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Ordinanza

Ordinanza n. 4311/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento - del provvedimento di non ammissione all'espletamento della prova orale dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato - Sessione 2024, comunicato dalla Commissione costituita presso la Corte d'appello di Milano, mediante caricamento sulla pagina riservata del candidato e letto in data 9 aprile 2025; - del verbale n. -OMISSIS- del 22 gennaio 2025, con il quale la VII Commissione costituita presso la Corte d'appello di Napoli ha valutato con esito negativo l'elaborato scritto redatto dal ricorrente in data 10 dicembre 2024; - ove occorra, del verbale del 5 dicembre 2024, con il quale la Commissione centrale costituita presso il Ministero intimato ha predeterminato i criteri per la valutazione degli elaborati scritti; - nonché di ogni ulteriore atto precedente, presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente, conosciuto e non, anche in vista della tutela risarcitoria che il dottore Scrima all'occorrenza si riserva di chiedere in separato giudizio.

Giustizia amministrativa202502573

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato per la sessione 2024, connessa alla valutazione negativa dell'elaborato scritto

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il candidato ha impugnato la non ammissione alla prova orale, comunicata il 9 aprile 2025, il verbale del 22 gennaio 2025 di valutazione negativa dell'elaborato scritto redatto il 10 dicembre 2024 e, ove occorrente, i criteri valutativi predeterminati il 5 dicembre 2024. Il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il TAR ha rilevato che la controversia dipende dalle medesime disposizioni già sottoposte alla Corte costituzionale in un giudizio analogo, per il loro possibile contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui differiscono anche per la sessione 2024 l'entrata in vigore della disciplina dell'esame prevista dall'art. 46 della legge indicata nel provvedimento.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso né il ricorso né la sospensione impropria del giudizio. Ha assegnato alle parti 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie sulla prospettata sospensione impropria e sulla possibilità di interloquire nel giudizio costituzionale, riservando la decisione alla scadenza del termine. Ha richiamato il principio per cui tale sospensione, in senso lato, va disposta previo contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. e solo se le parti, o almeno una di esse, non chiedano di poter intervenire davanti alla Corte costituzionale. Non è stata adottata una misura cautelare né definita la domanda di annullamento.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 6-quater, d.l. 30 dicembre 2023, n. 215

    ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con l’art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 6-quater, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, nonché dell’art. 1 della L. 23 febbraio 2024, n. 18, che ne ha disposto la conversione, nella parte in cui dispongono il differimento dell’entrata in vigore, anche per la sessione dell’anno 2024 dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, della norma dell’art. 46 della legge 2012 n. 47

    Nel giudizio analogo già pendente, il TAR ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità della disposizione nella parte in cui differisce anche per la sessione 2024 l'entrata in vigore della disciplina richiamata.

  • art. 1 l. 23 febbraio 2024, n. 18

    ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con l’art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 6-quater, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, nonché dell’art. 1 della L. 23 febbraio 2024, n. 18, che ne ha disposto la conversione, nella parte in cui dispongono il differimento dell’entrata in vigore, anche per la sessione dell’anno 2024 dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, della norma dell’art. 46 della legge 2012 n. 47

    La questione di costituzionalità già sollevata riguarda anche la legge di conversione, nella parte in cui concorre a disporre il differimento contestato.

  • art. 3 Cost.

    ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con l’art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 6-quater, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, nonché dell’art. 1 della L. 23 febbraio 2024, n. 18, che ne ha disposto la conversione

    Il TAR ha indicato l'art. 3 Cost. quale parametro rispetto al quale è stata ritenuta non manifestamente infondata la questione sulle disposizioni che differiscono l'entrata in vigore della disciplina dell'esame.

  • art. 46 della legge 2012 n. 47

    nella parte in cui dispongono il differimento dell’entrata in vigore, anche per la sessione dell’anno 2024 dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, della norma dell’art. 46 della legge 2012 n. 47

    La disposizione è la disciplina la cui entrata in vigore, anche per la sessione 2024, è oggetto del differimento contestato nell'incidente di costituzionalità.

  • art. 295 c.p.c.

    delle medesime norme deve farsi applicazione nel presente giudizio, vertente su questione di diritto analoga a quella oggetto del giudizio avente R.G. n. 1509/2025 e il Tribunale deve quindi valutare di procedere alla sospensione impropria di questo giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c.

    La pendenza di un giudizio analogo nel quale la questione di costituzionalità è già stata sollevata induce il TAR a valutare la sospensione impropria del presente giudizio, senza disporla immediatamente.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    secondo i principi declinati dalla pronuncia del Consiglio di Stato 22 marzo 2024, n. 4, la sospensione impropria “in senso lato” va adottata previo contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. e solo se le parti o almeno una di esse non chiedano di poter interloquire davanti la Corte costituzionale

    La sospensione impropria in senso lato richiede il previo contraddittorio e può essere adottata soltanto se nessuna parte, o almeno nessuna delle parti che intendano farlo, chieda di interloquire davanti alla Corte costituzionale.

Massime di principio

  • Quando un giudizio amministrativo verte su una questione di diritto analoga a quella già rimessa alla Corte costituzionale in un altro processo, il giudice può valutare la sospensione impropria del giudizio, ma deve prima instaurare il contraddittorio sulla misura.
  • La sospensione impropria in senso lato va disposta solo se le parti, o almeno una di esse, non chiedono di poter interloquire davanti alla Corte costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneRinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalità
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiQuestione di legittimità costituzionale

Testo integrale

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