Cassazione Penale, Sentenza n. 27365/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato assolto in primo grado per omicidio premeditato in danno di una persona offesa e poi condannato in appello, con successivo rigetto del ricorso ordinario in cassazione. Con ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. la difesa ha dedotto un errore percettivo/di fatto nella sentenza di legittimità che aveva confermato la decisione di condanna, sostenendo che la Corte avesse travisato il contenuto delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia utilizzate come riscontro alla chiamata in correità del coimputato. In particolare, si assumeva che le dichiarazioni del collaboratore non attribuissero all’imputato un ruolo esecutivo e non potessero quindi costituire un reale riscontro alle accuse del coimputato, sicché la sentenza impugnata avrebbe letto in modo errato gli atti e omesso di considerare il principio già fissato dalla precedente sentenza di annullamento con rinvio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario. Ha ritenuto che la doglianza, pur formalmente prospettata come errore di fatto, mirasse in realtà a contestare la valutazione della prova dichiarativa e il giudizio di attendibilità compiuto dai giudici di merito e recepito dalla sentenza di legittimità. L’errore di fatto rilevante ex art. 625-bis c.p.p. deve consistere in una svista materiale sugli atti interni al giudizio di cassazione, non in un errore di valutazione o interpretazione del fatto storico o delle prove. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e alle spese di difesa delle parti civili.
Norme richiamate
art. 625-bis c.p.p.
Il ricorso straordinario è ammesso solo per errore materiale/percettivo incidente sugli atti interni del giudizio di legittimità; non consente di rimettere in discussione la valutazione della prova o il giudizio del giudice di merito.
Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280
Il travisamento del fatto non può fondare il ricorso straordinario quando costituisca vizio della decisione del giudice di merito; deve trattarsi di errore percettivo del giudice di cassazione.
Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686-01
Quando la decisione ha contenuto valutativo e l’errore non è esclusivamente percettivo, non ricorre un errore di fatto denunciabile con il rimedio straordinario.
Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527-01
L’errore di fatto rilevante per il ricorso straordinario non comprende errori di giudizio o di interpretazione degli atti del processo di cassazione.
Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193
Non è errore di fatto denunciabile il travisamento delle dichiarazioni testimoniali o la critica al ragionamento motivazionale sul ruolo dell’imputato, se ciò implica una valutazione.
Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017, Troise, Rv. 268953
Restano estranei all’errore di fatto gli errori di valutazione e di giudizio dovuti a non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto è ammissibile solo se la Corte di cassazione ha preso un abbaglio percettivo su un dato testuale o documentale interno al giudizio di legittimità, assumendo come esistente un fatto che la sentenza escludeva, o viceversa.
- Non è configurabile errore di fatto quando la censura, pur mascherata da travisamento, investe la ricostruzione del fatto, l’attendibilità dei dichiaranti o il peso probatorio degli elementi acquisiti: in tal caso si tratta di errore di giudizio.
- Se la decisione impugnata contiene una valutazione della prova e la doglianza richiede una diversa lettura delle dichiarazioni o degli atti, il rimedio straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è inammissibile.
- Il travisamento dedotto deve riguardare la percezione degli atti da parte del giudice di legittimità e non un preteso errore del giudice di merito; gli errori del merito sono deducibili solo con gli ordinari mezzi di impugnazione.
- Quando la Corte di cassazione mostra di aver compreso correttamente il motivo di ricorso e lo respinge nel merito valorizzando il contenuto della decisione di rinvio, non si configura errore percettivo denunciabile con ricorso straordinario.
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