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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17669/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La Corte d'appello di Roma aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Moira Magrelli avverso la sentenza del Tribunale che l'aveva condannata per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90, ritenendo mancante, nell'atto di impugnazione, la dichiarazione o l'elezione di domicilio richiesta a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. Il difensore ha impugnato tale decisione sostenendo che la dichiarazione di domicilio resa anteriormente (nella udienza di convalida dell'arresto) fosse valida anche ai fini del deposito con l'appello e che la Corte territoriale avesse errato nell'interpretare la norma, denunciando altresì profili di violazione degli artt. 89 e 581 c.p.p. e dell'art. 6 CEDU e proponendo, in subordine, questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1-ter, alla luce degli artt. 3, 24, 27, 111 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Richiamando la precedente decisione delle Sezioni Unite del 24 ottobre 2024, la Corte ha precisato che l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. (anche se successivamente abrogato dalla legge 9 agosto 2024, n. 114 con efficacia dal 25 agosto 2024) si applica alle impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024 e non richiede che la dichiarazione o elezione di domicilio sia necessariamente successiva alla pronuncia impugnata. È sufficiente una precedente dichiarazione o elezione di domicilio presente nel fascicolo, purché l'atto di appello la richiami in modo chiaro, specifico, inequivoco e immediatamente individuabile. Nel caso concreto il difensore aveva richiamato la dichiarazione resa in sede di udienza di convalida, richiamo ritenuto idoneo a consentire l'immediata identificazione nel fascicolo del luogo per la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello. Conseguentemente la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato l'inammissibilità è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale del codice delle droghe che ha formato il capo di imputazione e la condanna originaria; qui citata come reato per cui è stata emanata la sentenza impugnata

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    "La dichiarazione o l'elezione di domicilio deve essere depositata unitamente all'atto di appello a pena di inammissibilità"

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che la dichiarazione/elezione di domicilio non deve essere necessariamente successiva alla sentenza impugnata e non deve materialmente accompagnare l'atto d'appello se in esso è richiamata in modo chiaro, specifico e inequivocabile una dichiarazione precedente presente nel fascicolo; lo scopo è consentire la rapida identificazione del luogo per la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello

  • art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    Richiamato in contrapposizione all'1-ter per sottolineare che quest'ultimo non impone la medesima condizione temporale prevista dall'1-quater

  • art. 89 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente nella censura processuale in relazione ai requisiti di forma e notificazione degli atti; la Corte ha risolto la questione sul piano dell'interpretazione dell'art. 581, 1-ter

  • art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)

    Invocato dal ricorrente per presunta violazione del diritto a un equo processo; la Corte ha affrontato il problema sul piano dell'interpretazione normativa senza ritenere necessario accogliere una censura di merito basata sulla CEDU

  • art. 3, 24, 27, 111 Cost.

    Articoli costituzionali richiamati nella questione di legittimità costituzionale prospettata in relazione all'art. 581, comma 1-ter (uguaglianza, diritto di difesa, principio rieducativo, diritto al giusto processo): la Corte ha risolto la questione tramite interpretazione conforme della norma, non ritenendo necessario il sollevamento della questione di costituzionalità

  • Legge 9 agosto 2024, n. 114

    Ha abrogato la disposizione di cui all'art. 581, comma 1-ter, ma la Corte ha ricordato che la disciplina abrogata continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024

Massime di principio

  • La dichiarazione o elezione di domicilio richiesta dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. può essere già presente negli atti anteriori alla sentenza impugnata: non è necessario che sia resa dopo la pronuncia che si impugna
  • Non è obbligatorio allegare materialmente all'atto d'appello la dichiarazione/elezione di domicilio se nell'atto di impugnazione viene fatto un richiamo chiaro, specifico e inequivocabile alla dichiarazione precedente presente nel fascicolo (deve consentire l'immediata individuazione)
  • In presenza di più dichiarazioni/elezioni di domicilio precedenti è compito del difensore indicare con precisione quale domicilio deve essere utilizzato per la notificazione, per evitare inammissibilità
  • La finalità della norma è garantire certezza e rapidità nella notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello: ogni interpretazione deve preservare tale scopo evitando oneri formali inutili che limitino l'accesso all'impugnazione
  • In casi analoghi, se il giudice d'appello dichiara l'inammissibilità per assenza di deposito materiale, il ricorso per cassazione ha buone probabilità di successo se il difensore può dimostrare che la dichiarazione di domicilio era già nel fascicolo e richiamata in modo inequivoco
  • Occorre attenzione procedurale: quando possibile, per evitare contestazioni, il difensore dovrebbe comunque specificare nel testo dell'appello la data e l'atto in cui è stata resa la dichiarazione/elezione di domicilio e, se necessario, precisare quale fra più domiciliazioni deve intendersi valida

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