 385 del 1993, art. 118, sostenendo che si trattasse di introduzione ex novo di una commissione non di mera variazione unilaterale e che lo ius variandi fosse incompatibile con l’obbligo del concessionario di mantenere operativo il servizio pubblico; 2) violazione della l. n. 662 del 1996, art. 2, commi 18 e 20, e dell’art. 2697 c.c., deducendo mancato rispetto della parità di trattamento tra correntisti e che il servizio non potesse essere tariffato come per un cliente ordinario; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando omessa pronuncia sull’eccezione relativa alla mancata prova del quantum e alla pretesa condanna specifica; 4) violazione delle norme nazionali che avrebbero istituito un monopolio legale in favore della società postale e dei principi UE sugli aiuti di Stato e sulla posizione dominante, chiedendo disapplicazione o rinvio pregiudiziale; 5) in subordine, illegittimità costituzionale del complesso normativo per contrasto con artt. 11, 117, 3 e 41 Cost., sempre in relazione alla compatibilità con il diritto dell’Unione e alla pretesa disparità di trattamento tariffario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo, il quarto e il quinto motivo inammissibili ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., in continuità con precedenti già resi in fattispecie identiche; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva una questione nuova non trattata nei gradi di merito e, comunque, tendeva a una rivalutazione di fatti relativi alle condizioni tariffarie; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specifica indicazione degli atti processuali ex art. 366, n. 6, c.p.c. e perché la censura non era stata ritualmente devoluta in appello, operando il principio di conversione delle nullità in motivi di gravame. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 144 del 2001, art. 3
richiamato dal ricorrente per contestare la legittimità dell’introduzione della commissione; la Corte non affronta il merito perché dichiara il motivo inammissibile ex art. 360-bis c.p.c.
D.P.R. n. 144 del 2001, art. 13
richiamato insieme all’art. 3 nella censura sul regime delle commissioni e dello ius variandi; motivo dichiarato inammissibile.
d.lgs. n. 385 del 1993, art. 118
invocato per sostenere che lo ius variandi presupponga il diritto di recesso del cliente; censura ritenuta inammissibile.
legge n. 662 del 1996, art. 2, commi 18 e 20
richiamata per contestare la parità di trattamento tariffario e la disciplina del rapporto; motivo dichiarato inammissibile o nuovo.
art. 2697 c.c.
invocato sul riparto dell’onere probatorio in relazione alla diversa tariffazione; la Corte dichiara il motivo inammissibile perché verte su questione di fatto e nuova.
art. 112 c.p.c.
richiamato per dedurre omessa pronuncia; la Corte ritiene la censura inammissibile per mancata specifica indicazione degli atti e per mancata rituale devoluzione in appello.
art. 366, n. 6, c.p.c.
richiede la specifica indicazione degli atti processuali su cui il ricorso si fonda; la mancata osservanza comporta inammissibilità.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
usato per dichiarare inammissibili i motivi che contrastano con consolidata giurisprudenza della Corte su identica fattispecie.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per rinviare alla motivazione di precedenti decisioni conformi.
art. 385, comma 1, c.p.c.
base per la condanna alle spese del giudizio di legittimità secondo soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fonte dell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 3 l. n. 287/1990
richiamato nella domanda riconvenzionale per abuso di posizione dominante, ma non oggetto di decisione nel merito in cassazione.
art. 8 l. n. 287/1990
richiamato nella domanda riconvenzionale, senza esame nel merito in questa pronuncia.
art. 107 TFUE
invocato per sostenere la tesi dell’aiuto di Stato; motivo ritenuto inammissibile.
art. 108 TFUE
richiamato insieme all’art. 107 TFUE per la prospettata incompatibilità del regime nazionale con il diritto UE; motivo inammissibile.
art. 11 Cost.
invocato nel quinto motivo per il parametro di legittimità costituzionale in relazione al diritto UE; censura inammissibile.
art. 117 Cost., comma 1
richiamato quale parametro costituzionale di conformità al diritto UE; censura inammissibile.
art. 3 Cost.
invocato per asserita disparità di trattamento e violazione dell’eguaglianza; motivo inammissibile.
art. 41 Cost.
invocato per la dedotta compressione della libertà di iniziativa economica; censura inammissibile.
Massime di principio
- In presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato su una fattispecie identica, il ricorso per cassazione che riproponga le stesse censure può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., senza nuovo esame del merito.
- La censura per omessa pronuncia o per violazione dell’art. 112 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica in modo specifico gli atti processuali rilevanti, trascrivendoli o riassumendoli in modo esaustivo e precisandone collocazione e sede processuale.
- Questioni non trattate nei gradi di merito non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, soprattutto quando la censura richieda accertamenti di fatto o rivalutazioni del materiale probatorio.
- Le doglianze che implichino un diverso apprezzamento di fatti economici o contrattuali, come la concreta omogeneità o disomogeneità delle tariffe applicate, non sono scrutinabili in sede di legittimità se si risolvono in un mero dissenso sul fatto.
- Se un’eventuale nullità o vizio della decisione di primo grado non è stato specificamente devoluto con i motivi di appello, non può essere fatto valere per la prima volta in cassazione per effetto del principio di conversione delle nullità in motivi di gravame.
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